Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato STUDIO ANGELOZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MARCANGELI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona dei Ministeri pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 456/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 30/08/01 - R.G.N. 1189/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato TODINI per delega MARCANGELI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1 - che la Corte d'Appello de l'Aquila con sentenza del 30.8.01 ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento in favore della sign. GI ER;
2 - che il giudice d'appello ha annullato la sentenza di primo grado atteso che il Tribunale, pur fondando la sua decisione sulla c.t.u., non aveva rilevato che la stessa aveva escluso l'incapacità di deambulare autonomamente;
3 - che il sign. IO HE in qualità di erede della ER chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui resiste con controricorso il Ministero dell'Interno;
RITENUTO IN DIRITTO
1 - il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e si duole che, nonostante che egli lo avesse eccepito in appello, la C.D.A. non ha tenuto in alcun conto che il c.t.u. in primo grado, in sede di supplemento di perizia, aveva dichiarato che dal 15.1.2000 la ER era divenuta persona incapace di deambulare senza accompagnatore;
2 - che la doglianza è fondata atteso che la Corte d'appello non ha reso alcuna motivazione in ordine al supplemento di perizia che, riconoscendo l'incapacità di deambulare dell'assistita eliminava la contraddittorietà della decisione impugnata;
3 - che il ricorso va, pertanto, accolto e la causa rimessa ad altro giudice, il quale procederà a nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra svolti ed approntando adeguata motivazione della sua decisione, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004