Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130

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  • 1Soccorso in mare: no alle questioni sul fermo della nave
    https://www.studiocataldi.it/ · 16 luglio 2025

  • 2Cybercrime: novità settembre-ottobre 2020
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 3News ilCaso.it
    https://www.ilcaso.it/

    Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare - Ecco la legge di conversione del D.L. 130/2020 Pubblicato il 22/12/20 07:18 [Doc.8483] di Redazione IL CASO.it

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  • 4Sentenza Cassazione Civile n. 4756 del 14
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 14/02/2022, (ud. 22/12/2021, dep. 14/02/2022), n.4756 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIA Lucia – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5243-2020 proposto da: Q.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO TRUCCO; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA …

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  • 5un’illegittima privazione della libertà personale | Sistema Penale | SP
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    A proposito di Corte cost. sent. 9 giugno 2025 (dep. 3 luglio 2025), n. 96, Pres. Amoroso, Red. Petitti La sentenza della Corte costituzionale, già segnalata in questa Rivista, è consultabile qui. 1. Il 3 luglio 2025 è stata pubblicata la sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Roma[1] in relazione all'art. 14, comma 2, D.lgs. 286/1998, per contrasto con gli artt. 13, comma 2 e 117, comma 1, Cost., nonché con l'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 2, 10, comma 2, 24, 25, comma 1, 32 e 111, comma 1, Cost. La disciplina delle modalità di trattenimento …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/09/2021, n. 24413
    Provvedimento: 2441312 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMMIGRAZIONE PIETRO CURZIO - Primo Presidente - ES LI -Presidente di Sezione - Ud. 25/05/2021 - ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione - U.P.cam. - Presidente di Sezione - R.G.N. 10188/2020 ADRIANA DORONZO Cor. 24413 Rep. ENRICO MANZON - Consigliere - RT ST - Consigliere - Rel. Consigliere - ANTONELLO COSENTINO IA SI - Consigliere - ID IN - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10188-2020 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI …
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    • protezione umanitaria·
    • limiti·
    • applicazione retroattiva·
    • configurabilità·
    • criteri·
    • disciplina del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 173 del 2020·
    • integrazione sociale nel paese di accoglienza·
    • protezione internazionale·
    • valutazione comparativa con la situazione del richiedente nel paese d'origine·
    • condizione di vulnerabilità ex art. 8 cedu·
    • rilevanza·
    • costituzione della repubblica·
    • straniero (condizione dello)·
    • fonti del diritto·
    • "ius superveniens"

  • 2Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1381
    Provvedimento: N.R.G. 9023/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 9023 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011 depositato in data 26.06.2023 da: (c.f.: ), con l'avv. NICOLÒ MARIA VALLINI Parte_1 C.F._1 VACCARI, ricorrente, …
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    • giurisdizione tribunale·
    • integrazione sociale·
    • valutazione complessiva elementi·
    • art. 19 d.lgs. 286/1998·
    • protezione speciale·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • diritto al rispetto vita privata e familiare·
    • diniego permesso di soggiorno·
    • onere della prova

  • 3Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3077
    Provvedimento: N. R.G. 14167/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Marco Gattuso Presidente Dott.ssa Stefania Cannavale Giudice relatore Dott.ssa Silvia Rossi Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g.14167/2024 promosso da: nato il [...] in [...] (CUI 06M8RIJ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 IC AS del Foro di Bologna, giusta procura in atti RICORRENTE Contro (C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE Conclusioni per il ricorrente: …
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    • art. 281-terdecies c.p.c.·
    • giurisdizione tribunale ordinario·
    • sospensione esecutorietà provvedimento·
    • radicamento sul territorio·
    • art. 8 CEDU·
    • permesso di soggiorno·
    • protezione speciale·
    • proporzionalità intervento statale·
    • art. 19 D.Lgs. 286/1998·
    • diritto alla vita privata e familiare

  • 4Trib. Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 3139
    Provvedimento: TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA N. 18235/2023 R.G. Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatore dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 18235/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011 depositato in data 07/12/2023 da: (c.f. ; Codice CUI: ; ID: ), con l'avv. Parte_1 C.F._1 CASTIGLIONE ANDREA, ricorrente, contro (c.f. , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1 P.IVA_1 VENEZIA, resistente, ha …
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    • integrazione socio-lavorativa·
    • Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale·
    • permesso di soggiorno per protezione speciale·
    • art. 8 CEDU·
    • protezione speciale·
    • art. 19 T.U. Immigrazione·
    • legge n. 173/2020·
    • d.l. n. 130/2020·
    • diritto alla vita privata e familiare·
    • diniego permesso di soggiorno

  • 5Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11091
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XIII SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice relatore dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza del 28.10.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26628 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale TRA , nato in [...] il [...], rapp.to …
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    • art. 3 CEDU·
    • giurisdizione tribunale civile·
    • art. 10 Costituzione·
    • integrazione sociale·
    • diritto di asilo·
    • art. 19 d.lgs. 286/1998·
    • protezione speciale·
    • non refoulement·
    • diritto al rispetto vita privata e familiare·
    • vulnerabilità straniero
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: ", entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato" sono soppresse;
    a) all'articolo 5:
    1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza";
    2) al comma 6, dopo le parole: "Stati contraenti" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano";
    b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    «1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:
    a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all' articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ;
    b) permesso di soggiorno per calamita', di cui all'articolo 20-bis;
    c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all' articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ;
    d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all' articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo;
    e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
    f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
    g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;
    h) permesso di soggiorno per assistenza di minori, di cui all'articolo 31, comma 3.
    h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) »;
    c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato;
    d) all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono abrogati;
    e) all'articolo 19:
    01) al comma 1, dopo la parola: "sesso," sono inserite le seguenti: "di orientamento sessuale, di identita' di genere,";
    1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
    «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 , e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
    Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
    2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente:
    «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
    3) al comma 2, lettera d-bis):
    3.1) al primo periodo, le parole: "condizioni di salute di particolare gravita'" sono sostituite dalle seguenti: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie";
    3.2) al secondo periodo, le parole: "di salute di particolare gravita'" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al periodo precedente" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";
    f) all'articolo 20-bis:
    1) al comma 1, le parole «contingente ed eccezionale» sono sostituite dalla seguente: «grave»;
    2) al comma 2, le parole «per un periodo ulteriore di sei mesi» sono soppresse, la parola «eccezionale» e' sostituita dalla seguente: «grave» le parole «, ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;
    g) all'articolo 27-ter:
    1) al comma 9-bis, le parole: "In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo" sono sostituite dalla seguente: "Lo";
    2) al comma 9-ter, le parole: ", oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3," sono soppresse;
    h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non puo' legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l' articolo 20, commi 1 , 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .»;
    i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, e' rinnovabile finche' durano le necessita' terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attivita' lavorativa.».
    i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
    "Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68 , si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui all' articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 , nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del presente testo unico.
    2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza e' accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato, che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis".
    2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 83 del codice della navigazione , per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformita' alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689 , il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 GENNAIO 2023, N. 1 , CONVERTITO CON MODIFAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 15 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 GENNAIO 2023, N. 1 , CONVERTITO CON MODIFAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 15 .
    2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilita' si svolge l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorita', emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146 . Ai fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) la nave che effettua in via sistematica attivita' di ricerca e soccorso in mare opera in conformita' alle certificazioni e ai documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di bandiera ed e' mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonche' delle condizioni di vita e di lavoro a bordo;
    b) sono state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilita' di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorita';
    c) e' stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco;
    d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorita' e' raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;
    e) sono fornite alle autorita' per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorita' di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;
    f) le modalita' di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo per l'incolumita' dei migranti ne' impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.
    2-ter. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumita', fatta salva, in caso di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies.
    ((2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilita' solidale di cui all' articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravita' della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave e' interdetta la navigazione. L'avente diritto puo' chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto e' ammessa opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 )) 2-quinquies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.
    2-sexies. Fuori dei casi in cui e' stato adottato il provvedimento di limitazione o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della nave o l'armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorita' nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonche' dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo ((da dieci a)) venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. ((In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo e' da trenta a sessanta giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater ad eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma 2-quinquies. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita e' avvenuta contro la sua volonta', manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento)) Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco.
    2-septies. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo e quarto periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all' articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalita' stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020 .
    2-octies. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attivita' non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione aerea, di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorita', l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonche' i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.
    2-novies. Nei casi di cui al comma 2-octies, il pilota ((al comando dell'aeromobile)) deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis
    2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota ((al comando)) dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilita' solidale di cui all' articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all'esercente e al proprietario dell'aeromobile.
    2-undecies. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al comma 2-decies, sono considerati agenti accertatori, ai sensi della legge n. 689 del 1981 , il personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera, nonche' delle Forze di polizia di cui all' articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 .
    2-duodecies. L'Autorita' competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 2-decies e' l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui e' trasmesso il rapporto previsto dall' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni ((della legge)) n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma 2-septies.
    2-terdecies. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota ((al comando dell'aeromobile)) o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma 2-decies, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese.
    2-quaterdecies. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo, adottato dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, all'autorita' di cui al comma 2-duodecies, che provvede nei successivi cinque giorni.
    2-quinquiesdecies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi.
    2-sexiesdecies. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.
  • Articolo 1 bis
    Art. 1-bis. (( (Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assegnazione di beni sequestrati o confiscati). ))
  • Articolo 2
    Art. 2. Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    ((0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "dispongono l'audizione dell'interessato" sono inserite le seguenti: ", ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,")) ;
    ((a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 28 (Esame prioritario). - 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.
    2. La domanda e' esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
    a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata;
    b) e' presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
    c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis")) ;
    b) l'articolo 28-bis e' sostituito dal seguente:
    «Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:
    a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);
    b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) , e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , e quando ricorrono le condizioni di cui all' articolo 6, comma 2, lettere a) , b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , ((o il richiedente e' stato condannato)) anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.
    2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:
    a) richiedente per il quale e' stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all' articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ovvero nei centri di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);
    b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito;
    c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis;
    d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;
    e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
    3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
    4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.
    5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.
    6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati ((e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)) .»;
    c) all'articolo 28-ter, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell' articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 .»;
    ((d) l'articolo 29-bis e' sostituito dal seguente:
    "Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda e' trasmessa con immediatezza al presidente della Commissione territoriale competente, che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilita' ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)")) ;
    e) all'articolo 32:
    1) il comma 1-bis e' abrogato;
    2) al comma 3:
    2.1 al primo periodo, la parola «annuale» e' sostituita dalla seguente: «biennale»;
    2.2 al secondo periodo, le parole «ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilita' dall' articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;
    3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
    «3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all' articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.
    3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non e' accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all' articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.»;
    f) all'articolo 35-bis:
    1) al comma 2, quarto periodo, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
    2) al comma 3:
    2.1 alla lettera d), le parole «commi 1-ter e 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere c) (( ed e) )) »;
    2.2 dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).»;
    3) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell' articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 , e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte.»;
    4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis.».