Legge 27 giugno 1985, n. 335

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    Giurisprudenza25

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    • 1Trib. Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 72
      Provvedimento: N. R.G. 2066/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2066/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NALDI Parte_1 C.F._1 PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA RIZZOLI N. 7 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. NALDI PAOLO ATTORE Contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1 VIA MILAZZO 4/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LEZZI ROBERTA CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come in atti. SVOLGIMENTO DEL …
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      • contributi volontari·
      • interpretazione normativa·
      • art. 1 comma 7 Legge 335/1995·
      • pensione anticipata flessibile·
      • giurisdizione del giudice del lavoro·
      • opzione contributivo·
      • diritto a pensione·
      • riscatto agevolato laurea·
      • requisito contributivo

    • 2Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 09/12/2024, n. 240
      Provvedimento: Sentenza n. 240/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 37244 del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di: XXX, nato a [...] il XXX (cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Tommasi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Calimera (LE), alla via A. De Gasperi, n. 91 contro: -l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente …
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      • pensione d'inabilità·
      • interessi legali·
      • protezione dati personali·
      • CTU·
      • art. 52 d.lgs. 196/2003·
      • art. 2 comma 12 legge 335/1995·
      • riliquidazione pensione·
      • Regolamento UE 2016/679·
      • rivalutazione monetaria·
      • impossibilità assoluta e permanente

    • 3Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 11/04/2025, n. 92
      Provvedimento: Sentenza n. 92/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 37184 del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di: XXX, nata a [...] il XXX (cod. Fisc. XXX), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Belsito e dall'avv. Marco Fontana, presso il cui studio degli stessi è elettivamente domiciliata in Bisceglie, alla via Pasubio, n. 24, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso il …
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      • CTU medico-legale·
      • pensione d'inabilità·
      • assoluta e permanente inidoneità·
      • interessi legali·
      • protezione dati personali·
      • spese di lite·
      • Commissione Medica di Verifica·
      • rivalutazione monetaria·
      • art. 2 legge 335/1995

    • 4Trib. Lanusei, sentenza 18/10/2023, n. 65
      Provvedimento: N. R.A.C.L. 150/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.A.C.L. 150/2022 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliata in Tortolì presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Vito Cofano, che la rappresenta e difende per delega in atti, ricorrente contro (c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Lanusei presso la sede dell' , rappresento CP_1 e difeso …
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      • principio di non discriminazione·
      • libertà di circolazione·
      • art. 20 legge 112/2008·
      • carta di soggiorno·
      • radicamento territoriale·
      • giurisprudenza su assegno sociale·
      • requisito di residenza·
      • spese di giudizio·
      • circolare interpretativa INPS·
      • assegno sociale

    • 5Trib. Lecce, sentenza 15/09/2023, n. 2601
      Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5476/2021 RG fissata all'udienza del 12/09/2023 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da: rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. CALO' Parte_1 LUANA Ricorrente C O N T R O , rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1 Resistente FATTO E DIRITTO In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di …
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      • irripetibilità indebito·
      • indebito assistenziale·
      • compensazione indebito·
      • art. 3 comma 6 legge n. 335/1985·
      • pensione estera·
      • assegno sociale·
      • art. 127 ter c.p.c.·
      • onere della prova
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    Versioni del testo

    • Art. 1.
      Per assicurare l'efficienza del servizio dei fari e del segnalamento marittimo il Ministro della difesa e' autorizzato a predisporre e realizzare, nel quinquennio 1985-1989, un programma di ammodernamento e adeguamento infrastrutturale e di rinnovamento delle apparecchiature, delle attrezzature e dei mezzi navali e di trasporto terrestre.
      Il programma e' comunicato alle Camere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma.
    • Art. 2.
      Per i progetti e i contratti nonche' per gli atti di concessione e le convenzioni necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni dell' articolo 2, terzo , quarto e quinto comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57 . Il comitato di cui all'articolo 2 della predetta legge e' integrato con l'ispettore del servizio dei fari e del segnalamento marittimo e, per gli affari relativi alle opere di competenza della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, col titolare di quest'ultima direzione generale.
      Il parere del comitato e' obbligatorio ma non vincolante.
      Copia del verbale di ogni seduta del comitato e' trasmessa dal Ministro della difesa alle commissioni competenti del Parlamento.
      E' riconosciuta all'Amministrazione militare la facolta' di cui all' art. 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57 .
      NOTE

      Nota all' art. 2, primo comma:
      La legge 22 marzo 1957, n. 57 , concerne costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.
      L'art. 2, terzo, quarto e quinto comma di detta legge dispongono:
      "Per i progetti e i contratti nonche' per gli atti di concessione necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le norme di cui all' articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 , restando costituito il comitato di cui al secondo comma dello stesso articolo dal Ministro per la difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina, dal presidente del comitato per i progetti delle navi e degli armamenti navali, dal direttore generale delle costruzioni, armi ed armamenti navali, dal direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale ammiraglio designato dal capo di stato maggiore della Marina militare, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
      Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.
      I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la difesa".
      Si trascrive il testo dei primi due commi dell' art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 (al quale fa rinvio il comma sopra riportato):
      "I progetti e i contratti nonche' gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 1 e fino all'importo complessivo di lire 300 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione, senza obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.
      Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 300 milioni di lire e' prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un comitato presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da due rappresentanti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'aviazione civile, da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare designati dal Ministro per la difesa e da sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, dei quali due designati dal Ministro per" i trasporti e l'aviazione civile e quattro designati ciascuno dai Ministri per la difesa, il tesoro, le finanze e le partecipazioni statali".

      Nota all'art. 2 quarto comma:
      Il testo dell' art. 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57 , e' il seguente:
      "E' in facolta' dell'amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione dei lavori e delle forniture, aggiornamenti varianti alle prescrizioni tecniche e ai tempi di esecuzione, indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 2.
      Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:
      con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall' articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;
      con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.
      Gli eventuali oneri finanziari derivanti all'ente, societa' od impresa di cui al primo comma del precedente articolo 2 dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma".
      Si trascrive l'intero testo dell' art. 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), richiamato dall'art. 3 in precedenza riportato:
      "Le persone poste alla direzione dei lavori e dalla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte ne' alcuna altra variazione ai contratti stipulati.
      Se pero' qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorita' od al ministero da cui dipendono con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.
      Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano autorizzate dall'autorita' competente ad approvare il contratto.
      Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, e' tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate".
    • Art. 3.
      L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato complessivamente in 64 miliardi di lire.
      Alla copertura dell'onere di lire 11 miliardi previsto per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, sul capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
      Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      La quota di spesa per ciascuno degli anni successivi al 1987 e' determinata con la legge finanziaria.