Articolo 3 della Legge 4 febbraio 1992, n. 70
Articolo 2
Versione
14 febbraio 1992
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1992