Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3 della Legge 4 febbraio 1992, n. 70
Articolo 2
- Legge 4 febbraio 1992, n. 70
Articolo 3 della Legge 4 febbraio 1992, n. 70
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14 febbraio 1992
14 febbraio 1992