Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, sotto la rubrica "Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive", non si richiede la formulazione di un giudizio di intrinseca "pericolosità" del soggetto, ma soltanto l'accertamento che il medesimo risulti denunciato o condannato per taluno dei reati ivi indicati, ovvero "per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive", ovvero ancora che egli abbia "incitato, inneggiato o indotto alla violenza"; situazioni tutte, queste, ritenute dal legislatore di per sè idonee a giustificare tanto il divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive quanto l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 9684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9684 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/02/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 984
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 028161/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL NZ N. IL 13/01/1970;
avverso DECRETO del 26/05/2003 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Veneziano, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano convalidò il provvedimento in data 23 maggio 2003 con il quale il questore, ai sensi dell'ari 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni, aveva imposto a AL NZ l'obbligo di presentazione presso il comando dei Carabinieri di Garbagnate in coincidenza con incontri di calcio disputati dalla squadra del Milan, osservando che il detto provvedimento, da considerarsi legittimamente emesso in sostituzione di altro precedente, caducato per mancata richiesta di convalida entro il termine di legge, trovava giustificazione nel fatto che il AL, indicato come soggetto già noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi di violenza maturati in analoghi contesti, aveva, in occasione dell'incontro di calcio Milan - Juventus, disputato il 22 marzo 2003, lanciato una torcia accesa in direzione di un gruppo di sostenitori della Juventus;
- che avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, il AL denunciando:
1) l'illegittimità della reiterazione del provvedimento del questore, in quanto meramente riproduttivo di quello divenuto inefficace per mancata, tempestiva richiesta di convalida;
2) la "mancata valutazione della pericolosità e della idoneità preventiva della misura", sull'assunto, in sintesi, che dal solo fatto costituito dall'occasionale lancio di una cosa non si sarebbe potuta desumere l'effettiva pericolosità del soggetto, avuto anche riguardo al tempo trascorso dai fatti ed alla pregressa osservanza dell'obbligo di presentazione imposto dal precedente provvedimento, pur dopo la revoca del medesimo, e che, in ogni caso, il detto obbligo sarebbe stato da considerare illegittimo, in quanto imposto anche in relazione ad incontri di calcio da disputarsi "a distanza di chilometri, addirittura fuori del territorio nazionale", e senza tener conto delle esigenze di lavoro dell'interessato;
3) la mancanza del "decreto motivato" con il quale il pubblico ministero deve chiedere la convalida del provvedimento del questore, essendosi limitato, nella specie, il pubblico ministero "a compilare e sottoscrivere un modulo prestampato";
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con riguardo al primo motivo di ricorso, ritiene il collegio che non vi sia ragione di discostarsi dal principio già affermato da questa stessa sezione della Corte, con sentenza 1 - 27 giugno 2000 n. 4080, Salamone, RV 216257, secondo cui: "La mancata tempestiva decisione sulla richiesta dì convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, abbia imposto l'obbligo di comparizione davanti alla polizia in coincidenza con lo svolgimento di competizioni agonistiche, non assume portata demolitoria rispetto alla legittimità intrinseca dell'atto, ma incide soltanto sui relativi effetti, che restano perenti, dovendosi intendere lo stesso provvedimento come revocato. Ne deriva che nessuna preclusione sussiste a che l'autorità amministrativa reiteri il provvedimento, dando così vita ad una nuova ed autonoma sequenza procedimentale, del tutto scissa dalla precedente, ormai giuridicamente esaurita;
sequenza nell'ambito della quale il termine per la convalida non potrà quindi che decorrere dall'emissione del nuovo provvedimento";
- che, con riguardo al secondo motivo di ricorso, va ricordato come l'art. 6, comma primo, della legge n. 401/1989 non preveda affatto la necessità di un giudizio di intrinseca "pericolosità" del soggetto, richiedendo esso soltanto che il medesimo sia stato denunciato o condannato per taluno dei reati ivi indicati, ovvero (ed è quanto qui interessa), "per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persona o cose in occasioni o a causa di manifestazioni sportive", ovvero ancora che egli abbia "incitato, inneggiato o indotto alla violenza"; situazioni tutte, queste, ritenute dal legislatore di per sè idonee a giustificare tanto il divieto dì accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive quanto l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia;
e non può certo dubitarsi che il lancio di una torcia accesa all'indirizzo dì un gruppo di persone costituisca un gesto di violenza, la cui significanza non poteva certo dirsi annullata, nella specie, dal tempo (appena due mesi) trascorso dal fatto ne' dal comportamento, asseritamente corretto, tenuto dal soggetto nel corso del medesimo;
nè si vede quale rilievo possa avere, a fronte delle finalità preventive perseguite dalla norma, il fatto che gli incontri di calcio in coincidenza dei quali il ricorrente doveva assolvere all'obbligo di presentazione dovessero svolgersi "a distanza di chilometri" o anche all'estero (quasi che ciò, al tempo presente, costituisca un apprezzabile ostacolo per chi voglia recarsi ad assistervi); e quanto, infine, alla mancata valutazione delle esigenze di lavoro, basti osservare che trattasi di doglianza del tutto generica, non risultando in alcun modo specificato se ed in qual modo fosse stata rappresentata al giudice della convalida l'esistenza di particolari esigenze di lavoro incompatibili con l'obbligo di presentazione, nonostante la coincidenza del medesimo con incontri calcistici che, come è noto, si svolgono generalmente nelle giornate di sabato o domenica;
- che, per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, lo stesso appare del tutto generico, il quanto adduce come elemento indicativo della mancanza di motivazione il solo fatto che il decreto del pubblico ministero sia stato redatto su un modulo prestampato, senza in alcun modo specificare quale fosse il contenuto dì detto modulo e la ragione, quindi, della sua ipotetica inadeguatezza, da valutarsi, peraltro, alla luce dell'orientamento già espresso da questa Corte (ved. in particolare, Cass. 1^, 31 ottobre 2003, Scarola, in corso di massimazione), secondo cui l'obbligo della motivazione del decreto con il quale il pubblico ministero richiede la convalida del provvedimento del questore ben può essere soddisfatto anche con il solo, generico richiamo alla ritenuta esistenza dei presupposti di legge, giacché anche un tale richiamo, siccome correlato al contenuto del suddetto provvedimento, già noto all'interessato a seguito dell'intervenuta notifica, può valere quanto meno come motivazione "per relationem", secondo il generale principio affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 21 giugno - 21 settembre 2000 n. 17, Primavera ed altri, RV 216664;
- che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere respinto, in quanto privo di giuridico fondamento;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004