Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 9684
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Sentenza 19 febbraio 2004

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Ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, sotto la rubrica "Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive", non si richiede la formulazione di un giudizio di intrinseca "pericolosità" del soggetto, ma soltanto l'accertamento che il medesimo risulti denunciato o condannato per taluno dei reati ivi indicati, ovvero "per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive", ovvero ancora che egli abbia "incitato, inneggiato o indotto alla violenza"; situazioni tutte, queste, ritenute dal legislatore di per sè idonee a giustificare tanto il divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive quanto l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 9684
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9684
    Data del deposito : 19 febbraio 2004

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