Sentenza 1 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. NA UD Presidente -
Numero registro generale 20167/2022 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 41/2026 Data pubblicazione 01/01/2026
IRPEF, 2011. Motivazione apparente.
dott. Maria Luisa De Rosa
dott. Valentino Lenoci
Consigliere - Consigliere
R.G.N. 20167/2022
Cron.
dott. Paolo Di Marzio
Consigliere -
P.U. 7/10/2025
dott. Vincenza Bellini
Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata.
contro
- ricorrente -
TI SA e RE NI, entrambe in proprio ed in qualità di socie della Società G.E.T. SRL, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Pizzonia e Laura Trimarchi, giusta procura speciale in atti, che hanno indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via della Consulta 1/B, in Roma;
- controricorrenti -
Firmato Da: CE NI Emesso Da: CA DI
FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 1fb341e335025360cf77063a0d1ee4c2 Firmato Da: RE EP Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 410b8ad91dc5c71f
Numero registro generale 20167/2022 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 41/2026 Data pubblicazione 01/01/2026
avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio - Sez. 18, n. 2372/2022, pronunciata il 6.4.2022 e pubblicata il
27.5.2022;
udita la relazione svolta dal consigliere Vincenza Bellini alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025; udito il P.M., in persona della Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
uditi per l'Agenzia delle Entrate l'avvocato dello Stato Valentina Pilloni e per le controricorrenti l'Avv.Laura Trimarchi che ha insistito per il rigetto del ricorso.
di
Fatti di causa
1.La controversia trae origine dall'impugnazione degli avvisi accertamento per Irpef anno 2011 recanti nn. TKF011301691, notificato il 1.9.2016 a RE NI, ex socia di GET srl in liquidazione, e n. TKF011301515, notificato il 5.8.2016 a TI SA, ex socio della medesima srl. Gli atti impositivi erano emessi ai sensi degli artt.43 e 41bis e 30 del d.P.R.n. 600 del 1973, a seguito di rettifica con metodo induttivo del reddito di impresa della GET srl in liquidazione, società a ristretta base cancellata dal registro delle imprese il 30.10.2013, venendo imputate alle due socie, ai fini Irpef, quota degli utili extracontabili (rispettivamente del 40% per a RE e del 60% per la TI) derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società per l'importo complessivo di euro 2.487,62 per l'anno 2011 con distinto avviso di accertamento n. TKF031301233, allegato agli avvisi di accertamento diretti ai soci.
2. Le contribuenti, in proprio e quali ex socie della Get srl, impugnavano i predetti tre avvisi di accertamento davanti alla
2
Firmato Da: CE NI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 1fb341e335025360cf77063a0d1ee4c2 Firmato Da: RE EP Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 410b8ad91dc5c71f
Numero registro generale 20167/2022 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 41/2026
CTP di Latina che, riuniti i giudizi, con sentenza n. 414/2018delblicazione 01/01/2026 12.3.2018, dichiarava inammissibile il ricorso n.1512/2016 avverso l'avviso di accertamento societario per ritenuto difetto di legittimazione delle socie ad impugnare l'atto emesso invalidamente in persona dell'ex liquidatore ed ex legale rappresentante della società, mentre rigettava per ritenuta infondatezza i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento dei redditi per utili extracontabili non dichiarati dalle ex socie della Get srl.
3.Avverso la sentenza sfavorevole spiegavano appello le contribuenti, sostenendo l'inesistenza dell'avviso di accertamento notificato alla GET srl per essere stata cancellata dal registro delle imprese il 30.10.2013, con invalidità/illegittimità derivata dell'avviso riguardante i soci. Inoltre RE NI contestava la certezza degli utili societari e la distribuzione in suo favore, essendo all'epoca studentessa universitaria, celandosi dietro la sua partecipazione il padre RE IO, impossibilitato a ricoprire la carica di socio per problemi finanziari e fallimentari, ed essendo l'unico bene posseduto acquistato con risorse dei genitori quando era minorenne;
contestava, altresì, l'applicazione di sanzioni per mancanza di dolo o colpa. L'Agenzia delle Entrate si costituiva ribadendo la legittimità degli avvisi di accertamento ai soci.
4.La CTR, riuniti i gravami, accoglieva l'appello delle contribuenti con la seguente motivazione: "Il Collegio ritiene fondato l'appello proposto e condivide le argomentazioni a sostegno, evidenziando che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'invalidità degli atti emessi nei confronti della società estinta anche per quanto attiene ai soci. L'accertamento operato è inefficace e nessuna distribuzione è
3
CA DI FIRMA QUALIFICATA PER
ATE Seriale: 1fb341e335025360cf77063a0d1ee4c2
Firmato Da: CE NI Emesso Da: MODELLO Firmato Da: RE EP Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 410b8ad91dc5c71f
Numero registro generale 20167/2022 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 41/2026 Data pubblicazione 01/01/2026
stata operata dai soci appellanti. Va rilevato, inoltre, che la contribuente in sostanza all'epoca del fatto aveva 21 anni ed era studentessa universitaria la quale ha iniziato la propria attività lavorativa di assistenza domiciliare. La Commissione ritiene inoltre che la contribuente non si è mai occupata di assetto societario in quanto al momento dei fatti ha sostituito il padre IO RE impossibilitato a rivestire la carica per ragioni fallimentari e problemi finanziari. Va aggiunto infine che l'eccepito differimento quinquennale in merito all'estinzione della società non può ritenersi riguardare la Get srl, in quanto cancellata dal registro delle imprese in data 30.11.2013 e dunque antecedentemente all' entrata in vigore dell'art.28 d.lgs.n.175 del 2014. Le argomentazioni e le motivazioni espresse nell'atto di appello sono condivisibili, per cui va accolto l'appello proposto, mentre, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive, si ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio".
5. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell'appello, affidandosi a due motivi. Resistono mediante controricorso le contribuenti, in proprio, instando nel resto per il rigetto del ricorso e, in via gradata, il rinvio al giudice di secondo grado per esame delle questioni dedotte e non esaminate in quanto assorbite (abnormità del maggior reddito accertato con metodo induttivo e intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società estinta). In prossimità dell'udienza, il P.M., nella persona della sostituta procuratrice generale Paola Filippi, ha depositato requisitoria concludendo per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Firmato Da: CE NI Emesso Da: CA DI
FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 1fb341e335025360cf77063a0d1ee4c2 Firmato Da: RE EP Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 410b8ad91dc5c71f
Le controricorrenti hanno depositato memoria.
Numero registro generale 20167/2022 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 41/2026 Data pubblicazione 01/01/2026
Motivi della decisione
1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto, in violazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di successione dei soci nei debiti della società estinta ed in tema di accertamento dei redditi di partecipazione dei soci di società a ristretta base partecipativa, l'invalidità degli avvisi di accertamento in forza della cancellazione della società dal registro delle imprese, anche quanto alla possibilità di utilizzare gli esiti dell'accertamento societario quale presupposto per l'emissione degli avvisi rivolti ai soci destinatari della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in ragione della ristretta base sociale.
della
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all'art.360 n.4 c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione dell'art.36 d.lgs.546 del 1992, prospettando una motivazione apparente, recependo acriticamente le difese contribuente, oltrechè apodittica, in quanto priva della indicazione dell'iter logico-giuridico a sostegno delle conclusioni, ultronea, quanto al differimento quinquennale ex art.28 d.lgs. 175 del 2014, considerata la data di notifica degli avvisi impugnati, ed illogica, mancando qualsivoglia accenno alla posizione dell'altra appellante TI, con conseguente vizio di nullità.
3. Il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi in precedenza rispetto all'altro, secondo il corretto ordine logico di esame delle
5
Firmato Da: CE NI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 1fb341e335025360cf77063a0d1ee4c2 Firmato Da: RE EP Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 410b8ad91dc5c71f
Numero registro generale 20167/2022 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 41/2026 Data pubblicazione 01/01/2026
questioni poste, denunciandosi con esso la nullità della sentenza impugnata, è fondato, restando assorbita la
rimanente censura.
3.1. Va premesso che la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass. Sez. 5, 04/08/2017, n. 19547, Rv. 645292-01).
3.2. Ciò precisato, è orientamento consolidato di questa Corte che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, rilevante ai sensi dell'art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ricorrono quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che, alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio
6
Firmato Da: CE NI Emesso Da: CA DI
FIRMA QUALIFICATA PER
ATE Seriale: 1fb341e335025360cf77063a0d1ee4c2
MODELLO Firmato Da: RE EP Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 410b8ad91dc5c71f
Numero registro generale 20167/2022 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 41/2026 Data pubblicazione 01/01/2026
da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n.8053 del 2014, Rv. 629830 - 01; successivamente tra le tante Cass. Sez. 6, 25/09/2018, n. 22598, Rv. 65088001). In particolare, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (si fa rimando sul punto, a Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01).
3.3. E' pur vero che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla I. n. 134/2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono comunque all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo
7
Firmato Da: CE NI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 1fb341e335025360cf77063a0d1ee4c2 Firmato Da: RE EP Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 410b8ad91dc5c71f
Numero registro generale 20167/2022 Numero sezionale 607/2025
Numero di raccolta generale 41/2026
civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., sicchè pablicazione 01/01/2026 riformulazione della norma dev'essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, essendo denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
-
Appare pertinente il principio affermato da Cass. Sez. 6, 05/11/2015, n. 22652, Rv. 637064 01, secondo cui "Nel processo civile ed in quello tributario la sentenza motivata mediante la trascrizione delle deduzioni di una parte, consistenti nel rinvio a tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto non consente d'individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione". Nel caso di specie, la sentenza che formalmente si compone di tre parti, "intestazione", "svolgimento del processo" e "motivi della decisione" - non soddisfa il minimo costituzionale in cui deve consistere la motivazione per soddisfare il relativo obbligo incombente sul giudice, atteso che, dopo avere riassunto le opposte domande e controdeduzioni delle parti, il giudice d'appello si è limitato, unicamente, ad affermare che l'appello era fondato in adesione "argomentazioni addotte a sostegno", senza neppure illustrare sia pure sinteticamente le argomentazioni a corredo dell'opposta tesi sulla cui scorta il giudice di primo grado era
alle
8
Firmato Da: CE NI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 1fb341e335025360cf77063a0d1ee4c2 Firmato Da: RE EP Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 410b8ad91dc5c71f
Numero registro generale 20167/2022 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 41/2026 Data pubblicazione 01/01/2026
pervenuto con motivazione neppure riprodotta ma ben articolata, per come si evince dalla diffusa riproduzione contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di accertamento diretto alla società per carenza di legittimazione e di infondatezza dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci in proprio, né tampoco reca richiami normativi e/o giurisprudenziali a corredo della valutazione espressa, e ciò in antitesi al costante insegnamento di questa Corte secondo cui sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. Sez. 6, 10/08/2017, n. 19956, Rv. 645670 - 01). Manca, altresì, qualsiasi accenno ai motivi di appello proposti dalla socia TI SA, anche nel merito
dell'accertamento.
La motivazione risulta, pertanto, meramente assertiva, constando di affermazioni apodittiche che non lasciano intendere il fondamento giuridico della decisione di riforma della sentenza di primo grado, con annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle due socie, fondati su presupposti diversi seppur collegati all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, mancando del tutto la descrizione del processo cognitivo attraverso il quale il giudice è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa (Cass. Sez. 6, 29/07/2016, n. 15964, Rv. 640645-01).
di
Proprio la necessità di esporre le ragioni del giudizio prevalenza di una tesi sull'altra esclude che, sul punto, la motivazione possa essere integrata (come nella specie) dal
9
Firmato Da: CE NI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 1fb341e335025360cf77063a0d1ee4c2 Firmato Da: RE EP Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 410b8ad91dc5c71f
Numero registro generale 20167/2022 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 41/2026 Data pubblicazione 01/01/2026
richiamo all'atto di appello, che, in ogni caso, in quanto atto di parte, non può essere acriticamente utilizzato al fine di riempire di contenuto le generiche affermazioni della CTR e la cui indicazione evidenzia ancor di più il vizio denunciato, non essendo possibile cogliere l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione e di verificare il fondamento delle ragioni che hanno indotto la CTR a riformare integralmente la decisione di prime cure, mancando qualsivoglia argomentazione in diritto che consenta di individuare in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni attribuibili al giudicante, sulle quali la decisione è fondata. Assertiva è la motivazione anche nella parte in cui, senza accenno ai principi giurisprudenziali in tema di presunzione di distribuzione di maggiori utili ai soci di società a ristretta base partecipativa e di contenuto della prova contraria da offrirsi dal contribuente, afferma categoricamente che l'accertamento è inefficace e nessuna distribuzione è stata operata dai soci appellanti, subito dopo rilevando senza specificare a che fine e su quali dati fattuali concreti che la RE non si era mai occupata di aspetti societari, mentre alcun accenno è fatto alla distinta posizione dell'altra socia appellante, DI SA. Rimangono assorbiti i restanti motivi di ricorso. Occorre pertanto cassare la decisione impugnata riferimento al motivo accolto, assorbito l'altro, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
con
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito l'altro, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria del
10
Firmato Da: CE NI Emesso Da: CA DI
FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 1fb341e335025360cf77063a0d1ee4c2
Firmato Da: RE EP Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 410b8ad91dc5c71f
11
Numero registro generale 20167/2022 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 41/2026 Data pubblicazione 01/01/2026
Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025. Il consigliere estensore (Vincenza Bellini)
Il Presidente
NA UD
Firmato Da: CE NI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 1fb341e335025360cf77063a0d1ee4c2 Firmato Da: RE EP Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 410b8ad91dc5c71f