CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2023, n. 31465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31465 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OU SE nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. AL KN, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 11/04/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha riformato la sentenza in data 10/12/2018 del Tribunale di Ancona, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod.pen. e riterminando la pena inflitta per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Motivazione omessa, illogica o contraddittoria in relazione alle doglianze relative al mancato superamento del ragionevole dubbio. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è affetta dal vizio di motivazione in relazione alle specifiche doglianze esposte con l'appello, con particolare riguardo al tema della certezza della prova della responsabilità oltre il ragionevole dubbio. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31465 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 13/04/2023 Vengono riassunti i motivi esposti con l'atto di appello, ai fini della migliore intelligibilità dell'impugnazione. 1.2. Motivazione omessa, illogica o contraddittoria in relazione all'esclusione dell'art. 131-bis cod.pen.. A tal proposito si assume che la sentenza impugnata è ingiusta o errata quando nega la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., pur vertendosi in ipotesi di esiguità del danno o del pericolo -tanto che la Corte di merito riconosceva l'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 4, cod.pen.- e di occasionalità della condotta realizzata da un soggetto incensural:o. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In effetti la motivazione della sentenza risolve le questioni sollevate con l'atto di appello con motivazione apodittica. Tanto importa la fondatezza della denuncia del vizio di omessa motivazione, che provoca l'annullamento della sentenza impugnata. 1.2. L'annullamento va disposto senza rinvio, in quanto il reato è estinto per prescrizione. La data di commissione del reato indicata nell'imputazione è il 17/02/2015. Avendo riguardo alla pena edittale massima comminata per la truffa (tre anni di reclusione) e agli atti interruttivi, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., il tempo necessario alla maturazione della prescrizione è pari a sette anni e sei mesi. Da ciò discende che -in mancanza di cause di sospensione- il reato è estinto per prescrizione dal 17 agosto 2022.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere est. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. AL KN, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 11/04/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha riformato la sentenza in data 10/12/2018 del Tribunale di Ancona, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod.pen. e riterminando la pena inflitta per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Motivazione omessa, illogica o contraddittoria in relazione alle doglianze relative al mancato superamento del ragionevole dubbio. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è affetta dal vizio di motivazione in relazione alle specifiche doglianze esposte con l'appello, con particolare riguardo al tema della certezza della prova della responsabilità oltre il ragionevole dubbio. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31465 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 13/04/2023 Vengono riassunti i motivi esposti con l'atto di appello, ai fini della migliore intelligibilità dell'impugnazione. 1.2. Motivazione omessa, illogica o contraddittoria in relazione all'esclusione dell'art. 131-bis cod.pen.. A tal proposito si assume che la sentenza impugnata è ingiusta o errata quando nega la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., pur vertendosi in ipotesi di esiguità del danno o del pericolo -tanto che la Corte di merito riconosceva l'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 4, cod.pen.- e di occasionalità della condotta realizzata da un soggetto incensural:o. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In effetti la motivazione della sentenza risolve le questioni sollevate con l'atto di appello con motivazione apodittica. Tanto importa la fondatezza della denuncia del vizio di omessa motivazione, che provoca l'annullamento della sentenza impugnata. 1.2. L'annullamento va disposto senza rinvio, in quanto il reato è estinto per prescrizione. La data di commissione del reato indicata nell'imputazione è il 17/02/2015. Avendo riguardo alla pena edittale massima comminata per la truffa (tre anni di reclusione) e agli atti interruttivi, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., il tempo necessario alla maturazione della prescrizione è pari a sette anni e sei mesi. Da ciò discende che -in mancanza di cause di sospensione- il reato è estinto per prescrizione dal 17 agosto 2022.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere est. Il Presidente