Sentenza 18 marzo 2015
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, deve essere annullata senza rinvio, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. La parziale riforma del processo tributarioMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 13 gennaio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2015, n. 18121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18121 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/03/2015
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 530
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 31566/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
DO AT N. IL 11/03/1949;
inoltre:
DO AT N. IL 11/03/1949;
avverso la sentenza n. 3517/2011 GIP TRIBUNALE di PORDENONE, del 05/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
sentite le conclusioni del PG Dott. De Augustinis Umberto, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Pordenone, con sentenza in data 5.03.2014, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di RL RE, in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 bis. Il giudice sostituiva la pena con il lavoro di pubblica utilità e disponeva la sospensione della patente di guida per il periodo di un anno.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, denunciando plurime violazioni di legge.
La parte pubblica osserva in primo luogo che il giudicante ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo della revoca della patente di guida, sanzione obbligatoriamente prevista in presenza della aggravante contestata.
Sotto altro aspetto il ricorrente rileva che il G.i.p., in violazione del disposto di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), ha omesso di disporre la confisca del veicolo, veicolo che risulta di proprietà dello stesso imputato.
Con il terzo motivo, l'esponente considera che nel caso non poteva essere disposta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, per l'espresso divieto previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, qualora il conducente abbia provocato un incidente stradale. Al riguardo, osserva che non risulta rilevante l'intervenuta concessione delle attenuanti generiche.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza per nuovo giudizio.
4. L'imputato, a mezzo del difensore, ha depositato memoria. In primo luogo, la parte rileva che non è stata mai contestata l'aggravante di cui all'art. 186 c.p.p., comma 2 bis;
e considera che per mero errore materiale nel capo di imputazione è riportata l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. L'esponente chiede la correzione del predetto errore materiale. Sotto altro aspetto, il deducente osserva che RL non ha alcuna responsabilità nella causazione del sinistro.
Infine, la parte considera che all'esito del positivo espletamento dei lavori di pubblica utilità, dovrà essere revocata la confisca del veicolo.
All'udienza del 10.12.2014 il processo è stato rinviato a nuovo ruolo;
contestualmente, il Collegio ha disposto la trattazione in successiva udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e l'acquisizione di documentazione relativa all'esito del lavoro di pubblica utilità.
La difesa dell'imputato, in riferimento all'udienza del 18.03.2015, fissata nelle more per la discussione, ha depositato ulteriore memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.
Il G.i.p. presso il Tribunale di Pordenone, con nota versata in atti datata 7.06.2014, inviata al Procuratore Generale territoriale, ha chiarito che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, pure contenuta nella originaria richiesta di emissione di decreto penale di condanna, risulta in realtà estranea al capo di imputazione come contestato al prevenuto, in riferimento al presente procedimento;
e che, sul punto, il testo del capo di imputazione riportato in sentenza risulta inficiato da un mero errore materiale. Si osserva, inoltre, che la difesa dell'imputato, nelle memorie depositate, ha evidenziato la sussistenza di un errore materiale, relativo alla circostanza aggravante, riportanta nel capo di imputazione, di aver provocato un incidente stradale. E bene, deve evidenziarsi che dagli atti versati in fascicolo, al cui esame la Corte regolatrice procede direttamente a fronte della natura processuale della questione di che trattasi, risultano le seguenti evenienze: il G.i.p. di Pordenone, in data 12.12.2011, ebbe a rigettare la originaria richiesta di decreto penale di condanna, afferente al medesimo episodio per cui oggi si procede, considerando che "non emerge dagli atti che l'RL abbia provocato un incidente stradale"; nel decreto penale n. 40/2013, opposto dalla difesa, la contestazione non contempla alcuna circostanza aggravante;
la sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., oggi impugnata, contiene invece l'indicazione relativa alla circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale. Ciò premesso, rileva allora il Collegio che sussistono i presupposti di legge per procedere ai sensi dell'art. 130 c.p.p., alla correzione dell'errore materiale, effettivamente presente nel corpo della sentenza impugnata, eliminando dal capo di imputazione riportato nella epigrafe della sentenza resa dal G.i.p. presso il Tribunale di Pordenone in data 5.03.2014, nei confronti RL RE, la frase "Con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale". Risulta infatti evidente che si registra un divario tra volontà del giudice e la sua espressione, in ordine alla indicazione ora richiamata. Conclusivamente sul punto, si dispone pertanto la correzione della sentenza del Tribunale di Pordenone in data 5.03.2014, con la quale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stata applicata la pena concordata dalle parti nei confronti di RL RE, in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), eliminando dal capo di imputazione la frase "Con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale". La Cancelleria viene demandata per gli incombenti di rito.
2. A questo punto della trattazione, deve osservarsi che l'evidenziata insussistenza della circostanza aggravante ex art. 186 C.d.S., comma 1 bis, elide le doglianze affidate al primo ed al terzo motivo del ricorso in esame. Ed invero, l'esclusione della richiamata circostanza aggravante rende legittima la disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno, in luogo della revoca, come pure la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, essendo caduta la specifica condizione ostativa.
3. Tanto chiarito, si osserva che sussiste la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), denunciata con il secondo motivo dedotto dalla parte pubblica ricorrente, ove è stabilito che, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, "salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".
Come noto, la L. 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha apportato modifiche alla disciplina della confisca in relazione al reato contravvenzionale che occupa. In particolare, il legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di cui all'art. 240 c.p., comma 2, già previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c); in ciò adeguando il dettato normativo al recente intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza 4 giugno 2010 n. 196, aveva dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), proprio in riferimento al citato rinvio all'art. 240 c.p.. E questa Suprema Corte, nell'interpretare il novellato testo normativo, ha quindi chiarito: che la confisca prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, come modificato dalla L. n. 120 del 2010, ha oggi natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria;
e che spetta conseguentemente al giudice penale "delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato" (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 40523 del 4.11.2010, dep. 16.11.2010, Rv. 248859;
si veda anche Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15022 del 25.02.2011, dep. 13.04.2011, Rv. 250229). E, nel caso di specie, il giudice ha omesso di disporre la confisca del veicolo, in assenza di alcuna giustificazione al riguardo.
A fronte della accertata violazione di legge, osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice ha illegittimamente applicato le sanzioni amministrative accessorie (cfr. Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29210 del 13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466), con la precisazione che, seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'errore di diritto (quale l'errato calcolo della sanzione amministrativa accessoria, che consegue di diritto all'applicazione della pena e che è sottotratta alla disponibilità delle parti) ricorre ogni qual volta la sanzione amministrativa accessoria possa essere applicata in una misura corrispondente alla entità della pena concordata.
4. Applicando i principi di diritto ora richiamati al caso che occupa, per condivise ragioni, deve osservarsi che risulta legittimo l'accordo delle parti avente ad oggetto l'applicazione della pena e la sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità, come ratificato dal giudice;
e che, conseguentemente, deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con esclusivo riferimento alla omessa confisca del veicolo Rover 214 tg. AK519TX, disponendo contestualmente la confisca del predetto mezzo, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l). Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tali provvedimenti consequenziali possono essere adottati dalla Corte di Cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse. Invero, dagli atti risulta che il predetto veicolo appartiene all'odierno imputato, di talché la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato costituisce una statuizione che sana le denunciate violazioni di legge e rende superfluo il rinvio al giudice di merito. È poi appena il caso di osservare che, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - attività che ad oggi non risulta ancora espletata, secondo le risultanze di cancelleria acquisite agli atti - il giudice procederà alla revoca della disposta confisca, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis.
P.Q.M.
Dispone correggersi la sentenza del Tribunale di Pordenone in data 5.03.2014, con la quale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stata applicata la pena concordata dalle parti nei confronti di RL RE, in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), eliminando dal capo di imputazione la frase "Con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale". Annulla senza rinvio la predetta sentenza sul punto relativo alla omessa confisca dell'auto tg. AK519TX; confisca che dispone. Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015