CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42376 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo -e I A.A,,:(»- VI: La iL C k-t--) udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 42376 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, all'esito dell'impugnazione proposta dall'imputato PP RN e dalla parte civile RO OD, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna di primo grado resa dal Tribunale di Agrigento, assolvendo l'imputato dalla condotta oggetto della nota stampa diffusa il 20.7.2013, revocando le correlate statuizioni civili, condannando l'imputato a risarcire il danno limitatamente a quello cagionato per la frase ritenuta diffamatoria «proprio quegli appalti per cui RN denuncerà OD e i suoi uomini ottenendo anche fior di condanne» contenuta nel libro intitolato "(In)giustizia e minchiate" e liquidando equitativamente il danno in euro 5000. L'editto accusatorio era così articolato: « reato p.e p. dagli art 81 cpv 595, co 1,2 e 3 cod.pen. perché, comunicando con più persone, con nota stampa diffusa sul sito Internet www.teleacras.com in data 20 luglio 2013 e con il libro intitolato "(in)giustizia e minchiate" stampato nel mese di agosto 2013 offendeva la reputazione di OD RO, divulgando le seguenti dichiarazioni: sul sito Internet www.teleacras.com "per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico dei pennelli a mare essa non è mai sussistita: si tratta di un'altra enorme illegalità che discende dal quadro di malagestione e non rispetto delle leggi che fa capo il gruppo di tecnici con in testa Rizzo, Piatamene, EL ecc. ecc. nonché ai politici OD e Piazza"; nel libro intitolato "(In)giustizia e minchiate" stampato nel mese di agosto 2013: "ecco perché, Procuratore mio, quando RN nel 1993 si candida a sindaco, la mafia provinciale per impedire le elezioni, si riunisce in pompa magna nelle campagne di Casteltermini ove era latitante il boss dei boss della provincia, Fragapane. Tutte queste vicende adesso torneranno di gran moda, perché per impedire le elezioni di RN, secondo il racconto di ben tre pentiti, si conclude il patto tra "Cosa Nostra" e RO OD. La mafia vota OD, sconfigge il nemico RN e, secondo i pentiti, OD concede appalti e concessioni illegali. Proprio quegli appalti per cui RN denuncerà OD e i suoi uomini, ottenendo anche fior di condanne. Principale, quella dell'appalto della nettezza urbana, di ben 45 miliardi di lire». Il Tribunale ha ritenuto, nella motivazione, che dei due attacchi mossi all'indirizzo di OD, dovesse affermarsi la penale responsabilità solo in relazione al primo. La Corte d'appello, invece, ha assolto l'imputato per insussistenza del fatto in relazione a tale primo attacco, mentre con riferimento al secondo, ha accolto la domanda risarcitoria della parte civile. 2. Il difensore di fiducia dell'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello ai fini dei soli interessi civili articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la contraddittorietà ovvero la carenza e illogicità della motivazione nonché la violazione di legge in relazione all'art. 523, comma 5, cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello errato nel ritenere che il non avere consentito all'imputato, nel giudizio di primo grado, di prendere la parola per ultimo, integrasse una nullità relativa che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere eccepita subito dopo la sua verificazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la carenza di motivazione rafforzata avendo la Corte d'appello ribaltato la sentenza assolutoria del giudice di primo grado e ritenuto, al contrario, l'imputato responsabile del delitto di diffamazione ascrittogli escludendo la sussistenza della scriminante del diritto di critica politica là dove questi, nel libro " (In)giustizia e minchiate" aveva fatto riferimento alla sussistenza, all'epoca dello scritto ritenuto diffamatorio, di "fior di condanne", nei confronti del OD. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le Sezioni Unite n. 38481 del 25/5/2023, Dell'Aguzzo, hanno stabilito il principio secondo cui: «L'articolo 573, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dall'articolo 33 del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'articolo 99-bis del predetto d.lgs n. 150 del 2022». La decisione del ricorso in oggetto, dunque, spetta a questo collegio, poiché l'art. 573, comma 1 -bis cod. proc. pen non si applica, ratione temporis, al caso di specie. 2. Il ricorso, limitatamente al secondo motivo, è fondato e la sentenza impugnata ai soli effetti civili deve essere annullata senza rinvio. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'appello, conformemente a quanto ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, ha correttamente ritenuto che la nullità derivante dalla violazione del diritto di replica dell'imputato e del suo difensore rientri tra le nullità relative e che, pertanto, debba essere eccepita immediatamente (Sez. 3, n. 364 del 17/9/2019, n.m.; Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv. 248630). Orbene, come risulta dall'esame del fascicolo, consentito in questa sedé di legittimità attesa la natura processuale del vizio dedotto, l'eccezione di nullità è da ritenersi tardiva in quanto formulata solo con i motivi di appello nonostante il provvedimento reiettivo fosse stato comunque emesso in udienza alla presenza dell'imputato e del suo difensore. 4. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso dovendosi ritenere, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, che l'imputato abbia correttamente esercitato il proprio diritto di critica. Non vengono in discussione, nella specie, la sussistenza dell'interesse pubblico delle vicende narrate nel libro, atteso il ruolo pubblico (Sindaco e Senatore della Repubblica) rivestito dalla parte civile, né la continenza espositiva, riconosciuta da entrambi i giudici di merito, ma solo il mancato rispetto della "verità" dei fatti esposti. La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto integrato il delitto di diffamazione per avere l'imputato, dopo aver fatto riferimento agli appalti e alle concessioni illegali indicati dai collaboratori di giustizia, affermato: «proprio quegli appalti per cui RN denuncerà OD e i suoi uomini ottenendo anche fior di condanne. La principale, quella dell'appalto della Nettezza Urbana, di ben 45 miliardi di lire». Osserva la Corte, «che l'unica pronuncia di condanna che veniva espressamente menzionata nel passo incriminato era quella in relazione all'appalto dei r.s.u., ossia la decisione del Tribunale di Agrigento del 27 novembre 2011, che però era stata gravata da impugnazione e che sarebbe stata riformata in senso assolutorio da questa Corte dopo pochi mesi, il 7 ottobre 2013. Non può allora non rimarcarsi che l'imputato, malgrado le sue conoscenze specialistiche quale avvocato, non riteneva tuttavia doveroso precisare nel suo scritto che la sentenza de qua non era definitiva, pendendo già da anni il giudizio d'appello. Più in generale, l'esistenza a carico del OD, all'epoca della condotta in delibazione, di "fior di condanne" per vicende relative ad appalti ed all'esito di processi avviati su denuncia dello stesso RN è rimasta del tutto indimostrata». Orbene, in linea teorica, la frase incriminata è potenzialmente idonea a ledere l'onore e la reputazione della parte civile, ma essa deve ritenersi conforme ai canoni di legittimità del diritto di critica politica. Tale diritto, che costituisce una peculiare espressione del diritto di critica, ha come obiettivi esponenti politici o pubblici amministratori nei confronti dei quali l'attenzione della pubblica opinione in una società democratica è massima, in ragione del controllo diffuso sul loro operato e del rilievo che, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità nonché l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Rv. 236362). Come di recente rammentato dalla Corte EDU (PA ON TE de EU c. Portogallo del 10.10.2022), «l'articolo 10 § 2 non lascia spazio per restrizioni della libertà di espressione nell'ambito del discorso e del dibattito politico - nel quale la libertà di espressione assume la massima importanza - o delle questioni di interesse generale (Lindon, NS e JU c. Francia [GC], nn. 21279/02 e 36448/02, § 46, CEDU 2007 IV). I limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di una personalità o di un partito politico che nei confronti di un semplice cittadino: a differenza di quest'ultimo, i primi si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini;
di conseguenza, essi devono dimostrare una maggiore tolleranza (Magyar geti Zrt c. Ungheria, n. 11257/16, § 81, 4 dicembre 2018). Una personalità politica ha certamente diritto a che la sua reputazione sia protetta, anche fuori dall'ambito della sua vita privata, ma gli imperativi di questa protezione devono essere bilanciati con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche, e le eccezioni alla libertà di espressione richiedono un'interpretazione stretta (si vedano ST TA e RA CA c. Spagna, nn. 51168/15 e 51186/15, § 32, 13 marzo 2018, e i riferimenti ivi citati).» Ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può però prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica. Il requisito della verità, per costante orientamento della giurisprudenza (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239) a cui si intende dare seguito, si atteggia, però, nell'esercizio di siffatto diritto, in maniera peculiare, consistendo la critica nella formulazione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione motivata e, dunque, in un'interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti che non può essere, per sua stessa definizione, imparziale. In tema di diritto di critica e, segnatamente, in tema di critica politica, l'accertamento della verità del fatto non deve essere stringente, ma al tempo stesso non può prescindersi del tutto da essa essendo necessario, infatti, in ogni caso, che la valutazione critica sia ancorata all'obiettiva verificazione di fatti, sia pure liberamente interpretati e valutati. Si deve escludere, dunque, la sussistenza del corretto esercizio del diritto di critica in presenza di fatti radicalmente falsi, ovvero del tutto indimostrati. Orbene, calando siffatti principi alla situazione in esame, si osserva quanto segue. Come indicato nella stessa richiesta di rinvio a giudizio di OD per il delitto di concorso esterno ad associazione mafiosa, "Cosa nostra" avrebbe ottenuto, per aver aiutato il predetto a vincere le elezioni comunali del 1993, contro lo stesso RN, anch'egli candidato a sindaco, favori di vario genere fra cui — si legge nella sentenza di primo grado — «quello di aver assicurato la continuità dei rapporti di rilevante valore economico intessuti con il Comune di Agrigento da imprenditori vicini all'organizzazione, ovvero veri e propri soci occulti di uomini d'onore». Lo scritto in questione, dunque, non è inventato, ma coryorme agli accertamenti giudiziari posto che l'azione penale, come è pacifico, veniva iniziata prima della pubblicazione del libro. Si legge, sempre nella sentenza di primo grado, senza che ciò venga contraddetto da quella della Corte d'appello, che lo scritto è «una riproduzione, quasi testuale, dell'imputazione formulata a carico della persona offesa da parte della Procura della Repubblica di Palermo». L'imputato, dunque, legittimamente ha fatto riferimento ad un atto giudiziario. Corretta è pertanto l'affermazione del giudice di primo grado là dove ritiene che la notizia propalata «si basava su una circostanza, in quel momento, veridica e attendibile». Il OD, come afferma la stessa Corte d'appello, al momento della pubblicazione risultava essere stato condannato, in relazione all'appalto dei r.s.u., nel novembre 2011 dal Tribunale di Agrigento e la sentenza è stata riformata, assolvendo l'imputato, nell'ottobre 2013. Non può quindi ritenersi, che all'epoca della pubblicazione, avvenuta nell'agosto 2013, non fosse vero il fatto che l'RN aveva denunziato "OD e i suoi uomini" e che, in relazione al primo e a tutti gli altri avesse ottenuto "fior di condanne" (il termine "condanne" andava necessariamente adoperato al plurale in quanto riferito non solo al OD, ma anche agli altri imputati). Né può ritenersi illegittima, perché contraria al principio di presunzione di innocenza, la circostanza che fossero pendenti gli appelli e che tale fatto fosse stato taciuto dall'imputato, che — secondo la Corte d'appello — in quanto avvocato, avrebbe dovuto precisare, attese le sue competenze specialistiche, che la sentenza non era ancora passata in giudicato. Le affermazioni in questione, infatti, devono leggersi nell'ambito di uno scontro politico in cui l'RN era antagonista e oppositore del OD e, dunque, in quanto tale — si ritiene — non tenuto, per mantenersi nei limiti del consentito, a dare pari risalto a circostanze, dall'esito peraltro imprevedibile, a favore dell' avversario politico né ad esporre argomenti a difesa dei quali pure fosse stato eventualmente a conoscenza. I limiti al diritto di critica, come pure al diritto di critica che si fondi su fatti di cronaca, sono infatti, da un lato, quello di non attribuire fatti non veri alla persona sulla quale si formula il giudizio, dall'altro, quello della continenza, ovvero della correttezza nelle espressioni verbali utilizzate (seppur attenuata, rispetto al limite di continenza vigente per il diritto di cronaca, essendo consentito nella critica, specie se politica, l'utilizzo di un linguaggio più pungente). Tali limiti risultano rispettati e i fatti riportati - indubbiamente gravi e idonei a instillare dubbi sull' affidabilità e correttezza dell'attività politica dell'avversario, esponente politico e pubblico amministratore, risultano, alla data della pubblicazione, veri. Le considerazioni che precedono comportano l'annullamento senza rinvio, agli effetti civili della sentenza impugnata. CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti civili la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Roma, 3 luglio 2023 Il Con igliere estensore na Maur Il Presidente SS TE
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo -e I A.A,,:(»- VI: La iL C k-t--) udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 42376 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, all'esito dell'impugnazione proposta dall'imputato PP RN e dalla parte civile RO OD, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna di primo grado resa dal Tribunale di Agrigento, assolvendo l'imputato dalla condotta oggetto della nota stampa diffusa il 20.7.2013, revocando le correlate statuizioni civili, condannando l'imputato a risarcire il danno limitatamente a quello cagionato per la frase ritenuta diffamatoria «proprio quegli appalti per cui RN denuncerà OD e i suoi uomini ottenendo anche fior di condanne» contenuta nel libro intitolato "(In)giustizia e minchiate" e liquidando equitativamente il danno in euro 5000. L'editto accusatorio era così articolato: « reato p.e p. dagli art 81 cpv 595, co 1,2 e 3 cod.pen. perché, comunicando con più persone, con nota stampa diffusa sul sito Internet www.teleacras.com in data 20 luglio 2013 e con il libro intitolato "(in)giustizia e minchiate" stampato nel mese di agosto 2013 offendeva la reputazione di OD RO, divulgando le seguenti dichiarazioni: sul sito Internet www.teleacras.com "per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico dei pennelli a mare essa non è mai sussistita: si tratta di un'altra enorme illegalità che discende dal quadro di malagestione e non rispetto delle leggi che fa capo il gruppo di tecnici con in testa Rizzo, Piatamene, EL ecc. ecc. nonché ai politici OD e Piazza"; nel libro intitolato "(In)giustizia e minchiate" stampato nel mese di agosto 2013: "ecco perché, Procuratore mio, quando RN nel 1993 si candida a sindaco, la mafia provinciale per impedire le elezioni, si riunisce in pompa magna nelle campagne di Casteltermini ove era latitante il boss dei boss della provincia, Fragapane. Tutte queste vicende adesso torneranno di gran moda, perché per impedire le elezioni di RN, secondo il racconto di ben tre pentiti, si conclude il patto tra "Cosa Nostra" e RO OD. La mafia vota OD, sconfigge il nemico RN e, secondo i pentiti, OD concede appalti e concessioni illegali. Proprio quegli appalti per cui RN denuncerà OD e i suoi uomini, ottenendo anche fior di condanne. Principale, quella dell'appalto della nettezza urbana, di ben 45 miliardi di lire». Il Tribunale ha ritenuto, nella motivazione, che dei due attacchi mossi all'indirizzo di OD, dovesse affermarsi la penale responsabilità solo in relazione al primo. La Corte d'appello, invece, ha assolto l'imputato per insussistenza del fatto in relazione a tale primo attacco, mentre con riferimento al secondo, ha accolto la domanda risarcitoria della parte civile. 2. Il difensore di fiducia dell'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello ai fini dei soli interessi civili articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la contraddittorietà ovvero la carenza e illogicità della motivazione nonché la violazione di legge in relazione all'art. 523, comma 5, cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello errato nel ritenere che il non avere consentito all'imputato, nel giudizio di primo grado, di prendere la parola per ultimo, integrasse una nullità relativa che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere eccepita subito dopo la sua verificazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la carenza di motivazione rafforzata avendo la Corte d'appello ribaltato la sentenza assolutoria del giudice di primo grado e ritenuto, al contrario, l'imputato responsabile del delitto di diffamazione ascrittogli escludendo la sussistenza della scriminante del diritto di critica politica là dove questi, nel libro " (In)giustizia e minchiate" aveva fatto riferimento alla sussistenza, all'epoca dello scritto ritenuto diffamatorio, di "fior di condanne", nei confronti del OD. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le Sezioni Unite n. 38481 del 25/5/2023, Dell'Aguzzo, hanno stabilito il principio secondo cui: «L'articolo 573, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dall'articolo 33 del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'articolo 99-bis del predetto d.lgs n. 150 del 2022». La decisione del ricorso in oggetto, dunque, spetta a questo collegio, poiché l'art. 573, comma 1 -bis cod. proc. pen non si applica, ratione temporis, al caso di specie. 2. Il ricorso, limitatamente al secondo motivo, è fondato e la sentenza impugnata ai soli effetti civili deve essere annullata senza rinvio. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'appello, conformemente a quanto ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, ha correttamente ritenuto che la nullità derivante dalla violazione del diritto di replica dell'imputato e del suo difensore rientri tra le nullità relative e che, pertanto, debba essere eccepita immediatamente (Sez. 3, n. 364 del 17/9/2019, n.m.; Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv. 248630). Orbene, come risulta dall'esame del fascicolo, consentito in questa sedé di legittimità attesa la natura processuale del vizio dedotto, l'eccezione di nullità è da ritenersi tardiva in quanto formulata solo con i motivi di appello nonostante il provvedimento reiettivo fosse stato comunque emesso in udienza alla presenza dell'imputato e del suo difensore. 4. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso dovendosi ritenere, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, che l'imputato abbia correttamente esercitato il proprio diritto di critica. Non vengono in discussione, nella specie, la sussistenza dell'interesse pubblico delle vicende narrate nel libro, atteso il ruolo pubblico (Sindaco e Senatore della Repubblica) rivestito dalla parte civile, né la continenza espositiva, riconosciuta da entrambi i giudici di merito, ma solo il mancato rispetto della "verità" dei fatti esposti. La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto integrato il delitto di diffamazione per avere l'imputato, dopo aver fatto riferimento agli appalti e alle concessioni illegali indicati dai collaboratori di giustizia, affermato: «proprio quegli appalti per cui RN denuncerà OD e i suoi uomini ottenendo anche fior di condanne. La principale, quella dell'appalto della Nettezza Urbana, di ben 45 miliardi di lire». Osserva la Corte, «che l'unica pronuncia di condanna che veniva espressamente menzionata nel passo incriminato era quella in relazione all'appalto dei r.s.u., ossia la decisione del Tribunale di Agrigento del 27 novembre 2011, che però era stata gravata da impugnazione e che sarebbe stata riformata in senso assolutorio da questa Corte dopo pochi mesi, il 7 ottobre 2013. Non può allora non rimarcarsi che l'imputato, malgrado le sue conoscenze specialistiche quale avvocato, non riteneva tuttavia doveroso precisare nel suo scritto che la sentenza de qua non era definitiva, pendendo già da anni il giudizio d'appello. Più in generale, l'esistenza a carico del OD, all'epoca della condotta in delibazione, di "fior di condanne" per vicende relative ad appalti ed all'esito di processi avviati su denuncia dello stesso RN è rimasta del tutto indimostrata». Orbene, in linea teorica, la frase incriminata è potenzialmente idonea a ledere l'onore e la reputazione della parte civile, ma essa deve ritenersi conforme ai canoni di legittimità del diritto di critica politica. Tale diritto, che costituisce una peculiare espressione del diritto di critica, ha come obiettivi esponenti politici o pubblici amministratori nei confronti dei quali l'attenzione della pubblica opinione in una società democratica è massima, in ragione del controllo diffuso sul loro operato e del rilievo che, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità nonché l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Rv. 236362). Come di recente rammentato dalla Corte EDU (PA ON TE de EU c. Portogallo del 10.10.2022), «l'articolo 10 § 2 non lascia spazio per restrizioni della libertà di espressione nell'ambito del discorso e del dibattito politico - nel quale la libertà di espressione assume la massima importanza - o delle questioni di interesse generale (Lindon, NS e JU c. Francia [GC], nn. 21279/02 e 36448/02, § 46, CEDU 2007 IV). I limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di una personalità o di un partito politico che nei confronti di un semplice cittadino: a differenza di quest'ultimo, i primi si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini;
di conseguenza, essi devono dimostrare una maggiore tolleranza (Magyar geti Zrt c. Ungheria, n. 11257/16, § 81, 4 dicembre 2018). Una personalità politica ha certamente diritto a che la sua reputazione sia protetta, anche fuori dall'ambito della sua vita privata, ma gli imperativi di questa protezione devono essere bilanciati con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche, e le eccezioni alla libertà di espressione richiedono un'interpretazione stretta (si vedano ST TA e RA CA c. Spagna, nn. 51168/15 e 51186/15, § 32, 13 marzo 2018, e i riferimenti ivi citati).» Ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può però prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica. Il requisito della verità, per costante orientamento della giurisprudenza (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239) a cui si intende dare seguito, si atteggia, però, nell'esercizio di siffatto diritto, in maniera peculiare, consistendo la critica nella formulazione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione motivata e, dunque, in un'interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti che non può essere, per sua stessa definizione, imparziale. In tema di diritto di critica e, segnatamente, in tema di critica politica, l'accertamento della verità del fatto non deve essere stringente, ma al tempo stesso non può prescindersi del tutto da essa essendo necessario, infatti, in ogni caso, che la valutazione critica sia ancorata all'obiettiva verificazione di fatti, sia pure liberamente interpretati e valutati. Si deve escludere, dunque, la sussistenza del corretto esercizio del diritto di critica in presenza di fatti radicalmente falsi, ovvero del tutto indimostrati. Orbene, calando siffatti principi alla situazione in esame, si osserva quanto segue. Come indicato nella stessa richiesta di rinvio a giudizio di OD per il delitto di concorso esterno ad associazione mafiosa, "Cosa nostra" avrebbe ottenuto, per aver aiutato il predetto a vincere le elezioni comunali del 1993, contro lo stesso RN, anch'egli candidato a sindaco, favori di vario genere fra cui — si legge nella sentenza di primo grado — «quello di aver assicurato la continuità dei rapporti di rilevante valore economico intessuti con il Comune di Agrigento da imprenditori vicini all'organizzazione, ovvero veri e propri soci occulti di uomini d'onore». Lo scritto in questione, dunque, non è inventato, ma coryorme agli accertamenti giudiziari posto che l'azione penale, come è pacifico, veniva iniziata prima della pubblicazione del libro. Si legge, sempre nella sentenza di primo grado, senza che ciò venga contraddetto da quella della Corte d'appello, che lo scritto è «una riproduzione, quasi testuale, dell'imputazione formulata a carico della persona offesa da parte della Procura della Repubblica di Palermo». L'imputato, dunque, legittimamente ha fatto riferimento ad un atto giudiziario. Corretta è pertanto l'affermazione del giudice di primo grado là dove ritiene che la notizia propalata «si basava su una circostanza, in quel momento, veridica e attendibile». Il OD, come afferma la stessa Corte d'appello, al momento della pubblicazione risultava essere stato condannato, in relazione all'appalto dei r.s.u., nel novembre 2011 dal Tribunale di Agrigento e la sentenza è stata riformata, assolvendo l'imputato, nell'ottobre 2013. Non può quindi ritenersi, che all'epoca della pubblicazione, avvenuta nell'agosto 2013, non fosse vero il fatto che l'RN aveva denunziato "OD e i suoi uomini" e che, in relazione al primo e a tutti gli altri avesse ottenuto "fior di condanne" (il termine "condanne" andava necessariamente adoperato al plurale in quanto riferito non solo al OD, ma anche agli altri imputati). Né può ritenersi illegittima, perché contraria al principio di presunzione di innocenza, la circostanza che fossero pendenti gli appelli e che tale fatto fosse stato taciuto dall'imputato, che — secondo la Corte d'appello — in quanto avvocato, avrebbe dovuto precisare, attese le sue competenze specialistiche, che la sentenza non era ancora passata in giudicato. Le affermazioni in questione, infatti, devono leggersi nell'ambito di uno scontro politico in cui l'RN era antagonista e oppositore del OD e, dunque, in quanto tale — si ritiene — non tenuto, per mantenersi nei limiti del consentito, a dare pari risalto a circostanze, dall'esito peraltro imprevedibile, a favore dell' avversario politico né ad esporre argomenti a difesa dei quali pure fosse stato eventualmente a conoscenza. I limiti al diritto di critica, come pure al diritto di critica che si fondi su fatti di cronaca, sono infatti, da un lato, quello di non attribuire fatti non veri alla persona sulla quale si formula il giudizio, dall'altro, quello della continenza, ovvero della correttezza nelle espressioni verbali utilizzate (seppur attenuata, rispetto al limite di continenza vigente per il diritto di cronaca, essendo consentito nella critica, specie se politica, l'utilizzo di un linguaggio più pungente). Tali limiti risultano rispettati e i fatti riportati - indubbiamente gravi e idonei a instillare dubbi sull' affidabilità e correttezza dell'attività politica dell'avversario, esponente politico e pubblico amministratore, risultano, alla data della pubblicazione, veri. Le considerazioni che precedono comportano l'annullamento senza rinvio, agli effetti civili della sentenza impugnata. CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti civili la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Roma, 3 luglio 2023 Il Con igliere estensore na Maur Il Presidente SS TE