Articolo 155 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 154Articolo 156
Versione
28 ottobre 1965
Art. 155.
Ferme restando nel resto le disposizioni degli articoli 10 e 11, la responsabilita' civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all'art. 173.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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