Articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 75Articolo 77
Versione
28 ottobre 1965
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Versione
30 maggio 1982
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Versione
1 gennaio 2007
Art. 76.
Nei casi di invalidita' permanente, assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 ((e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella)) , nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.
L'assegno e' erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non e' cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo e' consentita l'opzione tra I vari assegni da parte dei beneficiari.(18)
--------------- AGGIORNAMENTO (18) la L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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