Sentenza 7 ottobre 1993
Massime • 1
Nel caso in cui la disciplina del reato continuato venga applicata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il detto giudice non ha alcun potere discrezionale nella individuazione della violazione più grave, dato che l'art. 187 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, dispone che si considera più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si sia proceduto con giudizio abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/1993, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1993 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
di Consiglio in IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data
9.1994-
SEZIONE PENALE
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.: Presidente N. 3964 Dott. Stanislao Sibilia
Consigliere 1. Dott. Santo Belfiore-
REGISTRO GENERALE 2. >>> Francesco Boffa Tarlatta
->> N. 9235/93 3. >>> Severo Chieffi
4. >>>> Antonio Marchese
ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE SENTENZA
Rilasciata copia studio sul ricorso proposto da al S CLOTTI Giudice Demetrio, nato ta L. 6000. per dirini 260141994 Reggio Calabria, il --settembre 1964, difeso IL CANCELLIEREANGELINERE fiducia dall'A Pietro Marrapodi del foro
Reggio Calabria;
LIRE 3000 CANCELLERIAavverso l'ordinanza emessa il 22 settembre 1992
dal Giudice per Indagini Preliminari della
Pretura Circondariale di Reggio Calabria;
BC486182
BC486187
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Santo Belfior
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Corte
A. Spinosi Roma
Suprema di Cassazione rigetti il ricorso,
condannando il ricorrente alle spese.
La Corte Suprema di Cassazione osserva:
Con ordinanza in data 22 settembre 1992, il Giudice
per le Indagini Preliminari presso la Pretura
Circondariale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 671 C. P. P., riconosceva la continuazione tra i reati per quali Lo giudice Demetrio aveva riportato condanna con sentenza n. 598/90 emessa dal Pretore di Reggio Calabria il 17.12.1990 (divenuta esecutiva 30.3.1991) quelli per i quali lo stesso aveva riportato condanna con sentenza n.
108/90 emess a dal G.
1. P presso i a Pretura
Circondariale di Reggio Calabria in data 16.11.1990
(divenuta esecutiva il 20.5.1992).
Il G. I. P. motivava la decisione osservando che i fatti oggetto delle due sentenze riguardavano la realizzazione di un unico fabbricato a sei piani f.
t, senza concessione edilizia, senza nulla osta e senza la direzione tecnica di un professionista autorizzato, nonché la reiterata violazione dei sigilli apposti al predetto fabbricato;
il tutto in
un arco di tempo abbastanza breve in relazione alla consistenza delle opere e senza alcuna sostanziale e r o i f l e interruzione. B Per quanto riguarda la determinazione della pena,
il G. 1. P. teneva ferma la pena di anni tre di reclusione e £.
6.000.000 multa relativa al reato più grave (quello di cui alla lettera d) della
sentenza del G. I. P. 16.14.1990), già aumentata per la continuazione con reati oggetto di tale sentenza;
e la aumentava di mesi tre di reclusione e di £% 300.000 di multa per effetto della capo d) dellacontinuazione con il reato di cui al sentenza 17.12.1990 del Pretore di Reggio Calabria e ulteriormente di mesi uno di arresto e £ . 2.700.000
di ammenda per la continuazione con i reati di cui ai capi A), B) e C) di quest'ultima sentenza;
e così
complessivamente anni tre e mesi tre di reclusione
£.
6.300.000 di multa, mesi uno di arresto e £ .
2.700.000 di ammenda.
Avvers0 tale ordinanza proponeva ricorso il difensore del Lo Giudice e ne chiedeva
1'annullamento, deducendo un unico motivo.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine
ai presupposti.
A riguardo il ricorrente sostiene che il Pretore n o i f avrebbe dovuto considerare che i reati contestati al l e
B Lo Giudice riguardano tutti la costruzione abusiva del medesimo edificio, con più violazione dei sigilli. Precisa che con la sentenza n. 598/90 del
Pretore di Reggio Calabria, il Lo Giudice è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per la parte iniziale delia costruzione e per la prima violazione dei sigilli, mentre la sentenza del G. I. P. con la quale è stata irrogata la pena più grave successive e cioè alla si riferiva ai fatti
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prosecuzione della costruzione.
Conseguentemente, i reati oggetto di detta sentenza avrebbero dovuto essere ritenuti continuazione di quelli oggetto della sentenza n. 598/90. in quanto il concetto di continuazione non può che seguire l'ordine temporale delle condotte incriminate, а meno che non si voglia, eludendo i principi elementari della fisica, ritenere che la costruzione di un I piano costituisca continuazione rispetto alla costruzione di un II' piano e così via partendo dail ultimo piano e discendendo sino al primo.
infondato. Invero, il concetto diIl ricorso reato continuato indipendente dalla successione temporale dei reati.
condivisa la tesi Ne consegue che non риб essere cifion secondo cui l'aumento di pena per la del ricorrente.
e B continuazione dovrebbe essere effettuato sulla pena inflitta per 11 reato commesso per primo. Infatti,
l'art. 81 C. P. (che prevede 11 reato continuato)
dispone che l'autore del reato continuato " è punito infliggersi per la con l a pena che dovrebbe violazione più grave aumentata fino al triplo". Per il caso in cui la disciplina del reato continuato
venga applicata dal giudice dell'esecuzione, ai dell'art. 671 C. P. P., il detto giudice non sensi ha alcun potere discrezionale nella individuazione della violazione più grave, dato che l'art. 187 del D. L.vo 28 luglio 1988, n. 271, dispone che si considera più grave quella per la quale è stata
inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si sia proceduto con giudizio abbreviato.
Tali norme sono state correttamente applicate dal giudice dell'esecuzione.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 G. P. P.. al rigetto del ricorrente alricorso consegue la condanna del pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del n o i f procedimento. l e B Così deciso in Roma, nella
7 ottobre 1993.
Il Consigliere est.
(Santo Belfiore)
Santo Belfion
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Rosa Cozzolino
Rose Cozolio
camera di consiglio del
Il Presidente
(Stanislac Sibilia)
лее
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
3 FEB 1994
IL COLLABORATORE poser Fazzolin DCANCELLERIA