Articolo 28 del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
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16 novembre 2015
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1 dicembre 2021
Art. 28. Strumenti soggetti a riduzione o conversione (( 1. Per i soggetti di cui all'articolo 2 la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni, agli strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base individuale e alle passivita' computabili di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno, quando si realizzano per detti soggetti i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a). )) 2. Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento a:
((a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata e le passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno;)) ((b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata e le passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in conformita' dell'articolo 30.)) (( 2-bis. Se gli strumenti e le passivita' oggetto di riduzione o conversione sono stati acquistati dall'ente designato per la risoluzione indirettamente mediante altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di ridurre o di convertire tali strumenti e passivita' e' esercitato di modo che le perdite siano effettivamente trasferite dal loro emittente all'ente designato per la risoluzione attraverso le componenti del gruppo interessate e che l'emittente sia ricapitalizzato dall'ente designato per la risoluzione. )) (( 3. La riduzione o la conversione e' disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, limitatamente alle passivita' indicate nel presente articolo. Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6. ))
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021
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