Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 68. Strutture periferiche della Lega navale italiana 1. Costituiscono strutture periferiche della Lega navale italiana le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, e secondo le modalita' stabilite nello statuto di cui all'articolo 70. 2. Le sezioni e le delegazioni della Lega navale italiana hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilita' finanziarie. 3. Le sezioni e le delegazioni svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:
a) quote annuali dei propri iscritti; b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati; c) contributi disposti dai competenti organi centrali della Lega navale italiana; d) corrispettivi per l'attivita' didattica svolta.
a) quote annuali dei propri iscritti; b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati; c) contributi disposti dai competenti organi centrali della Lega navale italiana; d) corrispettivi per l'attivita' didattica svolta.
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 13/12/2021, n. 4075Provvedimento: […] 1.2.1. Sulla natura giuridica della Ric_1, il giudice di prime cure, dopo aver affermato la natura giuridica di ente pubblico in capo alla Ricorrente_1, ha correttamente negato la medesima natura di ente pubblico alla sezione periferica di Ricorrente_1. Ciò sia perché manca un simile riconoscimento da parte di una legge dello Stato (art. 97 della Costituzione), sia perché l'art. 68 del DPRLeggi di più...
- giurisdizione tributaria·
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- recupero imposte dirette·
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- art. 43 DPR 600/1973·
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