Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2001, n. 7150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7150 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
E N 6 A 8 O I 605 9 I 5 1 R Z / ce A 4 A / R 6 T T 2 B U S . I . B R BBLICA ITALIANA . L G I P E L . R A R D 7150% T . L B A E A D D T A I I E S 1 N 3 R T TES PR M DICASSAZION E 1 E N Oggetto S . E T I TRIBUTI IVA S N A A E SEZIONE TRIBUTARIA DETRAZIONI M "PRO RATA" Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13235/98 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Consigliere - Cron. 16511 Dott. Eugenio AMARI Rep. Re. Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud. 28/02/01 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60 544 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
COSTR EDIL LO LE SRL, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B TORTOLINI 34, presso lo dell'avvocato PAOLETTI NICOLO', che lo difende studio 2001 unitamente all'avvocato LOVISOLO ANTONIO, giusta delega * 378 in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 120/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 22/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il resistente, l'Avvocato PAOLETTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dal- la Avvocatura Generale dello Stato, ricorre contro la Costruzioni Edilizie Carlo TI srl, rappresentata e difesa come in atti, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha confermato la decisio- ne di primo grado di annullamento dell'avviso di retti- fica della dichiarazione iva relativa all'anno 1986, impugnato dalla società.
1.2. In fatto, l'ufficio iva competente, a seguito di p.v.c., ha recuperato tutta l'iva detratta dalla so- cietà, sul rilievo che la società stessa, avente ad og- 2 getto la costruzione, l'acquisto, la vendita, la loca- zione e gestione di immobili, nell'anno 1986, aveva ef- fettuato soltanto operazioni esenti (locazione di un solo immobile rimasto invenduto). Per cui, l'Ufficio, in forza dell'art. 19, comma 3, DPR 633/72, ha ritenuto che le detrazioni dovessero essere ridotte del 100%, tale essendo il rapporto tra operazioni esenti e volume di affari dell'anno. La società ha impugnato vittoriosamente, in entram- bi i gradi di merito, l'avviso di rettifica, sul rilie- vo che le operazioni esenti effettuate dalla società nell'anno 1986, sarebbero estranee allo scopo sociale e, quindi, non avrebbero dovuto entrare nel calcolo del c.d. pro rata.
1.3. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 19 DPR 633/72, anche sotto il profilo del vizio di motivazione. La società resiste con controricorso riproponendo la tesi difensiva che la locazione degli immobili non rientrerebbe nella attività propria della impresa e, P U E comunque, sarebbe meramente accessoria alle operazioni imponibili.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato.
2.2. Come è noto, l'art. 19, comma 3, DPR 633/72, 3 nel testo vigente nel 1986, disponeva che per calcolare la percentuale di riduzione della detrazione, non si dovesse tenere conto delle operazioni esenti che "non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa о sono accessorie ad operazioni imponibili". La tesi sostenuta dalla società, della estraneità delle locazioni alla attività propria della società ri- accessorietà celle stesse, non corrente e della mera può essere accolta. L'Ufficio, di fronte alla dichiarazione iva, dalla quale risultava che l'unica attività svolta dalla SO- cietà era esente, bene ha fatto a disconoscere il di- ritto alla detrazione, applicando il cisposto dell'art. 19, comma 3, DPR 633/72. L'onere di provare che le ope- razioni esenti, benché costituissero l'intero volume di affari dell'anno in contestazione, erano estranee о ac- cessorie ad operazioni imponibili, incombeva sulla SO- cietà. E non risulta che sia stato assolto. Infatti, la società di difende assumendo che terendo conto della attività svolta negli anni risulterebbe che la gestione immobiliare costituirebbe una attività non propria del- la impresa e, comunque, accessoria. L'argomento, però, non può essere condiviso, per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché, come è noto, l'iva è una imposta periodica che deve essere liquidata sulla base del vo- 4 lume di affari realizzato in ciascun anno solare (art. 20 DPR 633/72) e, quindi, il parametro di riferimento temporale, per valutare la natura della attività svolta. non può che essere quello dell'anno solare. In secondo luogo, è pacifico che la società resistente ha per sco- po anche la locazione e la gestione di immobili (v. p. attività pro- 1 del controricorso), che, quindi, sono prie della società.
2.3. La decisione dei giudici di appello è basata su due affermazioni, una in diritto e l'altra in fatto, che non appaiono condivisibili. La prima: "non può ri- tenersi che l'attività principale della società, sia stata la locazione immobiliare' per il solo fatto che nel corso di un anno la società stessa non ha eseguito altre operazioni" (p. 3). I giudici di merito non tengo- no conto del fatto che non incombe all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'attività esente sia estranea о accessoria alla attività propria della società. Partono, invece, dal presupposto errato che l'Amministrazione avrebbe dovuto offrire la prova nega- tiva della non estraneità o della non accessorietà del- le stesse operazioni esenti. La seconda affermazione errata è la seguente: "Non vi è dubbio che le operazioni esenti risultano effet- 304 tuate per operazioni diverse da quelle insite nello 5 scopo sociale" (p. 3). Infatti, come è stato già ricor- dato, è pacifico che "La resistente società ha per sco- po 'l'acquisto, la vendita, la locazione di edifici 7"(p. 1 del controricorso). urbani e rurali 2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere ac- colto. La sentenza impugnata va cassata. La situazione di fatto non richiede ulteriori accertamenti e, quindi, è possibile assumere la decisione di merito, nel senso che la domanda originaria della società deve essere re- spinta.
2.5. Stimasi equo compensare le spese, anche in considerazione dell'esito dei precedenti gradi di giu- dizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese. E Così deciso in Roma il 28 febbraio 2001 N 6 O 8 I 9 / Z 5 1 I / A . Il Consigliere estensore Il Presidente 4 R R N / T A 6 - S 2 T I B . U G R . (dr. Merone) (dr. Vincenzo Carbone) . E L B P I . L R D A R . A L T E B D D A T I E A S T 1 I N 3 N E R 1 E S E S . I E T A N A M IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA DO NI 25 MAG 2001 Oggi CORT IL CANCELLIERE C1 DO NI