Sentenza 21 febbraio 2006
Massime • 1
Risponde del reato di cui all'art. 386 cod. pen. anche colui che abbia agevolato l'evasione di una persona in stato di arresto presso la propria abitazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale erano stati assolti gli imputati, sul rilievo che il reato contestato, a causa del mancato coordinamento tra gli artt. 385, comma terzo e 386 cod. pen. dopo la riforma introdotta con la legge n. 352 del 1982, era configurabile solo nel caso in cui il soggetto sia legalmente detenuto o arrestato con affidamento alle forze dell'ordine o alle guardie carcerarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2006, n. 14612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14612 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 21/02/2006
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 254
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 35612/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Forlì;
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì in data 14/04/2004;
nei confronti di:
ED DE ed EM NE;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dott. D'ANGELO G., che ha concluso per:
Annullamento con rinvio;
Letta la memoria difensiva del 15/02/2006 nell'interesse degli imputati BE ed EM.
OSSERVA
Avverso la sentenza In data 14/04/2004 del Tribunale monocratico di Forlì di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato di ED DE ed EM NE dall'impugnazione di cui all'art. 110 c.p., art. 386, comma 1 e 4, n. 1, per avere, in concorso tra loro, agevolato l'evasione del nipote ED UR che, trovandosi in stato di arresto presso l'abitazione dei predetti nonni paterni, come da provvedimento del G.U.P. in data 06/07/2000, se ne allontanava senza autorizzazione, in particolare dimorando in appartamento diverso da quello dei cennati congiunti, in Forlimpopoli dal 06/07 all'11/08/2002, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, a motivi del gravame, l'inosservanza e, comunque, l'erronea applicazione della legge penale in relazione al contestato reato di cui all'art. 386 c.p. in coordinamento con il reato di cui all'art. 385 c.p. (come mod.to dalla L. n. 532 del 1982, art. 29).
In particolare l'Ufficio ricorrente ha denunciato l'erronea percorso argomentativo del Giudice di merito, posto alla base della, decisione assolutoria, secondo cui, per il mancato coordinamento tra gli artt. 386 e 385 c.p., dopo la riforma normativa introdotta con la L. n. 532 del 1982, il reato contestato agli imputati era configurabile solo nel caso in cui il soggetto sia legalmente arrestato o detenuto con affidamento o alle forze dell'ordine che lo hanno in custodia o alle guardie carcerarie, soggetti legalmente proposti all'obbligo custodiale, non gravante sul soggetti che dichiarino di ospitare agli arresti domiciliari un parente, convivente o amico, resosi poi responsabile dell'evasione degli arresti domiciliari. Per contro, ad avviso dell'Ufficio ricorrente, il reato in esame, quanto al soggetto attivo, rientra nella categoria dei c.d. reati comuni e prescinde, quindi, dalla qualifica e/o status rivestito dall'agente, con la conseguenza che l'oggetto giuridico tutelato dall'art. 386 c.p., coincide con quello del delitto di evasione previsto ex art. 385 c.p.. In ogni caso, il Giudice non può sottrarsi alla valutazione in merito all'effettiva compartecipazione criminosa degli imputati al reato di cui all'art. 385 c.p., secondo la disciplina generale del concorso di persone nel reato. Con memoria, difensiva in atti, si è ribadito che l'art. 386 c.p. non prevede affatto la procurata o agevolata evasione di soggetti agli arresti domiciliari a carico di terzi, soggetti non legalmente proposti alla sorveglianza e vigilanza del detenuto agli arresti domiciliari che poi sia evaso dal luogo di detenzione. In ogni caso, avuto riguardo alla tarda età degli imputati ed al loro medesimo livello culturale, non era dato poter rappresentare una ragionevole prova di coscienza e volontà della loro condotta nei termini proposti dall'accusa, quanto all'effettiva e consapevole agevolazione dell'evasione del nipote, peraltro, detenuto agli arresti domiciliari nello stesso stabile in cui gli anziani nonni vivevano.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va innanzitutto escluso che, una volta introdotta la fattispecie di detenzione agli arresti docimicilari, questa diversa tipicizzazione del luogo di custodia dell'arrestato e del detenuto in espiazione pena, abbia comportato la gratuita, distinzione in diritto tratteggiata dall'impugnata sentenza tra soggetti vincolati dall'obbligo della custodia e terzi non rivestenti lo status soggettivo dei primi.
L'asserito difetto di collegamento tra gli artt. 386 e 385 in relazione all'ipotesi dell'evasione dagli arresti domiciliari, è un falso problema, posto che, in ogni caso, ferma restando la natura di reato comune in merito all'agevolazione dell'evasione c.d. impropria (ipotizzabile allorché vi sia assenza, di una sorveglianza diretta da parte di soggetti a tanto preposti ex lege) è ben possibile che "chiunque" ponga in essere una condotta che sia ragionevolmente idonea ad agevolare l'evasione della persona legalmente arrestata o detenuta per un reato possa essere correttamente incriminata del delitto di procurata evasione. Nella specie, nei termini di cui al principio di diritto innanzi enunciato, non si coglie, dal testo dell'impugnata sentenza, alcun riferimento, pur doveroso, non solo alla natura, efficienza e modalità dell'eventuale condotta agevolatrice dell'evasione, ma nemmeno una verifica della consapevolezza e volontà di siffatta condotta in testa agli imputati, non trascurandosi gli aspetti sottolineati dalla difesa nella memoria in atti, in rapporto alle condizioni oggettive connotanti la vicenda.
In sostanza, l'impugnata sentenza, con un erroneo assunto in punto di diritto, ha palesemente violato la corretta applicazione della legge penale in materia offrendo una gratuita ed immotivata disapplicazione di tale normativa, ricorrendo, inoltre, ad una sommarietà motivazionale del tutto eludente i pur necessari ed imprescindibili aspetti di comprovata verifica ed analisi della sussistenza stessa degli elementi costitutivi del reato contestato, una volta confermatane la sua corretta rappresentazione in rapporto al reato di evasione dagli arresti domiciliari ex art. 385 c.p., comma 3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ex art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio di appello.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2006