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27 giugno 2012
27 giugno 2012
Art. 34. Inserimento dell'articolo 48-bis
nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 , dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Personale del Servizio fitosanitario regionale). - 1.
Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale e' dotato di personale e mezzi secondo i parametri di cui all'allegato XXII "Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale".
2. I parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
3. La dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario regionale.
4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo avviene nei limiti delle facolta' assunzionali previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.».
nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 , dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Personale del Servizio fitosanitario regionale). - 1.
Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale e' dotato di personale e mezzi secondo i parametri di cui all'allegato XXII "Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale".
2. I parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
3. La dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario regionale.
4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo avviene nei limiti delle facolta' assunzionali previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.».
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Messina, sentenza 19/06/2023, n. 1248Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – Sezione Lavoro – in persona del giudice unico RI OT ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2019/2017 r.g. e vertente tra Parte_1 (c.f. C.F._1 ), Parte_2 (c.f. C.F._2 ), Parte_3 (c.f. C.F._3 ), Pt_4 [...] (c.f. C.F._4 ), Parte_5 (c.f. C.F._5 ), tutti elettivamente domiciliati in Messina presso lo studio dell'avv. Fabrizio Tigano che li rappresenta e difende per procura in atti, ricorrenti contro Controparte_1 , in persona del Presidente pro tempore, [...] Controparte_2 Controparte_3 [...] (c.f. P.IVA_1 , in persona dei rispettivi Assessori …Leggi di più...
- art. 2946 c.c.·
- risarcimento danno·
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- prescrizione ordinaria·
- mancato riconoscimento profilo professionale·
- art. 40 d.lgs. n. 165/2001·
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- art. 45 d.lgs. n. 165/2001