Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2001, n. 9442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9442 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
се 61224 + 9442/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA 6 8 E 9 A 1 IN NOME EL N I / O 4 R I / 5 Z 6 A 2 A T . N R A CORTE SUPREM. DICASSAZIONE U R T . - B S P Oggetto I . I B D G R L E L T L E R - Presidente Et. Giovanni OLLA A D Tributaria _ . I A B S A D N I A E T R E S Dott. Enrico PAPA 1 T E Consigliere I 3 N T A 1 E A . S M E N Dott. Mario CICALA Consigliere R.G.N. 15475/98 CECCHERINI - Rel. Consigliere Cron. 1771 Dott. Aldo Consigliere Dott. Antonino DI BLASI Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 06/04/01 S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIO rappresenta e difende ope legis;
CAMPIONE CIVIL ricorrente N. contro 61224 FA RT ETTORE, elettivamente domiciliato in presso lo studio13, ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE dell'avvocato VALENSISE CAROLINA, che lo difende unitamente all'avvocato REGALIA GIOVANNI, giusta delega a margine;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 129/97 della Commissione 815 tributaria regionale di MILANO, depositata il -1- 29/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il resistente, l'Avvocato VALENSISE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Mi- lano, con decisione in data 12 novembre 1991, an- nullò gli avvisi di accertamento che l'Ufficio Im- poste dirette di Milano aveva notificato a RT TE quale amministratore di fatto della s.r.l. B.B.O. con sede in Milano, contenenti l'accertamen- to del reddito imponibile ai fini Irpeg ed Ilor di £ 7.541.000.000, che sarebbe stato distribuito ai soci negli anni 1984 e 1985, e la contestazione dell'omessa ritenuta alla fonte ai fini Irpef nella misura del 10%. La Commissione ritenne illegittima la notifica degli accertamenti al ricorrente, ri- sultando dal verbale di contestazione redatto dalla Guardia di finanza che fin dal 3 febbraio 1984 am- ministratore unico della società era tal BR A- rina. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombar- dia, con sentenza 29 luglio 1997, ha confermato la decisione impugnata, compensando le spese. La Com- missione ha ribadito che l'Ufficio nonnaveva dato 5 1 8 2 la prova che l'appellato fosse mai stato ammini- stratore di fatto della società Contro la sentenza di appello ricorre per cas- sazione il Ministero delle finanze, in persona del suo Ministro pro tempore, con atto notificato il 24 luglio 1998, con un unico motivo. L'Associazione contribuente resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso proposto, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 600, la violazione e falsa applicazione dell'art. 98, sesto comma d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che la Guardia di finanza aveva accertato trattarsi di società ganizzazione priva di organizzazione produttiva e - con emissione dedita esclusivamente ad assicurare copertura documentale del- di fatture fittizie - l'acquisto di metalli preziosi di illecita prove- nienza, al fine di rivenderli ad altre imprese uti- lizzando prestanomi, e che il supposto rappresen- tante legale della società, NA IN, era ri- sultato persona inesistente, circostanza che aveva legittimato il ricorso all'applicazione dell'art. 62 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 600 con la noti- fica allo TE, Presidente del consiglio di am- Il cons. rel. est. dr. Aldo CeccheriniJecche ministrazione dal 9 settembre 1981, amministratore di fatto come accertato dalla Guardia di finanza. L'interpretazione della norma invocata è conferma- , per la parte ricorrente, dalla previsioneta dell'art. 98, comma sesto d.P.R. n. 602 del 1973. Nel controricorso, RT TE deduce che non è ravvisabile alcuna violazione di legge, aven- do i giudici del merito negato, con accertamento in fatto, la sussistenza di prove dell'amministrazione di fatto della società. Nessuna specifica censura era stata mossa, invece, in ordine alla pretesa in- sufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorso è infondato. Il giudice di merito non ha deciso la controversia in violazione della norma invocata, art. 62 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 600. La decisione si è fondata invece su un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede e neppure fatto oggetto di specifiche censure, dell'inesistenza della prova, non solo che il con- tribuente abbia ricoperto la carica di amministra- tore della società B.B.O. s.r.l. (giacché si deve convenire che tale accertamento non giustifichereb- be da solo la mancata applicazione dell'art. 62 cit.), ma anche che abbia agito quale amministrato- re di fatto della medesima società, prova che dove- va essere fornita dall'Ufficio. La censura concernente la pretesa violazione dell'art. 98, sesto comma d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 resta assorbita dal rigetto della precedente censura, poiché si fonda sull'assunto che il con- tribuente fosse amministratore di fatto della SO- cietà. le Si ravvisano giusti motivi per compensare spese, de pudero il call stone
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 6 aprile 2001. Cons. est. Il Presidente. (Giovanni olla) (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE C1 112 100, 20012 0ANCELLERIADEPOSITA Osvaldo Ascanio Oggi A DLCAS M IL CANCELLIERE C1 E R P Osvaldo Ascanio U E T E T R O C Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini