CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2023, n. 10646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10646 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ SC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10646 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/11/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, con cui RA GA, ritenuto responsabile del reato di bancarotta distrattiva in concorso e bancarotta documentale semplice, è stato condannato alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione. Secondo il capo d'imputazione a), che qui rileva, RA GA, «quale socio illimitatamente responsabile e amministratore -dalla data di costituzione alla data del fallimento- della società Edi1G di Gavazzoli fratelli s.n.c., dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia con sentenza del 19/05/2015, distraeva(no) dal patrimonio dell'impresa i seguenti beni: porzione di fabbricato consistente in una tettoia con corte esclusiva;
porzione di fabbricato consistente in magazzino con due porzioni di corte esclusiva, cedendoli con atto del 07/10/2014 alla società Edil L.G. di LA IN, moglie dell'imputato, con atto redatto in pari data ai prezzo di euro 200.000. Tale importo, ritenuto comunque non congruo, veniva effettivamente versato per soli euro 612, risultando invece corrisposta la residua somma di euro 199.387 mediante accollo da parte dell'acquirente del debito residuo dei mutui ipotecari ìn capo alla fallita, con conseguente depauperamento del patrimonio di quest'ultima non corrisposto da effettivo introìto di denaro nelle casse aziendali». 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. Federica Turano, eccependo due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo di ricorso, si censura vizio di motivazione per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, pur in assenza di prova dell'elemento soggettivo del reato. All'imputato sarebbe ascrivibile, a tutto concedere, la colpa di aver agito superficialmente e di aver quindi ceduto il mutuo ipotecario alla propria moglie al solo fine di alleviare i debiti dell'azienda, non certo il dolo di ledere le ragioni creditorie. 2.2 Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'aver applicato il minimo edittale della pena implicherebbe, a parere della difesa, un giudizio di scarsa offensività attribuita al reato;
dal che discenderebbe l'illogicità, oltre che la contraddittorietà, della decisione di denegata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 1 (-0 Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è inammissibile, perché reiterativo di quanto già dedotto in appello. In quella sede, il Giudice ha correttamente evidenziato il difetto di specificità dell'impugnazione, che alcuna censura giuridicamente rilevante opponeva alla decisione di primo grado riguardo ai due principali elementi di prova a carico dell'imputato. Tali elementi di prova sono stati indicati, segnatamente, nella mancata «corrispondenza del valore reale (185.000 euro anziché 130.000 euro) di uno dei due beni immobili apparentemente venduti» dalla fallita società all'impresa individuale della moglie dell'imputato, e nel mancato versamento del prezzo pattuito (200.000 euro), considerato «come accolto senza il consenso della banca che aveva erogato i mutui ipotecari (che infatti si è inserita nelle richieste in sede di procedura fallimentare per percepire il proprio credito), quindi privo di effetto liberatorio a favore della Edil G. di Gavazzoli fratelli SNC». Nell'operazione di cessione dei due beni immobili, mediante accolto di mutui ipotecari in capo all'acquirente senza corrispondente versamento (eccezion fatta per poche centinaia di euro) del prezzo pattuito (200.000 euro), è stata giustamente ravvisata, dai Giudici di merito, una distrazione dal patrimonio della fallita società, con conseguente danno per i creditori. Invero, è evidente come l'accolto, posto in essere senza il consenso della banca che aveva erogato i mutui ipotecari, abbia costituito un atto di ingiustificata disposizione da parte dell'imputato. In un caso analogo, questa Corte ha ritenuto che «è idonea ad integrare un'ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca senza corrispettivo in denaro, ma solo mediante accolto cumulativo da parte dell'acquirente del mutuo concesso per l'acquisto degli stessi, accolto che non libera il debitore (in motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di specie, le cessioni in tal modo attuate hanno determinato una "perdita secca" per la società fallita che si è privata di propri beni, mantenendo l'intero debito ad essi relativo: Sez. 5, n. 20807 del 05/03/2018, Esposito, Rv. 273032 - 01). Ebbene, nel caso di specie, esattamente come nel caso oggetto della sentenza appena citata, l'elemento dirimente, che ha indotto i Giudici del merito a convincersi della natura distrattiva delle cessioni di immobili poste in essere dalla società fallita senza corrispettivo in denaro, ma solo mediante accolto da parte dell'acquirente del mutuo concesso dalle banche creditrici ipotecarie, è quello della pattuizione, tra le parti, di un accolto c.d. cumulativo, senza liberazione della fallita. Il punto è stato evidenziato dalla Corte territoriale, che, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, ha fatto specifico riferimento all'accollo «privo di effetto liberatorio». Con la conseguenza, della "perdita 2 secca" causata da tale operazione, essendosi così la società disfatta dei propri beni mantenendo, tuttavia, a suo carico l'intero debito. 1.2 Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, non sussistendo un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni. Vero è che sia la determinazione della pena sia la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono momenti valutativi governati dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; vero è anche, però, che l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01), con la conseguenza che l'applicazione del minimo edittale non implica affatto, sul piano logico e giuridico, il riconoscimento delle menzionate attenuanti. 2. Per i motivi fin qui illustrati, il Collegio ritiene che il ricorso sia da dichiarare inammissibile e che il ricorrente vada condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10646 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/11/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, con cui RA GA, ritenuto responsabile del reato di bancarotta distrattiva in concorso e bancarotta documentale semplice, è stato condannato alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione. Secondo il capo d'imputazione a), che qui rileva, RA GA, «quale socio illimitatamente responsabile e amministratore -dalla data di costituzione alla data del fallimento- della società Edi1G di Gavazzoli fratelli s.n.c., dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia con sentenza del 19/05/2015, distraeva(no) dal patrimonio dell'impresa i seguenti beni: porzione di fabbricato consistente in una tettoia con corte esclusiva;
porzione di fabbricato consistente in magazzino con due porzioni di corte esclusiva, cedendoli con atto del 07/10/2014 alla società Edil L.G. di LA IN, moglie dell'imputato, con atto redatto in pari data ai prezzo di euro 200.000. Tale importo, ritenuto comunque non congruo, veniva effettivamente versato per soli euro 612, risultando invece corrisposta la residua somma di euro 199.387 mediante accollo da parte dell'acquirente del debito residuo dei mutui ipotecari ìn capo alla fallita, con conseguente depauperamento del patrimonio di quest'ultima non corrisposto da effettivo introìto di denaro nelle casse aziendali». 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. Federica Turano, eccependo due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo di ricorso, si censura vizio di motivazione per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, pur in assenza di prova dell'elemento soggettivo del reato. All'imputato sarebbe ascrivibile, a tutto concedere, la colpa di aver agito superficialmente e di aver quindi ceduto il mutuo ipotecario alla propria moglie al solo fine di alleviare i debiti dell'azienda, non certo il dolo di ledere le ragioni creditorie. 2.2 Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'aver applicato il minimo edittale della pena implicherebbe, a parere della difesa, un giudizio di scarsa offensività attribuita al reato;
dal che discenderebbe l'illogicità, oltre che la contraddittorietà, della decisione di denegata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 1 (-0 Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è inammissibile, perché reiterativo di quanto già dedotto in appello. In quella sede, il Giudice ha correttamente evidenziato il difetto di specificità dell'impugnazione, che alcuna censura giuridicamente rilevante opponeva alla decisione di primo grado riguardo ai due principali elementi di prova a carico dell'imputato. Tali elementi di prova sono stati indicati, segnatamente, nella mancata «corrispondenza del valore reale (185.000 euro anziché 130.000 euro) di uno dei due beni immobili apparentemente venduti» dalla fallita società all'impresa individuale della moglie dell'imputato, e nel mancato versamento del prezzo pattuito (200.000 euro), considerato «come accolto senza il consenso della banca che aveva erogato i mutui ipotecari (che infatti si è inserita nelle richieste in sede di procedura fallimentare per percepire il proprio credito), quindi privo di effetto liberatorio a favore della Edil G. di Gavazzoli fratelli SNC». Nell'operazione di cessione dei due beni immobili, mediante accolto di mutui ipotecari in capo all'acquirente senza corrispondente versamento (eccezion fatta per poche centinaia di euro) del prezzo pattuito (200.000 euro), è stata giustamente ravvisata, dai Giudici di merito, una distrazione dal patrimonio della fallita società, con conseguente danno per i creditori. Invero, è evidente come l'accolto, posto in essere senza il consenso della banca che aveva erogato i mutui ipotecari, abbia costituito un atto di ingiustificata disposizione da parte dell'imputato. In un caso analogo, questa Corte ha ritenuto che «è idonea ad integrare un'ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca senza corrispettivo in denaro, ma solo mediante accolto cumulativo da parte dell'acquirente del mutuo concesso per l'acquisto degli stessi, accolto che non libera il debitore (in motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di specie, le cessioni in tal modo attuate hanno determinato una "perdita secca" per la società fallita che si è privata di propri beni, mantenendo l'intero debito ad essi relativo: Sez. 5, n. 20807 del 05/03/2018, Esposito, Rv. 273032 - 01). Ebbene, nel caso di specie, esattamente come nel caso oggetto della sentenza appena citata, l'elemento dirimente, che ha indotto i Giudici del merito a convincersi della natura distrattiva delle cessioni di immobili poste in essere dalla società fallita senza corrispettivo in denaro, ma solo mediante accolto da parte dell'acquirente del mutuo concesso dalle banche creditrici ipotecarie, è quello della pattuizione, tra le parti, di un accolto c.d. cumulativo, senza liberazione della fallita. Il punto è stato evidenziato dalla Corte territoriale, che, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, ha fatto specifico riferimento all'accollo «privo di effetto liberatorio». Con la conseguenza, della "perdita 2 secca" causata da tale operazione, essendosi così la società disfatta dei propri beni mantenendo, tuttavia, a suo carico l'intero debito. 1.2 Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, non sussistendo un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni. Vero è che sia la determinazione della pena sia la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono momenti valutativi governati dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; vero è anche, però, che l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01), con la conseguenza che l'applicazione del minimo edittale non implica affatto, sul piano logico e giuridico, il riconoscimento delle menzionate attenuanti. 2. Per i motivi fin qui illustrati, il Collegio ritiene che il ricorso sia da dichiarare inammissibile e che il ricorrente vada condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2022.