Sentenza 16 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di intercettazioni, il provvedimento di rigetto della richiesta della difesa dell'imputato di fissazione della cd. udienza di stralcio non è abnorme, in quanto non si pone al di fuori del sistema processuale e, pur qualora fondato su considerazioni non corrette, non determina alcuna situazione di irrimediabile stasi processuale, potendo siffatte considerazioni essere ulteriormente rivalutate, nè tale provvedimento è affetto da nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa, qualora la difesa medesima abbia avuto piena possibilità di accedere al compendio captativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2020, n. 5286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5286 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2020 |
Testo completo
05286-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1675 Matilde Cammino - Presidente Alfredo Mantovano CUP 16/12/2020- Piero Messini D'Agostini R.G.N. 25706/2020 Vittorio Pazienza-Relatore Marco Maria Monaco ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso straordinario proposto da: DI IA IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 09/07/2020 dal G.i.p. del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/07/2020, il G.i.p. il Tribunale di Catania, su conforme parere del P.M., ha rigettato l'istanza proposta in data 01/07/2020 nell'interesse di DI IA IO (successivamente integrata dal difensore con l'indicazione delle facoltà al cui esercizio era finalizzata) di fissazione dell'udienza camerale di cui al comma 6 dell'art. 268 cod proc. pen., volta all'acquisizione delle conversazioni intercettate che la difesa intendeva utilizzare in sede processuale.
2. Ricorre per cassazione la difesa del DI IA, deducendo l'abnormità del provvedimento, adottato per mere ragioni di opportunità, come chiarito dallo stesso G.i.p. nella motivazione del provvedimento. Si deduce inoltre la violazione dei commi 6 e 7 dell'art 268 cod. proc. pen., e la conseguente nullità ex art. 178 dello stesso codice, per la compressione del diritto di difesa non giustificabile con esigenze di segretezza delle indagini (ormai concluse) derivante dall'omessa fissazione dell'udienza che il G.i.p. era tenuto a fissare, su richiesta della parte. Tale violazione viene prospettata anche con riferimento al pregiudizio derivante dalla nuova disciplina del giudizio abbreviato, preclusiva di eccezioni di inutilizzabilità.
3. Con requisitoria del 30/10/2020, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, non essendo configurabile un'abnormità del provvedimento nell'accezione consolidatasi attraverso plurimi interventi delle Sezioni Unite: il G.i.p. aveva adottato un provvedimento in un caso previsto dalla normativa, e dalla sua decisione anche se, in ipotesi, errata o comunque non - condivisibile - non era derivata alcuna stasi processuale. Si rileva ancora che la mancata previsione di un'impugnazione del provvedimento adottato dal G.i.p., in tema di udienza stralcio, si fonda sul fatto che la valutazione circa l'utilizzabilità e la trascrizione delle conversazioni può essere oggetto di una successiva determinazione giudiziale. ། ཊ ག CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve invero convenirsi con l'ottica ricostruttiva del Procuratore Generale, imperniata sull'elaborazione giurisprudenziale in tema di atto abnorme: si è infatti chiarito, anche sulla scorta di un noto intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo»> (così, tra le tante, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275). Tale situazione non ricorre nella situazione denunciata. Per un verso, la decisione di accoglimento o di rigetto, sulla richiesta difensiva di fissazione della c.d. "udienza stralcio", non si pone evidentemente al di fuori del sistema processuale;
per altro verso, l'eventualità che la reiezione dell'istanza sia stata adottata in forza di considerazioni ritenute non corrette o non condivisibili, 2 costituisce vicenda eventualmente valutabile in altre sedi, ma in sé certamente inidonea a determinare una situazione di irrimediabile stasi processuale, che costituisce come appena ricordato il tratto caratterizzante dell'atto abnorme sotto il profilo funzionale.
3. Nella parte conclusiva della propria requisitoria, il P.G. ha osservato che la ragione della non impugnabilità del provvedimento di rigetto della fissazione della "udienza-stralcio", desumibile dalle disposizioni vigenti e dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, può rinvenirsi "nel fatto che la valutazione circa l'utilizzabilità e la trascrizione delle conversazioni può essere oggetto di una successiva determinazione giudiziale". È tuttavia opportuno chiedersi se il rigetto del G.i.p. -motivato sulla base di considerazioni imperniate sulla prossimità della data di scadenza dei termini di fase della misura cautelare, sulla necessità di una tempestiva fissazione dell'udienza preliminare e sulle criticità derivanti dalla tempistica necessaria per le operazioni di trascrizione delle conversazioni: elementi tali da far ritenere al G.i.p. opportuno l'espletamento di tali attività nell'eventuale fase dibattimentale - abbia dato luogo alla violazione dei diritti difensivi lamentata dal ricorrente, tanto da imporre una rivisitazione delle conclusioni qui raggiunte, in prima battuta, sulla scorta dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di atto abnorme.
3.1. A tale quesito deve rispondersi negativamente, risultando decisivo il fatto che la difesa del DI IA ha avuto piena possibilità, sin dalla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., di confrontarsi con il compendio captativo, integralmente depositato e messo a disposizione dal P.M. in sede appunto di conclusione delle indagini (la circostanza emerge con chiarezza dal parere espresso dal Pubblico Ministero sull'istanza di fissazione, e non risulta in alcun modo contestata dal ricorrente). È qui utile richiamare una pronuncia di questa Suprema Corte che, in una fattispecie per così dire "inversa" a quella in esame, ha affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la nullità dell'avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen. e della richiesta di rinvio a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero per violazione del diritto di difesa determinato dal diniego del pubblico ministero di consegnare, al difensore dell'indagato che ne abbia fatto regolarmente richiesta successivamente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., copia integrale delle intercettazioni, nonché dalla mancata instaurazione dell'udienza di stralcio, preordinata ad assicurare l'eliminazione delle conversazioni irrilevanti o delle quali sia vietata l'utilizzazione» (Sez. 5, n. 38409 del 12/04/2017, Almaviva, Rv. 271118). In motivazione, si è tra l'altro inteso sottolineare come proprio nella 3 fase del deposito degli atti la difesa possa valutare una serie di variabili, finalizzate, ad esempio alla scelta di accedere a riti alternativi, il che rende necessaria, evidentemente, la cognizione del materiale di indagine, cui è funzionale l'avviso ex art. 415 bis, cod. proc. pen. Nel caso in esame il provvedimento di diniego del pubblico ministero ha finito, sostanzialmente, per precludere in radice al difensore la possibilità di procedere ad un vaglio critico del tenore effettivo delle captazioni, essendosi, quindi, determinata una illegittima compressione del diritto di difesa, con conseguente integrazione di una nullità di ordine generale e regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lettera c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246970)». In buona sostanza, la Quinta Sezione ha ritenuto sussistere una lesione dei diritti difensivi (tale da far escludere l'abnormità, prospettata dal P.M. ricorrente, dell'ordinanza di annullamento e restituzione atti emesso dal G.i.p.) in forza del "combinato disposto" costituito, per un verso, dal rigetto della richiesta, formulata dopo l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., di accedere al compendio captativo e di estrarne copia integrale, nonchě per altro verso dal mancato espletamento - - della cd. udienza stralcio. Del tutto diversa è la situazione verificatasi nella fattispecie in esame, in cui il rigetto del G.i.p. non ha avuto alcun effetto preclusivo delle facoltà della difesa di esaminare compiutamente le intercettazioni sin dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, e di predisporre quindi a ragion veduta la strategia difensiva, anche quanto alla convenienza ed opportunità di accedere ad un rito alternativo.
3.2. A tale ultimo proposito, il ricorrente ha prospettato l'esistenza di un ulteriore pregiudizio derivante dalla mancata celebrazione dell'udienza stralcio, correlata alla impossibilità, introdotta dal comma 6-bis dell'art. 438 cod. proc. pen., di rilevare le inutilizzabilità dopo la proposizione, in sede di udienza preliminare, della richiesta di giudizio abbreviato. La tesi non può essere condivisa, qualora si consideri, da un lato, che la disposizione appena richiamata fa salva la possibilità di dedurre, anche dopo la presentazione della richiesta di rito alternativo, le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, e che - d'altro lato l'udienza di cui all'art. 268 - comma 6, cod. proc. pen. è funzionalmente volta, tra l'altro, allo "stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione". E' dunque evidente che dal mancato espletamento dell'udienza di cui all'art. 268 cod. proc. pen. non sono derivati gli effetti preclusivi paventati dal ricorrente: essendo sempre possibile, anche dopo la presentazione della richiesta di rito abbreviato, dedurre le inutilizzabilità delle registrazioni e dei verbali che sarebbero stati oggetto di stralcio, se la predetta udienza fosse stata celebrata. 4 4. Le considerazioni fin qui svolte consentono di escludere l'abnormità dell'ordinanza del G.i.p., ed impongono una declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso, perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile. II DI IA deve quindi essere condannato al pagamento delle spese processuali, ed al pagamento di una somma che si ritiene equa di Euro duemila in favore - - della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 dicembre 2020 Il Consigliere/estensore Il Presidente Vittorio Pazienza Matilde Cammino Welle - DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 FEB. 2021 IL DICASS IL CANCELHERE A M E E R R P P Claudia Pianelli U E S T E A I O Z N C R O C 5