Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2002, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMAD0 0 6 8 6 /0 2 SEZIONE SECONDA CIVILE Speci appaltate. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G. N. 10500/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Cron.4758 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 207 Rel. Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Ud.16/05/01 - Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT E NZ A ₤12 sul ricorso proposto da: RA RT, RA NI, domiciliati in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Richiesta copia studio difesi dall'avvocato BRESSANINI OTTORINO, giusta dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1.55 22 GEN. 2002 delega in atti;
B il IL CANCELLIERE
- ricorrenti -
contro 1,55 L.3000 CANCELLERIA F.LLI ROSSI DI ROSSI ALDO S.n.c. in persona del legale rapp..te p.t. ROSSI ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della DH676560 CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CHILOVI 2001 VASCO, giusta delega in atti;
840 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 18/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 08/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato OTTORINO BRESSANINI, difensore dei l'accoglimento del ricorrenti che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. #T2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato 1'8 febbraio 1988, l'impresa Costruzioni Fratelli OS S.n.c. di OS LD, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento i fratelli UM e IO OR deducendo di aver eseguito nella loro casa lavori di ristrutturazione per £. 27.212.650 e di aver ricevuto acconti per £. 20.000.000. Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento della residua somma dovuta. I convenuti, costituitisi, contestavano la FT2 domanda affermando di aver interamente pagato il corrispettivo dei lavori eseguiti dall'attrice. Chiedevano, pertanto il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. ed escussi testi, il Tribunale, con sentenza n. 588 del '92 rigettava la domanda attrice. Su impugnazione della S.n.c. OS, di LD OS, disposta la rinnovazione della C.T.U. eseguita nel primo grado di giudizio, la corte di appello di Trento, con sentenza 8 gennaio 1999, in riforma della sentenza impugnata, condannava i OR al pagamento in favore dell'appellante IVA, oltre della somma di £.
3.268.399 più interessi e maggior danno. 3 Premettendo che il rinnovo della C.T.U. ha consentito di acquisire elementi sufficienti per definire le domande proposte e che va condiviso 1'aumento del 30% dei prezzi medi riportati dal listino della Camera di Commercio, in ragione dell'ubicazione del cantiere e del tipo di lavorazioni eseguite;
afferma la corte d'appello che il punto centrale della controversia riguarda l'attribuzione alla società attrice di alcuni lavori (di fatto realizzati) che entrambe le parti assumono di aver eseguito in proprio, attribuzione FTL resa difficile dalla circostanza che i convenuti erano dipendenti della società appellante sicché si presentava difficile distinguere fra attività realizzata in proprio da OR o da questi quali dipendenti della OS S.n.c. Tuttavia in base alle prove orali svolte, è emerso che l'abbassamento del materiale, come la demolizione dei vecchi solai, è avvenuto per opera dei OR in modo autonomo e non come dipendenti della società. Con riferimento agli altri lavori, afferma la Corte che non risultando provato che essi furono eseguiti in modo autonomo, dai OR, non rimane che ritenere gli stessi eseguiti dalla società appellante. Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione i proponendo fratelli UM e IO OR, due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la Soc. F.lli OS. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione: 1) la violazione dell'art. 2697 C. civ. per avere la corte d'appello, nell'affermare che mancando la prova dell'esecuzione di altri lavori e di (oltre quelli di demolizione dei vecchi solai FT abbassamento del materiale) da parte dei OR, in modo autonomo rispetto alla loro attività di dipendenti della impresa Fratelli OS, tali lavori, di fatto eseguiti, dovevano ritenersi eseguiti dalla suddetta impresa, erroneamente violato il principio dell'onere della prova secondo il quale, avendo la società appellante chiesto il pagamento di lavori effettuati per conto dei OR, incombeva alla stessa l'onere di provare che i lavori, di cui richiedeva il pagamento erano stati da lei eseguiti con l'espletamento dell'attività dei propri dipendenti OR;
2) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia 5 prospettati dalle parti о comunque rilevabili d'ufficio, per avere la corte d'appello erroneamente: A) affermato che la rinnovazione della C.T.U. in secondo grado aveva determinato la sostanziale modifica della decisione del primo giudice nonostante, contraddittoriamente il C.T.U. di secondo grado, come risulta dalla relazione da lui sottoscritta abbia affermato che la consulenza di 1 primo grado non risultava censurabile;
B) affermato che entrambi i fratelli OR #T2 lavoravano alle dipendenze della società OS, nonostante solo uno di essi era dipendente della società e quindi era facile che quando l'altro fratello operava in via autonoma, il fratello dipendente, collaborasse in proprio con il primo;
C) condiviso la scelta del C.T.U. di secondo grado, di maggiorare i prezzi medi ricavabili dai prezziari della Camera di Commercio in relazione all'ubicazione del cantiere e del tipo di lavorazioni eseguite, nonostante: 1) i dati percentuali di riferimento non trovino alcuna corrispondenza nella C.T.U. di secondo grado;
2) l'aumento applicato rientri nella fascia massima;
3) l'ubicazione del cantiere sia a 5 Km. dal luogo 6 dove si sono svolti i lavori;
4) i lavori effettuati in via autonoma dai OR, quali la demolizione dei vecchi solai, comportino una riduzione anche per il noleggio del compressore, il puntellamento dei solai, l'asporto dei materiali;
illogicamente le spese del D) ripartito ponendo i due terzi a carico dei giudizio ricorrenti, nonostante il sostanziale rigetto della domanda al 50%. Il ricorso è infondato. Fπ Quanto al primo motivo, non sussiste la violazione di legge lamentata, in quanto, essendo pacifico che il contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione della casa dei convenuti intervenne fra l'impresa Costruzioni Fratelli OS S.n.c. di OS LD ed i fratelli OR, dipendenti della stessa, risulta provato in causa quale dato non contestato, il fatto costitutivo del diritto di credito fatto valere dalla società Fratelli OS, cioè il contratto d'appalto. Conseguentemente, risultando altrettanto pacifica l'esecuzione dei lavori commissionati, questi non possono che ritenersi espressione dell'attività dell'impresa appaltatrice, esplicatasi tramite il lavoro dei suoi dipendenti e 7 quindi anche del lavoro dei OR. In tale contesto, sosten i ricorrenti di interamente pagato i lavori appaltati aver all'impresa (ammontanti secondo la loro tesi a £. 20.000.000), e di non essere tenuti a pagare l'ulteriore somma richiesta perché corrispondente a lavori da essi eseguiti in proprio, e non come dipendenti dell'impresa, spettava ad essi l'onere di provare che l'ammontare dei lavori appaltati era stato pattuito nella somma di £. 20.000.000; oppure FT. che gli ulteriori lavori, a copertura della somma in totale pretesa (£. 27.212.650), erano stati eseguiti da essi in proprio, trattandosi di circostanze configuranti eccezioni volte a paralizzare la domanda attrice. fornita la prova Non essendo stata corrispettivo pattuito per i dell'ammontare del lavori appaltati;
ed anzi essendo la determinazione di tale importo rimessa al giudice, corretta deve ritenersi la decisione della corte d'appello che ha posto in relazione alle prove acquisite, solo una parte della somma richiesta a carico dei OR. Il motivo di ricorso va, pertanto, respinto. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, non esistendo il vizio di motivazione dedotto. 8 Infatti, con riferimento al profilo sub A), l'incensurabilità della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel primo grado di giudizio si riferisce evidentemente ai soli profili trattati dal consulente in quel grado di giudizio;
con riferimento al profilo sub B) la qualità di lavoratore dipendente dell'impresa appaltatrice, di uno o di entrambi i fratelli OR, è ininfluente ai fini del decidere trattandosi, comunque, di stabilire, nella presente controversia 12 se alcuni lavori siano stati o meno eseguiti dalla F impresa;
con riferimento al profilo sub C) le censure sono inammissibili perché riguardanti all'apprezzamento delelementi di fatto rimessi giudice di merito, e, per alcuni versi, mai proposte;
con riferimento, infine, al profilo sub D) la censura è parimenti inammissibile per essere in ordine all'ammontare della la decisione relativa alle spese giudiziali compensazione rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Il ricorso va, pertanto, respinto. I ricorrenti, soccombenti vanno condannati in favore della resistente,solido al pagamento, in delle spese del presente giudizio nella misura che 9 si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. FT Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della resistente, delle spese del 125.800 (€64,97) presente giudizio che liquida in £. oltre £.
1.000.000 per onorari. (€ 516, 46) Così deciso in Roma il 16 maggio 2001. Francesca Trombetta est. Pres. IL CANCEL Francesco 109T 129.11 DEPOSITATO IN CANCELLOW 22 GET 2002 Roma IL CAN 456T 30,99 Franc atania TOT. 160,10 AGENZIA 5 0 900 A 2 18567 1 (euro Ch Bari 10