Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA03 6 04/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto --------- SEZIONE SECONDA CIVILE Risolumenfr inadempien Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Affello. Domande moit - Presidente Dott. TO IANNOTTA R.G.N. 15383/98 Cron. 7461 Consigliere Dott. TO VELLA - Rep. 1192 - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 01/12/00 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da:
1.2. MAR. 2001 S.I.R.G.E.T. S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. IL CANCELLIERE PADOVANI IVO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIGRE' 57, presso lo studio dell'avvocato CAFFARELLI LIRE 1500 CANCELL FRANCESCO, che lo difende unitamente agli avvocati ALBONETTI SERENA, DALLA ROVERE BACCARINI A., giusta delega in atti;
0523336
- ricorrente -
D523337
contro
ZOO PLUS DI PE ON & C. S.n.c. in persona dell'Amm.re Unico Sig. PE ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 470, presso lo2000 1972 studio dell'avvocato SACCO ROBERTO, difeso dagli -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva avvocati TANGA PAOLO, ROMANO TOMMASO, giusta delega in dal Sig. ROMAM per chitti 1.24.000+4B atti;
L. IL CANCELLIERE - controricorrente avversO la sentenza n. 55/98 della Corte d'Appello di LIFE 2000 CLENA BOLOGNA, depositata il 22/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica -му udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Umberto BE852 GOLDONI;
udito 1'Avvocato Francesco CAFFARELLI, difensore del BE852154 ha chiesto l'accoglimento ricorrente che del LIRE 10000 CANCELLERIA ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il R733893 rigetto del ricorso. R739892 CORTE SUPREMAGICASSAZIONE Ricarse Sopra studio dal CAFFARELLi SET: 2001 3798 per d 26 IL CANCELLIERE -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 26.4.1990 la SI RL conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna la Società OO US di Penta NN snc, chiedendo la risoluzione di due contratti di compravendita di conigli da riproduzione stipulati in data 7.9.1989 per inadempimento della convenuta acquirente consistente nel mancato ritiro della merce nel termine pattuito nonchè il risarcimento dei danni, pari all'ammontare del prezzo degli animali (L.29.430.000 oltre IVA), che si erano dovuti macellare. La società convenuta, costituitasi, aveva eccepito, per quanto di residuo interesse, il mancato perfezionamento dell'accordo per il conferimento alla OO US della rappresentanza di zona dei conigli ELCO, di talchè le vendite in oggetto erano rimaste allo stato di mere proposte. му Il Tribunale, con sentenza del 15.3.1995, ritenuta provata sia l'intervenuta conclusione dei contratti allegati, sia l'inadempimento da parte della OO US snc, sia infine l'esistenza di un danno risarcibile, dichiarava risolti i contratti 7.9.1989 e condannava l'acquirente al risarcimento dei danni, quantificati in via equitativa in L. 13.500.000. Avverso detta pronuncia, la Società soccombente ha proposto appello con atto di citazione notificato il 30.5.1995. Si costituiva la ET chiedendo la reiezione dell'interposto gravame e proponendo a sua volta appello incidentale. Con sentenza in data 19.12.97/22.1.1998, l'adita Corte di appello di Bologna accoglieva l'appello come proposto e condannava la SI RL al pagamento delle spese relative ai due gradi del giudizio. Osservava in rito la Corte petroniana che la notificazione dell'appello principale era da considerarsi corretta, in quanto nella procura rilasciata all'avv. Albonetti era stato eletto un duplice domicilio, presso lo studio del procuratore in Faenza e presso uno speciale domiciliatario in Ravenna;
tanto consentiva di ritenere ben eseguita la notifica effettuata presso lo studio del procuratore, in quanto era da considerarsi consentito eleggere domicilio in più luoghi onde rendere più agevoli le notificazioni nel corso di giudizio. Nel merito, la Corte territoriale ha rilevato la carenza nel socio TO NN del potere di rappresentare la OO US nella stipulazione di contratti comportanti per la Società un onere finanziario superiore ai dieci milioni di lire (clausola contenuta nello Statuto sociale, al n.5) e la non operatività nella specie della deroga a detto limite, atteso che la stessa era prevista in via eccezionale, "quando l'assunzione dell'obbligazione sia strumentale ad evitare danni alla società". Trattavasi pertanto di contratto concluso da un falsus procurator, come tale лу inopponibile alla Società; né poteva dirsi che l'atto fosse stato ratificato in virtù della richiesta di rinvio della consegna inviata a nome della OO US, in quanto nulla era stato provato circa la persona che avrebbe richiesto tale proroga. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la SI RL sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria;
resiste con controricorso la OO US snc. Motivi della decisione Con il primo motivo la Società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cpc, in quanto la controparte per la prima volta con l'atto di appello ha sollevato l'eccezione secondo cui TO NN, firmatario dei contratti di che trattasi, non avrebbe avuto potere di disporre 2 per conto della OO US snc in ordine ad affari superiori a L.10.000.000, agendo perciò come falsus procurator. Trattavasi pertanto di domanda nuova, come tale violativa del divieto posto dall'art.345 cpc. Tale doglianza non può trovare accoglimento;
la OO PL non ha infatti proposto alcuna domanda, ma si è limitata, per la prima volta in appello, a contrapporre al titolo dedotto a sostegno delle richieste della controparte, la inefficacia nei suoi confronti dei contratti sottoscritti da soggetto che non aveva la rappresentanza della Società stessa. Trattasi pertanto di una eccezione (o anche di una mera enunciazione difensiva) che non rientra nel divieto di cui al previgente testo dell'art.345 cpc, applicabile nella fattispecie (arg. ex Cass.4.12.1997, n. 12295, essendosi il giudizio di primo grado svoltosi sotto la disciplina della legge anteriore), in quanto il fine che si proponeva era quello di escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo del diritto affermato dall'attore, sia pure introducendo nel giudizio un nuovo e diverso rapporto giuridico a sostegno della difesa e così ampliando il tema della controversia (cfr. Cass.6.12.1987, n.6400; 26.1.1995, n.956). Il motivo in esame non può essere pertanto accolto. Con il secondo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) si sostiene che erroneamente il giudice del merito avrebbe omesso di valutare che i contratti sottoscritti erano in realtà due, uno dei quali di importo inferiore a L.10.000.000; quanto meno in ordine a quest'ultimo, pur accogliendosi le tesi di controparte, si sarebbe dovuta ritenere che sussistesse la responsabilità della Società. Emerge chiaramente dal contesto della decisione impugnata che la Corte petroniana ha considerato unitariamente sotto il profilo giuridico finanziario 3 l'operazione formalizzatasi in due contratti, così argomentando in ragione della funzione economico sociale che gli stessi assumevano;
trattasi di valutazione di fatto, come tale non censurabile in sede di legittimità. Del resto, tale impostazione risultava già pacificamente dalla sentenza di primo grado e non fu oggetto di specifica impugnazione, di talchè non può neppure parlarsi di omessa motivazione o di insufficienza della stessa. Le ulteriori considerazioni attinenti ad una possibile riduzione della validità del contratto sotto l'importo di L. 10.000.000, in considerazione della natura della merce fornita, appare di ardua lettura e, comunque, contrastata in modo deciso dal fatto che il limite era stabilito in relazione ad ogni contratto e non ad eventuali riduzioni dell'impegno finanziario a carico della società conseguenti ad eventi successivi e del tutto aleatori. Il terzo motivo (violazione dell'art.330 cpc) si basa sul fatto che l'atto di appello fu notificato presso la studio dell'avv. Serena Albonetti in Faenza e non presso lo studio dell'allora dr. Proc. Giuseppe Della Casa, ove era domiciliata la ET nel luogo ove si procedeva. Va premesso che la ET si costituì nel giudizio di secondo grado spiegando anche appello incidentale;
è stato ritenuto che l'ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale cioè da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorchè la notificazione sia stata eseguita mediante consegna in luogo diverso da quello stabilito dalla legge, ma che abbia pur sempre un qualche riferimento con il destinatario dell'atto. (cfr. Cass. 11.4.1991, n.3819). Anche a voler ritenere violativa dell'art.330 cpc la modalità attuativa della notificazione dell'appello come effettuata, tanto integrerebbe nullità, sanata ex tunc con la costituzione della parte cui la notificazione era diretta. Tale motivo non ha pertanto pregio. Con il quarto motivo (violazione dell'art.92 cpc) ci si duole in primis del fatto che la liquidazione delle spese del procedimento di primo grado sarebbe stata eccessiva, in relazione all'attività effettivamente svolta. Tale doglianza è generica;
per vero, a parte il riferimento del tutto apodittico ad un preteso superamento dei massimi tariffari, non si precisa in relazione a quale importo tanto sarebbe avvenuto, atteso che la domanda originaria era comprensiva di importi non specificati. hocoo Quanto infine al riferimento contenuto nell'ultima parte dell'art. 345 cpc (vecchio testo) all'art. 92 stesso codice, va ricordato che tale ultima norma 290000 attribuisce al potere discrezionale del giudice l'eventualità di applicare il dettato ivi contenuto o meno;
ne consegue che l'uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 11.4.1987, n.3616). Il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
( La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese, . 4 che liquida in L. 1317 oltre a L.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 1.12.2000 Il Presidente Woul Il Consigliere estensore Unzentafelatoni IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Toletico DEPOSITATO R 200 E N T R I Roma IL CANCELLIERE LIERE C O 耳