Art. 7. (Trattamenti pensionistici per le attivita' svolte all'estero e per i residenti all'estero) 1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e' sostituito dal seguente:
"I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianita' contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a un anno".
2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , come sostituito dall' articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , sono abrogate le parole: "ne' alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale". Sono altresi' abrogati all' ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , inserito dall' articolo 23-quinquies del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 , le parole: "nonche' fuori del territorio nazionale" e l' articolo 9-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, della legge 11 novembre 1983, n. 638 .
3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi integrate al trattamento minimo erogate a pensioni residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianita' contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al 1 gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
"I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianita' contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a un anno".
2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , come sostituito dall' articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , sono abrogate le parole: "ne' alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale". Sono altresi' abrogati all' ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , inserito dall' articolo 23-quinquies del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 , le parole: "nonche' fuori del territorio nazionale" e l' articolo 9-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, della legge 11 novembre 1983, n. 638 .
3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi integrate al trattamento minimo erogate a pensioni residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianita' contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al 1 gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo.