Sentenza 25 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2003, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLI0 2 82 8 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ris. de dan SEZIONE TERZA CIVILE Suush shedale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1857/00 CARBONE Presidente Dott. Vincenzo Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.6447 Cons. Rel. SABATINI Dott. Francesco Consigliere Rep. 800 Dott. Luigi F. DI NANNI Ud. 03.12.02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR s.r.l. domiciliata in Roma F elettivamente presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione ' e rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Falcone giusta delega in atti;
ricorrente contro procuratore in persona del GIAN ITALIA s.p.a. J rappresentata e difesa , dott. Cynthia Conteduca ' giusta delega in atti , dagli avv. Françoise Marie Plantade e Maria Pia Posi ed elettivamente corso Vittorio Emanuele II domiciliata in Roma ' presso il loro studio;
n. 326 2405 controricorrente nonché SA LV elett. dom. in Roma via Orazio n. ' 31 ( studio Tonelli ) presso l'avv. Ercole Boccardi che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente nonché s.p.a e PO PREVIDENTE ASSICURAZIONI GIUSEPPE intimati avversO la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1111 dell'11 novembre 1998 ' in persona del Uditi l'avv. Posi ed il P.M. Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli ' che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
vista la memoria depositata dalla ricorrente;
sentito il relatore;
osserva : Con sentenza dell'11 novembre 1998 la Corte di Appello di Bologna - per quanto qui interessa ridusse da lire 110.987.307 a lire 79.149.692 l'ammontare del risarcimento del danno subito dall'odierna ricorrente a seguito di sinistro stradale condannò costei a restituire ai responsabili la differenza non dovuta 2 oltre interessi legali e compenso le spese del giudizio di appello tra la stessa e gli appellanti . Ricorre per cassazione la società MA la quale - considerazioni in fatto e in diritto " sulla base di " peraltro non nelle forme prescritte esposte dall'art. 366 n. 4 c.p.c. ' e dopo aver lamentato la ammissione del chiesto rinnovo della c.t.u. non contabile e della prova testimoniale l'errata ' quantificazione del danno materiale e del numero delle ' l'errata quantificazione del danno autovetture globale e del lucro cessante l'ingiusta attribuzione di costo al denaro sborsato l'errato sistema di ' calcolo degli interessi legali l'ingiusto compenso ' del costo del denaro conclusivamente chiede elevarsi - a lire 120.217.707 l'ammontare complessivo del danno con le pronunce consequenziali Osserva la Corte che le censure sono manifestamente infondate e comportano il rigetto del ricorso ai sensi dell' art. 375 c.p.c. 1 come modificato dalla legge 24 marzo 2001 n. 89 : il ricorso al limite dell'inammissibilità sancita , dall'art. 366 primo comma n. 4 c.p.c. censura J ( mancato rinnovo dellainfatti un provvedimento ' rimesso al potere discrezionale del c.t.u. ) giudice del merito non indica i fatti oggetto ' 3 .......... CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 211 03 delle Entrate & Roma 21 Versate € 13944 scrie 4 al n. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE, CANCELLERIA (F, Filippi Scarp PREMA