Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8677 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASCAZIONE UFFICIO COPIE Reg. gen. N° 7561/1999 Udienza del 22 marzo 2001 Richiesta copia studio 1 86 77 /0 1 dal Sig. IL SOLE 24 ORE Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale. per diritti L. 3000 REPUBBLICA 25 GUN RE DEL POPOLO ITALIANO E LA CORN SUPREMA DI CASSAZIONE Егои 19776 SEZIONE SECONDA CIVILE Presidente Rep. 3083 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO SPADONE Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA Consigliere Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: UI OV, elettivamente domiciliato in Roma, via Polesine n. 20, presso l'avv. Maria Teresa Paternoster, che lo difende in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
DI ST UC, elettivamente domiciliato in Roma, via P. Cavallini n. 21. presso l'avv. Francesco Vanzetta, che lo difende in forza di mandato in atti;
controricorrente – - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 5 febbraio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 marzo 2001 dal 7561/1999 UI Di TI 513/01 Udienza del 22 marzo 2001. Presidente Spadone, relatore Riggio. 2 Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Maria Teresa Paternoster e l'avv. Francesco Vanzetta. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 7 febbraio 1986 AN UI acquistava da GI Di TI una autovettura Volvo GLE immatricolata nel 1980 per prezzo di lire 10.500.000, tramite un annuncio nel quale si dichiarava che la vettura era in ottimo stato. Dopo avere percorso alcune centinaia di chilometri, tuttavia, l'auto aveva cominciato a manifestare eccessiva fumosità ed abnorme consumo di lubrificante. Erano seguiti ripetuti tentativi da parte del UI per eliminare l'inconveniente, finché l'auto era stata affidata ad una officina specializzata dove, constatata l'ovalizzazione dei cilindri e la scalinatura degli stessi, nonché lesioni multiple alla testata, era stato rifatto il motore. Il UI conveniva quindi il Di TI dinanzi al Tribunale di Roma chiedendone la condanna al risarcimento del danno, corrispondente all'importo pagato per le riparazioni, pari a circa lire 4 milioni. Si costituiva il Di TI eccependo che l'acquirente, prima dell'acquisto, aveva fatto controllare l'auto presso una officina specializzata e, avendola trovata in buono stato, aveva sottoscritto una dichiarazione di gradimento, e solo dopo tre settimane di uso aveva riscontrato dei problemi, per cui non poteva certo ipotizzarsi la presenza di vizi occulti. Chiedeva quindi il rigetto della domanda. A 7561/1999 UI / Di TI Udienza del 22 marzo 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. - - 3 Con sentenza del 13 novembre 1992 il Tribunale, ritenuto che il venditore non avesse dato prova della sua ignoranza incolpevole del vizio riscontrato, lo condannava al risarcimento dei danni, pari al costo delle riparazioni, oltre rivalutazione e interessi. Avendo il Di TI proposto impugnazione, cui resisteva il UI, la Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5 febbraio 1998, accoglieva il gravame rigettando la domanda attorea. La corte rilevava che erroneamente il tribunale aveva ritenuto essere occulti i vizi dell'auto, e che il venditore non avesse fornito la prova richiesta dall'art. 1494 c.c., di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa venduta. Il primo नजी giudice aveva inoltre erroneamente svalutato la dichiarazione liberatoria rilasciata dall'acquirente, opinando che questi si sarebbe trovato nella impossibilità di rendersi conto del reale stato del veicolo, trattandosi di vizi difficilmente accertabili anche da parte di un tecnico. Occorreva invece considerare che l'auto aveva funzionato bene per tre settimane dopo l'acquisto, e che era rimasto indimostrato che l'acquirente non si fosse accorto che il motore, essendo l'auto vecchia di sei anni, era mal ridotto, non essendovi accorgimenti idonei ad occultare i difetti che erano stati rilevati. In ogni caso il tribunale aveva contraddittoriamente ritenuto che l'acquirente fosse all'oscuro dei vizi dell'auto, sebbene l'avesse fatta sottoporre a controllo in una officina di fiducia, rilasciando una dichiarazione di gradimento, ma poi aveva considerato colpevole l'ignoranza di tali difetti da parte del venditore. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il UI in base ad un unico motivo di ricorso, contrastato con controricorso dal Di TI. 7561/1999 UI/Di TI Udienza del 22 marzo 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1494 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe omesso di considerare alcune circostanze da lui rappresentate e che il tribunale aveva giustamente valorizzato, come il fatto che egli aveva segnalato al Di TI l'esistenza di problemi appena cinque giorni dopo l'acquisto della vettura. Inoltre la corte ha ritenuto i difetti del motore facilmente rilevabili, quindi disattendendo nei fatti la lettera e la ratio dell'art. 1494 c.c., che pone a carico del venditore una presunzione di conoscenza dei vizi occulti della cosa venduta. La corte di appello aveva inoltre affermato che il tribunale aveva sorvolato sugli effetti della dichiarazione di gradimento da lui rilasciata al momento dell'acquisto, mentre invece il primo giudice aveva in proposito rilevato che si trattava di una dichiarazione standard redatta sul modulo intestato di una agenzia, osservando che comunque il documento era privo di efficacia in presenza di vizi occulti. Il motivo non è fondato. Il ricorrente, in sostanza, con le argomentazioni esposte tenta di riproporre alcune delle questioni di fatto già sottoposte al giudice di appello, invocando una diversa valutazione del comportamento asseritamente inadempiente del Di TI, ma non censura la sentenza nella parte in cui ha collegato la prova liberatoria di cui all'art. 1494 c.c. alla vetustà dell'autovettura ed al controllo fatto preventivamente eseguire dall'acquirente presso un'officina di sua fiducia. Per quanto riguarda poi la dichiarazione di gradimento a suo tempo 7561/1999 UI/Di TI Udienza del 22 marzo 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. "" Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruglo il12.08 iP a Art. n. rilasciata, il ricorrente ne prospetta una interpretazione diversa da quella data dalla corte di appello con propria valutazione discrezionale, trattandosi di un elemento di fatto il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito e che non può, come tale, essere oggetto di rivalutazione in sede di giudizio di legittimità. Analogamente il ricorrente, nel prospettare la difficoltà dell'accertamento dei vizi del motore, non richiama indagini tecniche, ma il convincimento liberamente espresso dal tribunale e non condiviso dal giudice di appello. Anche in tale caso trattasi tuttavia di censura inammissibile, in quanto diretta contro una valutazione di fatto del giudice di merito. In definitiva, l'infondatezza o inammissibilità di tutte le argomentazioni esposte nel ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura 11097 £50,000 indicata nel dispositivo. TOT: 290000
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £.84500 oltre a £.
1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della logo Virggio est. Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2001. He President Juantoren IL CANCELLERECT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Pacio Talan 2 2 co Roma 2.5 GIU, 2001 HERE C 7561/1999 UI/Di TI Udienza del 22 marzo 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio.