Sentenza 8 gennaio 2008
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice, per errore materiale nell'affoliazione, abbia redatto una sentenza contenente una motivazione in realtà inerente ad altra sentenza, la conseguente inesistenza attiene al documento-sentenza, non anche al dispositivo inteso quale forma di manifestazione della decisione; ne consegue la necessità di nuova redazione della sentenza, completa di motivazione "ad hoc" oltre che dell'originario dispositivo, non anche della celebrazione "ex novo" del giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2008, n. 7166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7166 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 08/01/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 6
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 039525/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS IO (n. il 20/09/1957);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, 3^ sezione penale, in data 02/07/2002;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dottor FRATICELLI Mario, il quale ha concluso chiedendo che l'impugnata sentenza sia annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
Lette le richieste del difensore, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
OSSERVA
Con sentenza del 19/07/2001, il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi - in composizione monocratica - dichiarò IO OS responsabile dei reati di cui all'art. 636 c.p., comma 3, e art. 639 bis c.p., (l'imputato faceva pascolare la sua mandria, di 61 capi, in un'area demaniale all'interno di una recinzione di un invaso artificiale;
fatto commesso il 21/12/1995) unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche - lo condannò alla pena di quindici giorni di reclusione ed L. 175.000, di multa, sostituendo l'intera pena con una multa di L.
1.300.000. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame, ma la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 02/07/2002, confermò la decisione di primo grado. Nel momento del deposito della motivazione di tale sentenza, la prima pagina venne spillata con le pagine della motivazione della sentenza di tale MI GO - depositata contemporaneamente - e viceversa.
La Corte di appello di Napoli, per porre riparo a quanto sopra, il 03/10/2002 emise un'ordinanza "de plano", con la quale dispose che a ciascuna delle due sentenze fosse anteposto il frontespizio dell'altra e che la Cancelleria notificasse tale ordinanza alle parti e ai loro difensori. Sul ricorso del OS - avverso la sentenza del 02/07/2002 e dell'ordinanza del 03/10/2002 - la Corte di Cassazione annullò senza rinvio l'ordinanza, dichiarò l'inesistenza della sentenza e rinviò gli atti alla Corte di Appello di Napoli per la redazione della sentenza ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 2. In adempimento di quanto disposto da questa Corte di Cassazione la Corte di Appello di Napoli dichiarò l'appello infondato, con sentenza datata sempre 02/07/2002 e depositata il 10/07/2003. Ricorre per Cassazione l'imputato IO OS deducendo un solo motivo:
Violazione dell'art. 606 c.p.p.. Il ricorrente, con tale motivo, evidenzia che la Corte di Appello di Napoli ha emesso la sentenza impugnata - nell'anno 2003 - con la stessa data (02/07/2002) e lo stesso numero di registro (n. 5148), della sentenza dichiarata inesistente dalla Corte di Cassazione in data 05/05/2003. La Corte di Appello avrebbe invece dovuto, secondo il ricorrente, celebrare un nuovo processo: infatti avendo la Corte di Cassazione dichiarato l'inesistenza della sentenza, questa è "tamquam non esset". Inoltre la Corte di Appello avrebbe, anche, dovuto rilevare che nel frattempo era maturata al prescrizione del reato ( commesso in data 21/12/1995) ed emettere di conseguenza, una sentenza di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p.. Il ricorrente conclude, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. Infatti la stessa sentenza del 05/05/2003 di questa Corte, con la quale veniva dichiarata l'inesistenza della sentenza della Corte di appello di Napoli oggetto del ricorso, indicava al Giudice di merito "che il processo deve regredire nella fase in cui l'atto da rinnovare sia stato compiuto, nella fase posi dibattimentale, o meglio ancora nella sotto fase degli atti successivi alla deliberazione in cui la sentenza - documento è stata redatta". Quindi, correttamente la Corte di Appello di Napoli, dopo aver dato atto nello svolgimento del processo di quanto era accaduto, ha riprodotto la sentenza con la stessa data della pronunzia del dispositivo. Infatti la decisione presa in camera di consiglio in data 02/07/2002 è perfettamente valida e non può essere messa in discussione. L'atto da rinnovare è soltanto quello (nel caso di specie, impaginazione sbagliata tra due distinte sentenze) posto in essere dopo la deliberazione della sentenza. Quanto sopra è conforme al principio, più volte enunciato da questa Corte Suprema e condiviso dal Collegio, in tema di sentenza inesistente. Infatti questa Corte ha più volte ribadito, che la sentenza, ad esempio, priva della sottoscrizione dell'estensore è affetta da un vizio sostanziale che non la rende semplicemente nulla, ma incide sulla stessa sua esistenza nel mondo giuridico "tamquam non esset", per cui essa non può essere sanata con la firma postuma del giudice al quale è attribuita.
Perciò, secondo la condivisibile tesi più accreditata della dottrina e giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 2.4.1997, n. 3018), essa deve considerarsi giuridicamente inesistente come atto documentale della decisione formato nella fase post-dibattimentale o, più precisamente, durante l'attività successiva alla deliberazione, con la conseguenza che per vivere nel mondo giuridico l'atto stesso deve essere formato "ex novo". D'altra parte, l'inesistenza attiene, appunto, al documento - sentenza e non al dispositivo in cui risulta già espressa la decisione del giudice che lo ha emesso;
di qui la necessità che la sentenza completa di motivazione venga riprodotta con la data di pronunzia del dispositivo e depositata però contestualmente o anche successivamente alla data in cui acquisisce effettiva esistenza con la nuova stesura materiale e la sottoscrizione, da parte del giudice che l'ha pronunciata. Ciò si giustifica in quanto l'atto privo di sottoscrizione, come detto, non esiste giuridicamente e quindi non è attribuibile ad alcun soggetto, potendo provenire da chiunque;
donde l'esigenza che la sentenza priva di sottoscrizione venga nuovamente redatta e sottoscritta dallo stesso giudice - persona fisica che ha pronunciato il dispositivo. (Si veda, fra le tante, Sez. 2^, Sentenza n. 5223 del 17/10/2000 Cc. - dep. 05/12/2000 - Rv. 217888).
Il ricorrente non ha, poi, evidenziato nessun altro motivo, a sostegno della sua richiesta di annullamento, oltre a quelli relativi alla data della sentenza di cui si è sopra parlato;
da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso.
Non è infine accoglibile la richiesta di prescrizione del reato. Infatti, essendo il ricorso inammissibile, la data da prendere in considerazione per verificare se tale causa di estinzione del reato si sia verificata, è quella della decisione della sentenza di secondo grado e cioè il 02/07/2002. Orbene a tale data il reato (commesso il 21/12/1995) non era prescritto. Infatti si erano verificate quattro sospensioni del corso della prescrizione, per rinvii richiesti dalla difesa per adesione allo sciopero indetto dagli avvocati (tre: il 1^, il 2^ e il 4^) e per legittimo impedimento del difensore (il 3^): dal 09/07/1997 al 07/01/1998; dal 17/06/1998 al 18/11/1998; dal 18/11/1998 al 05/02/1999; dal 05/11/1999 al 03/03/2000 per un totale di anni uno, mesi quattro e giorni sedici. Pertanto il reato si sarebbe prescritto il 17/11/2003:
i sette anni e mezzo della prescrizione massima prevista per il reato commesso (dal 21/12/1995 si arriva al 21/06/2002) più un anno, quattro mesi e giorni sedici per la sospensione ex art. 159 c.p.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 8 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008