CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20260 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/07/2022 del TRIBUNALE di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20260 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Chieti ha applicato nei confronti di RD RO, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen. e in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante i reati C1A 6-1- I previsti4aleart486, comma 7 e 187, comma d.lgs. n.285/1992, la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed C 800,00 di ammenda, così determinata con la diminuente della scelta del rito, a propria volta sostituita con la prestazione di 166 ore di attività lavorativa non retribuita in favore del Comune di Canosa Sannita, con sospensione della patente di guida per anni uno( oltre alla confisca della vettura Mercedes Classe A, tg. BR 109 YF, di proprietà dell'imputato. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RD RO, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.187, comma 8-bis, del d.lgs. n.285/1992; ha rilevato come fosse da considerare illegittima la statuizione del Tribunale nella parte in cui aveva dato immediata esecuzione al provvedimento di sospensione della patente di guida e alla confisca del mezzo di trasporto, in violazione del predetto articolo del codice della strada, il quale andava interpretato nel senso che tanto la sanzione accessoria quanto la confisca dovevano rimanere sospese fino al momento della verifica sull'esito positivo o meno dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ad opera del giudice procedente;
rilevava che un interpretazione di segno contrario - ovvero nel senso della immediata esecutività della sanzione accessoria e della confisca - avrebbe frustrato, di fatto, la finalità dell'applicazione della pena sostitutiva rendendo vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa e della revoca della misura di sicurezza, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa, atteso che la mancata sospensione in questione si pone in evidente contrasto con il tenore della disposizione contenuta c7-11L4 nell'art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992, a propria volta letta in ~.13H con quella contenuta nello stesso comma e ai sensi del quale "In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca". Va infatti richiamato l'arresto espresso da Sez.4, 19/10/2017, n. 48330, Braghetto, RV. 271040, la quale ha rilevato che l'immediata esecutività della sola sanzione accessoria della sospensione della patente rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere - verosimilmente, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione amministrativa - vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa;
militando a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con "ripristino" di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Ciò in quanto il significato del termine "ripristino" utilizzato dal legislatore non può che significare "rimessa in vigore", "ristabilire", "riportare ad uno stato precedente", il che presuppone che, prima del "ripristino", l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa (in senso conforme, in parte motiva e in relazione a una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, Sez.4, 16/3/2018, n.12262, Ferrarini, RV. 272531). 2. Mentre deve invece ritenersi infondato il punto di doglianza attinente alla confisca del mezzo;
in quanto - sulla base del tenore letterale delle disposizioni richiamate - alla stessa deve invece attribuirsi immediata esecutività al momento della sentenza, fatta salva la successiva revoca per effetto del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata sino allo svolgimento dell'udienza prevista dall'art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992, sospensione che viene in questa sede contestualmente disposta 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione delle sanzioni amministrative accessorie applicate fino all'udienza di verifica del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ex art.186 comma 9-bis cod.strada, sospensione che dispone. Così deciso il 7 marzo 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20260 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Chieti ha applicato nei confronti di RD RO, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen. e in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante i reati C1A 6-1- I previsti4aleart486, comma 7 e 187, comma d.lgs. n.285/1992, la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed C 800,00 di ammenda, così determinata con la diminuente della scelta del rito, a propria volta sostituita con la prestazione di 166 ore di attività lavorativa non retribuita in favore del Comune di Canosa Sannita, con sospensione della patente di guida per anni uno( oltre alla confisca della vettura Mercedes Classe A, tg. BR 109 YF, di proprietà dell'imputato. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RD RO, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.187, comma 8-bis, del d.lgs. n.285/1992; ha rilevato come fosse da considerare illegittima la statuizione del Tribunale nella parte in cui aveva dato immediata esecuzione al provvedimento di sospensione della patente di guida e alla confisca del mezzo di trasporto, in violazione del predetto articolo del codice della strada, il quale andava interpretato nel senso che tanto la sanzione accessoria quanto la confisca dovevano rimanere sospese fino al momento della verifica sull'esito positivo o meno dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ad opera del giudice procedente;
rilevava che un interpretazione di segno contrario - ovvero nel senso della immediata esecutività della sanzione accessoria e della confisca - avrebbe frustrato, di fatto, la finalità dell'applicazione della pena sostitutiva rendendo vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa e della revoca della misura di sicurezza, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa, atteso che la mancata sospensione in questione si pone in evidente contrasto con il tenore della disposizione contenuta c7-11L4 nell'art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992, a propria volta letta in ~.13H con quella contenuta nello stesso comma e ai sensi del quale "In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca". Va infatti richiamato l'arresto espresso da Sez.4, 19/10/2017, n. 48330, Braghetto, RV. 271040, la quale ha rilevato che l'immediata esecutività della sola sanzione accessoria della sospensione della patente rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere - verosimilmente, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione amministrativa - vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa;
militando a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con "ripristino" di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Ciò in quanto il significato del termine "ripristino" utilizzato dal legislatore non può che significare "rimessa in vigore", "ristabilire", "riportare ad uno stato precedente", il che presuppone che, prima del "ripristino", l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa (in senso conforme, in parte motiva e in relazione a una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, Sez.4, 16/3/2018, n.12262, Ferrarini, RV. 272531). 2. Mentre deve invece ritenersi infondato il punto di doglianza attinente alla confisca del mezzo;
in quanto - sulla base del tenore letterale delle disposizioni richiamate - alla stessa deve invece attribuirsi immediata esecutività al momento della sentenza, fatta salva la successiva revoca per effetto del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata sino allo svolgimento dell'udienza prevista dall'art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992, sospensione che viene in questa sede contestualmente disposta 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione delle sanzioni amministrative accessorie applicate fino all'udienza di verifica del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ex art.186 comma 9-bis cod.strada, sospensione che dispone. Così deciso il 7 marzo 2023