Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 marzo 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 marzo 1985 |
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Versioni del testo
- Art. 1.
All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 13 dicembre 1976, nell'articolo 11, lettera d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarita', inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo".
NOTE
Nota al titolo della legge:
- Il testo aggiornato del regolamento CEE n. 222/77 e' pubblicato in allegato alle presenti note. - Art. 2.
L'articolo 241 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 241. (Avvisi di passaggio e semplificazione delle procedure).
- Gli avvisi consegnati agli uffici doganali di passaggio di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento CEE n. 222/77 devono essere allibrati, non oltre le ventiquattro ore dalla loro consegna, su appositi registri conformi al modello stabilito dal Ministero delle finanze, anche mediante supporti meccanografici del sistema informatico doganale. Le scritture sostitutive degli avvisi di passaggio tenuti dall'amministrazione ferroviaria restano a disposizione della dogana per un periodo di cinque anni e devono essere esibite ad ogni richiesta della dogana stessa". - Art. 3.
I riferimenti contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , al regolamento CEE n. 542/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 18 marzo 1969, debbono intendersi fatti al regolamento CEE n. 222/77, dello stesso Consiglio, adottato in data 13 dicembre 1976.
Nota all'art. 3:
- Si elencano gli articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nei quali i riferimenti al regolamento CEE n. 542/69 sono sostituiti da quelli al regolamento CEE n. 222/77 (pubblicato in allegato alle presenti note):
Art. 238 (nozione di "transito comunitario"), commi primo e terzo;
Art. 239 (controllo delle merci spedite in regime di transito comunitario), comma primo;
Art. 241 (avvisi di passaggio e semplificazione delle procedure);
Art. 242 (uscita delle merci dallo Stato), comma primo;
Art. 243 (documenti che giustificano il carattere comunitario delle merci), comma primo;
Art. 244 (garanzia), comma primo;
Art. 246 (incidenti ed altri inconvenienti durante il trasporto).