Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2006, n. 5244
CASS
Sentenza 10 gennaio 2006

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In tema di fermo, il requisito del pericolo di fuga non é ravvisabile nel temporaneo allontanamento dal luogo del delitto, dovendosi, invece, fondare su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione e desumibili da circostanze concrete. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida di fermo adottata dal G.i.p., che aveva motivato il pericolo di fuga sulla base della circostanza che l'indagato, cittadino straniero, residente in Italia da anni e titolare di permesso di soggiorno, non aveva fatto rientro nella sua abitazione la notte successiva al fatto, omettendo di valutare la circostanza, documentata in una relazione di servizio della polizia giudiziaria, che l'indagato, avvertito da un familiare delle ricerche disposte nei suoi confronti, era immediatamente rientrato a casa per mettersi a disposizione delle forze dell'ordine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2006, n. 5244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5244
    Data del deposito : 10 gennaio 2006

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