Sentenza 10 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di fermo, il requisito del pericolo di fuga non é ravvisabile nel temporaneo allontanamento dal luogo del delitto, dovendosi, invece, fondare su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione e desumibili da circostanze concrete. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida di fermo adottata dal G.i.p., che aveva motivato il pericolo di fuga sulla base della circostanza che l'indagato, cittadino straniero, residente in Italia da anni e titolare di permesso di soggiorno, non aveva fatto rientro nella sua abitazione la notte successiva al fatto, omettendo di valutare la circostanza, documentata in una relazione di servizio della polizia giudiziaria, che l'indagato, avvertito da un familiare delle ricerche disposte nei suoi confronti, era immediatamente rientrato a casa per mettersi a disposizione delle forze dell'ordine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2006, n. 5244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5244 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/01/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 10
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 024990/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SALAJ ELTON, N. IL 22/02/1978;
avverso ORDINANZA del 23/04/2005 G.I.P. TRIBUNALE di PISTOIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mura, per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Pistoia convalidava il fermi disposto nei confronti del Salaj, indagato per il delitto di tentato omicidio, osservando che tale provvedimento era stato attuato nel rispetto delle condizioni di legge;
in specie, quanto al pericolo di fuga, che si trattava di cittadino albanese il quale non aveva fatto rientro nella sua abitazione la notte successiva al fatto e poteva, quindi, rendersi facilmente irreperibile perché a conoscenza degli elementi emersi nei suoi riguardi.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione il Salaj, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. Il G.I.P. aveva convalidato il fermo senza tenere conto che il ricorrente (residente in Italia da dieci anni e titolare del permesso di soggiorno), avvertito dalla madre delle ricerche disposte nei suoi confronti, era immediatamente rientrato a casa per mettersi a disposizione dei Carabinieri, circostanza emergente dalla relazione di servizio che i medesimi avevano redatto;
in relazione al pericolo di fuga, l'ordinanza impugnata argomentava del tutto genericamente, senza indicarne specifici e rilevanti dati sintomatici, sia oggettivi sia soggettivi. Non valeva, in proposito, la circostanza che il Salaj si fosse allontanato dal luogo del delitto nella sua immediatezza, perché il pericolo di fuga deve essere dedotto da altri concreti comportamenti;
mancava quindi, anche per tale aspetto, un requisito fondamentale della legittimazione del fermo.
Il ricorso è fondato.
La motivazione dell'ordinanza di convalida del fermo, invero, esula dai canoni esegetici consolidatisi in relazione all'indispensabile requisito del pencolo di fuga.
È pacifico che tale situazione non sia ravvisabile nel temporaneo allontanamento dal luogo del delitto dovendo invece fondarsi su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione e desumibili da circostanze concrete;
quindi, la momentanea irreperibilità derivante da tale allontanamento, non va confusa col pericolo di fuga, dovendosi altrimenti ritenere il provvedimento di fermo legittimo in tutti i casi in cui l'indagato non sia stato arrestato in flagranza ovvero il reato venga accertato successivamente (cfr. Sez. 3^, 18/12/2003, Failla). Se dunque occorre la ragionevole probabilità (qui peraltro smentita dalla presa di contatto, a breve, fra il Salaj e gli inquirenti) che l'inquisito, se non intervenisse il provvedimento di fermo, farebbe perdere le proprie tracce (cfr. in tal senso Sez. 1^, 27/03/1991, Matina), l'ordinanza in esame e palesemente fuori tema allorché evoca, a tal fine, la semplice conoscenza degli elementi d'accusa, da parte di costui, la cui condotta non era dunque sussumibile al paradigma normativo.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio per la illegittima convalida del fermo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2006