Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
La decorrenza "ex novo" dei termini di custodia cautelare a seguito dell'evasione dell'imputato si giustifica con il ripristino della custodia cautelare, non essendo necessario che abbia inizio il procedimento penale per il fastto dell'evasione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2009, n. 32866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32866 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/06/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1197
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 11289/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia;
avverso ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia del 12 febbraio 2009;
visti gli atti, l'ordinanza il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZIO Anna Maria;
Udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per la declaratoria di annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. DI NANNA Vincenzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ES AL veniva condannato, in stato di custodia cautelare, alla pena di anni sei e mesi 4 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, dal Gup di Teramo, per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, sentenza confermata in appello ed annullata con rinvio ad altra sezione, in esito al giudizio di Cassazione, promosso dall'imputato.
Con ordinanza del 7 novembre 2008, la Corte d'Appello rigettava l'istanza di scarcerazione del ES, che deduceva essersi compiuto il termine di fase, conteggiando i periodi trascorsi dalla data di emissione della sentenza del Gup sino alla pronuncia di appello e quelli dalla data della pronuncia in Cassazione fino al regresso in appello. La Corte rilevava che il ES era evaso dagli arresti domiciliari in 4 settembre 2008 e che il successivo 25 settembre la misura era stata ripristinata, sicché il termine decorreva nuovamente da tale data a sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 3. Su impugnazione del ES, il Tribunale del riesame di Perugia, con ordinanza del 12 febbraio 2009, dichiarava la perdita di efficacia della misura, disponendone la remissione in libertà, sotto il profilo che il fatto di evasione, a norma di cui all'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, presupponeva quantomeno l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. per detto delitto, nella specie mancante;
pertanto, non essendovi un procedimento per evasione, non era applicabile l'art.303 c.p.p., comma 3 ed il termine era senz'altro esaurito.
Ricorre innanzi a questa Corte il PG presso la Corte d'Appello e chiede l'annullamento della ordinanza sottolineando che per il nuovo integrale decorso del termine è sufficiente il fatto di evasione e non anche l'inizio di un procedimento penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. L'art. 303 c.p.p., comma 3 dispone che nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare i termini previsti dal precedente comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
2. Già il dato letterale esclude che alla condotta di evasione sia stata collegata la necessità della sua valutazione nell'ambito di un procedimento penale, dal cui esito dipenda o meno il nuovo integrale decorso dei termini di fase;
invero, la norma mette in relazione tale effetto al solo "ripristino" della misura cautelare, (sia essa intramuraria, sia extramuraria, a tutti gli effetti equiparata alla prima), menzionando l'evasione quale mero fatto o evento, posto in essere dall'imputato.
La ratio della norma, che considera la intolleranza al regime cautelare manifestato dall'imputato quale interruzione valevole per una nuova integrale decorrenza, non presuppone un accertamento o l'inizio di un procedimento penale, ma solo che il giudice della originaria misura, abbia emesso il provvedimento di cui all'art. 276 c.p.p., che com'è noto gli attribuisce una valutazione discrezionale, che tenga conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione.
In altri termini, la "evasione" e gli effetti da questa prodotti (ripristino della custodia cautelare e nuovo decorso del termine di fase) sono inerenti al procedimento in cui avvengono e benché il comportamento di violazione possa generare un processo penale per il delitto di cui all'art. 385 c.p.p., non è dalla esistenza o dal perfezionamento di questo che dipenda la rinnovata pendenza della fase, ricollegata invece esclusivamente al provvedimento di riattivazione della misura, che ha sanzionato il comportamento volontario di trasgressione.
3. Tanto precisato, la decisione del tribunale distrettuale, che ha invece connesso l'operatività dell'art. 303 c.p.p., comma 3 quanto meno all'iscrizione ex art. 335 c.p.p. dell'evaso, ha un approccio non condivisibile, non solo per non aver tenuto conto dei due distinti piani, sopra individuati, l'uno relativo al ripristino della misura, nell'ambito dello stesso procedimento, e l'altro concernenti procedimento penale susseguente alla violazione del regime cautelare, - piani che possono non coincidere anche successivamente e che comunque non si intrecciano all'atto della emissione della misura ex art. 276 c.p.p. - ma anche perché, così ragionando, ha finito per introdurre nel sub - procedimento cautelare di ripristino un presupposto non previsto dalla norma, che ha riguardo alla violazione o trasgressione, temine atecnico, non assimilabile alla condotta tipica di reato, il cui eventuale accertamento, anche nella forma minima della iscrizione nel registro degli indagati, potrebbe essere incompatibile con le intuibili esigenze di rapidità connesse alla ripresa o all'aggravamento della misura.
In conclusione, il provvedimento impugnato è da annullare e gli atti sono da rimettere al Tribunale di Perugia, che terrà conto di quanto sopra affermato, nel procedere al nuovo esame dell'istanza del ES.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009