Articolo 5 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506
Articolo 4Articolo 6
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4 dicembre 1923
Art. 5.


Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 4ª classe provvedono i rispettivi comuni a totali proprie spese.

Entrata in vigore il 4 dicembre 1923
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