Sentenza 20 giugno 2012
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'avvalersi della forza intimidatrice dell'associazione segreta, (art. 339 cod. pen.), ricorre non solo quando effettivamente sussista un collegamento tra l'agente e tale associazione ma anche quando tale collegamento non può essere immediatamente escluso. (Fattispecie nella quale è stata riconosciuta l'aggravante nei confronti di soggetto che, al momento dei fatti, era imputato di appartenenza ad un'associazione terroristica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2012, n. 25191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25191 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/06/2012
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1128
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 7112/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QU EN;
contro la sentenza 11 ottobre 2011 della Corte d'Appello di Caltanissetta. Udita la relazione del Presidente Dr. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dr. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato Lo Cascio Loredana. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. QU EN, ritenuto responsabile di minacce aggravate continuate nei confronti di VI NI, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, minacce contenute in lettere inviatele, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.
2. Si duole del vizio di motivazione della pronunzia nella parte in cui ha affermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 c.p. in quanto il ricorrente avrebbe commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione con finalità di terrorismo denominata Al Qaeda, laddove le espressioni contenute nelle missive costituivano delle vere e proprie farneticazioni senza alcuna reale e concreta consistenza. Il collegamento del QU con esponenti dell'associazione predetta non aveva infatti trovato alcuna base reale nel dibattimento per i fatti eversivi di cui era stato imputato e si era rivelato frutto di mera congettura. Nè l'aggravante poteva essere basata sullo sforzo del ricorrente di far apparire seri e reali, collegamenti in parola attraverso l'impiego di espressioni arabe o altri mezzi suggestivi, dato che il risultato non era idoneo a ingenerare timori in chicchessia. Con un secondo motivo il ricorrente si duole della determinazione della pena applicata in misura eccessiva senza adeguata motivazione e del diniego delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è tuttavia inammissibile per infondatezza manifesta del primo motivo e perché il secondo esula dal controllo di legittimità commesso a questa Corte.
4. Premesso che l'aggravante, prevista dall'art. 339 c.p., dell'avvalersi della forza intimidatrice derivante dall'associazione segreta ricorre non solo quando effettivamente sussista un collegamento tra l'agente e tale associazione ma anche quando tale collegamento non possa essere immediatamente escluso, deve ricordarsi come il QU, all'epoca del fatto, fosse imputato di appartenenza all'associazione terroristica di cui ha speso il nome. Per modo che nella specie è evidente che le espressioni minacciose non potevano essere considerate quali mere farneticazioni.
5. La determinazione della pena è stata correttamente basata sulla pericolosità del soggetto, mentre priva di specificità è la doglianza sulle attenuanti generiche per le quali non è stato allegato alcun idoneo elemento di meritevolezza.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in Euro mille.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012