Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/10/2003, n. 15717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15717 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
се 63188 p E N E IO E 1 57 17 /03 Z /19 A R . /4 T N 26 IS - . G B .R E . .P R L L D A A L . D E D POPO DIT LIANO B D TR E SUPREMA DI CASSAZIONE E A SI T 7 SEN N 1 E 3 S 1 I E IA . A Oggetto N TER A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA - Presidente R.G.N. 1420/99 Cron. 32040 Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 04/03/03 - Consigliere Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAVA SRL GIA' TAVA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso 10 studio Sex. 42 dell'avvocato BENIGNI ARTURO, difesa dall'avvocato BENIGNI ELIO, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 . N * 652
- controricorrente -
1- avversO la sentenza n. 58/97 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 02/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Tava s.p.a. ha presentato in data 17.5.1990 istanza di riconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt. 101 e 105 d.p.r. n.218/78 per le imprese operanti nel Mezzogiorno. L'Ufficio II DD di S.Angelo dei Lombardi, con provvedimento notificato il 30.1.1991, ha riconosciuto il diritto alle agevolazioni e la società, con istanza del 25.3.1991, ha chiesto il rimborso IL ed RP relative all'anno 1986. Quindi, la società ha impugnato il silenzio rigetto, e la Commissione di primo grado ha accolto il ricorso. La Commissione Regionale, invece, ha accolto l'appello dell'ufficio ed ha ritenuto che nella specie si è verificata la decadenza di cui all'art. 38 d.p.r. n.602/73, avendo il provvedimento di riconoscimento dell'ufficio solo valore dichiarativo ed essendo la richiesta di rimborso stata formulata oltre il termine previsto dal citato articolo 38 rispetto al pagamento delle imposte. La società ha proposto ricorso per Cassazione. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 38 d.p.r. n.602/73, 2946 c.c. e 16 d.p.r. n.636/72, in quanto la CTR avrebbe errato a non ritenere che la norma che prevede la decadenza non è applicabile dal momento che nella specie, prima della istanza di rimborso, è stato necessario ottenere il provvedimento di riconoscimento delle agevolazioni. Ha aggiunto che il diritto alla restituzione è sorto per effetto del riconoscimento dell'ufficio e che in ogni caso è applicabile la disciplina della prescrizione decennale. Il Ministero ha sostenuto, invece, che nella vicenda in esame è applicabile la norma che prevede la decadenza poiché il provvedimento di riconoscimento non ha natura costitutiva, ma dichiarativa. Ha specificato che il versamento è stato effettuato prima della domanda di esenzione e che l'istanza di rimborso è stata presentata oltre i termini di cui all'art. 38 del d.p.r. n.602/73. Con la memoria la ricorrente ha richiamato, a sostegno della sua tesi, la sentenza n. 11053/98, con la quale questa Corte ha ritenuto applicabile il termine di due anni decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di concessione dell'agevolazione, nonché la sentenza n. 1004/01, a tenore della quale chi ha presentato rituale domanda di esenzione ed ha versato i tributi, non è soggetto all'onere di formulare distinta istanza di rimborso nel termine di cui all'art. 38, valendo la domanda di esenzione anche come domanda di rimborso. Ha anche fatto riferimento alla sentenza n.3925/02 con la quale è stato deciso che i benefici di che trattasi sono direttamente accordati dalla legge e competono indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa, яки e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione Finanziaria. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento alla stregua dell'orientamento secondo il quale "In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente, che abbia chiesto ed ottenuto l'esenzione decennale dall'IL ai sensi dell'art. 101, comma secondo, del d.p.r. n.218 del 1978 ed abbia, nelle more del provvedimento dell'amministrazione finanziaria di "riconoscimento" dell'esenzione medesima, versato direttamente l'imposta (autotassazione) afferente al periodo di esenzione, deve proporre la relativa istanza di rimborso entro il termine di cui all'art. 16, comma sesto, del d.p.r. n.636/72 (come sostituito dall'art. 7 del d.p.r. n.739/81)- nella parte in cui prevede che in caso di versamento diretto il contribuente che ritiene di avere diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente entro due anni dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione, se tale giorno sia posteriore alla data del pagamento e cioè, entro due anni dalla data del provvedimento che "riconosce" il diritto all'esenzione, restando escluso che possa trovare applicazione il diverso termine di cui all'art. 38, comma 1, del d.p.r. n.602/73" (Cass. sent. n. 11053/98). Giova evidenziare che in linea di massima il contribuente che ritenga di trovarsi nelle condizioni per godere di una esenzione o di una agevolazione, deve portare a conoscenza dell'Amministrazione la sua posizione e deve formulare una richiesta di esenzione o di agevolazione, in dichiarazione o in altra sede, a seconda della disciplina specifica di cui si chiede l'applicazione. Per le agevolazioni alle imprese operanti nel Mezzogiorno è stato ritenuto che è sempre necessaria una richiesta, fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi o fatta con una specifica, autonoma istanza ad hoc, e che tale domanda è elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla esenzione (Cass. sent. n.1004/2001). Questo principio fondamentale va sicuramente condiviso in quanto non si può prescindere dalla manifestazione di volontà del contribuente diretta ad usufruire di agevolazioni previste non indiscriminatamente, ma per soggetti che presentano determinate caratteristiche. Va aggiunto che le norme relative alle agevolazioni di che trattasi non prevedono termini di decadenza per formulare la richiesta che, se accolta o se non contestata, evidentemente retroagisce e produce effetti dal momento in cui si sono verificati i presupposti di legge per le agevolazioni medesime (ed in questo senso si può condividere l'impostazione che assegna al provvedimento dell'Amministrazione una natura dichiarativa e non costitutiva per le agevolazioni medesime). Nella specie, la richiesta è stata fatta non in dichiarazione, ma con atto autonomo, e su di essa si è pronunciata l'Amministrazione, che ha riconosciuto il diritto alle agevolazioni ex artt. 101 e 105 d.p.r. n.218/78. In una fattispecie identica a quella qui esaminata è stato ritenuto che "il provvedimento di riconoscimento del diritto all'esenzione che, con riferimento alla data di presentazione della domanda ed al periodo di esenzione, produca i suoi effetti (anche) relativamente ad imposta già pagata è "costitutivo" (non già del diritto all'agevolazione che invece viene solo 1 "incontestabilmente accertato" ma) del diritto alla restituzione dell'imposta, indebitamente (per effetto del riconoscimento) pagata"(Cass. sent. n.11053/98). In questa sentenza è stata esclusa quindi l'applicabilità dell'art. 38 d.p.r. n.602/73 sul presupposto che questa norma disciplina fattispecie di rimborso di versamenti diretti che sono fin dall'origine non dovuti, ed è stata applicata la disciplina dell'art. 16 d.p.r. n.636/72 in quanto il diritto alla restituzione è sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta. Questa stessa soluzione deve essere adottata nella fattispecie in esame, non essendo la società decaduta dal presentare in via autonoma l'istanza (e ciò per la mancanza di un termine perentorio), ed avendo la stessa rispettato il termine dei due anni di cui all'art. 16 citato da quando è sorto il diritto alla restituzione. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR della Campania, che dovrà tenere presente da una parte l'istanza della società e dall'altra il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha riconosciuto il diritto alle agevolazioni, e disporre il rimborso conseguente. La CTR valuterà anche il problema delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della CTR della Campania anche per le spese. Così deciso in Roma il 4.3.2003 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone Dr. Enrico Papa مدیا SUPREMA AL CANCELLIERE dott Aigi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA OIT.2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 doft. Luigi Riitano