Art. 2. Requisiti di onorabilita' 1. Quando non sono espressamente previsti da specifiche norme di settore o dal presente decreto, costituiscono requisiti di onorabilita' per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1 quelli di cui all' articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 11 del citato regio decreto n. 773 del 1931 , e' il seguente:
"Art. 11 (Art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 11 del citato regio decreto n. 773 del 1931 , e' il seguente:
"Art. 11 (Art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".