Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9515 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
I ) E A 4 D 7 S . n O A S E IN NOME DEL POPOL ITAL1 951 5 / 01 T 7 R N A IO 8 S T T 9 Z O 1 S A I P o SS A z G M r R A I UBBLICA ITALIANA a E ' C T m L I R L D L 6 A A I A M D D I e E g R N , g UP E e O G T S L L O N TE Oggetto 9 L 1 E . t S O r A L SEZIONE PRIMA CIVILE E A B D ( 9 1 . t r A ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G. N. 19460/99 CAPPUCCIO Consigliere 23032/99 Dott. Giammarco Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Cron.21998 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere Ud. 13/03/01 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IA IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI S. COSTANZA 46, presso l'avvocato LUIGI MANCINI, rappresentata e difesa dagli avvocati EDOARDO SABBATINO e PATRIZIA VALENTE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TROISE GIOACCHINO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI%; intimati - e sul 2° ricorso n° 23032/99 proposto da: 2001 GIOACCHINO, elettivamente domiciliato in ROMA 707 TROISE -1- VIA COLA DI RIENZO 212, presso l'avvocato GIANLORENZO MARINUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SIPORSO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IA IN;
intimata - avverso la sentenza n. 526/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 30.6.1998 CC SE proponeva appello avversO la 17.12.1997sentenza del Tribunale di Napoli del che, all'esito del giudizio di separazione personale, aveva assegnato alla moglie RI PP la casa coniugale di via Posillipo per abitarla insieme al figlio ER e liquidato per il contributo di mantenimento del figlio medesimo, maggiorenne ma non autosufficiente, un assegno mensile di £ 2.000.000, rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Sosteneva che il Tribunale non aveva tenuto conto dell'età ormai matura del figlio, nato nel 1970 ed iscritto all'Università da nove anni con due soli esami sostenuti, della notevole estensione della casa (mq. 200 coperti e 180 scoperti) che avrebbe potuto perlomeno essere suddivisa in due entità, del tempo ormai trascorso dalla separazione risalente al 1976, del tentativo delladi fatto, moglie di farlo interdire, delle sue precarie condizioni di salute che richiedevano notevoli spese, pari a circa duemilioni mensili e delle sue obiettive difficoltà economiche, in quanto, il patrimonio immobiliare, pur consistente, di cui era 3 titolare richiedeva enormi spese che dovevano essere soddisfatte con lo stipendio mensile di £ 4.500.000. Chiedeva quindi che l'assegno fosse ridotto a £ 900.000 mensili e che la casa coniugale fosse, quanto meno, suddivisa in due parti uguali. Si costituiva la PP che si opponeva alla suddivisione della casa, osservando che il marito viveva in una casa ancor più bella lasciatagli in eredità da una zia che 10 aveva, a suo tempo, affiliato e che l'assegnazione disposta dal Tribunale era il mezzo per assicurare a lei ed al figlio lo stesso tenore di vita goduto prima della separazione. Dopo aver precisato che l'unico reddito di cui fruiva era quello di pensionata dipendente dell'Amministrazione quale ex appellodi Napoli, proponeva Provinciale incidentale, chiedendo che la separazione venisse addebitata al marito e che l'assegno mensile venisse aumentato a £ 5.000.000. All'esito del giudizio la Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 22.1-3.3.1999 rigettava l'appello incidentale ed, in parziale accoglimento di quello principale, riduceva in £ 1.500.000 l'assegno mensile dovuto a titolo di contributo per 4 il mantenimento del figlio. Quanto all'appello incidentale, riteneva non supportata da alcun elemento di prova la richiesta di addebito al marito e non giustificata quella di aumento dell'assegno, potendosi ritenere soddisfatto ogni obbligo del marito, anche in considerazione del reddito da pensione di £ 2.500.000 mensili di cui lei godeva, con l'assegnazione della casa coniugale, tenuto conto delle sue dimensioni eccedenti i bisogni propri e del figlio e dall'ulteriore reddito che potrebbe procacciarne. Per quanto riguarda l'appello principale, evidenziava la sua relativa liquidità costituita unicamente dallo stipendio di £ 4.500.000 mensili con cui doveva provvedere anche alle varie spese di manutenzione ed al pagamento delle imposte relative alle sue proprietà nonché l'inattività del figlio, ormai non più giustificabile in relazione alla sua età. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione RI PP, deducendo tre motivi di censura. Resiste con controricorso CC SE che propone anche ricorso incidentale affidato a 5 due motivi, illustrati anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale RI IA denuncia violazione dell'art. 244 C.P.C. in relazione all'art. 360 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia disatteso la domanda di addebito senza fornire alcuna giustificazione in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale su specifici capitoli riguardanti i suoi rapporti con altre donne, risultati determinanti nel 1994 ai fini della definitiva interruzione di ogni rapporto. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione agli artt. 244, 151 comma 2 e 360 n.5 C.P.C.. Dopo aver riportato il contenuto dei capitoli di prova non ammessi, riguardanti il lascito da parte della zia di tutti i suoi beni, compreso 1'immobile in cui egli tuttora vive, e la sua convivenza con altre donne nominativamente indicate, deduce che la Corte d'Appello contraddittoriamente non aveva ammesso la 9 prova su specifici fatti, la cui mancanza era stata obiettata dalla stessa Corte, né evidenziato alcuna causa che avrebbe potuto giustificare l'abbandono della casa coniugale, almeno dal 1994. Entrambi i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto riguardanti la richiesta separazione al maritodi addebitabilità della disattesa dalla Corte d'Appello, sono infondati. Le censure si articolano sostanzialmente sulla mancata ammissione, senza alcuna giustificazione, dei capitoli di prova dedotti a sostegno della domanda di addebito. Orbene la ricorrente, nell'assolvere all'onere di indicare in modo specifico le circostanze che erano oggetto di tale prova per consentire a questa Corte il controllo in ordine alla loro decisività - desumibile unicamente dal contenuto del ricorso per il principio di autosufficienza dello stesso, non essendo consentito in sede di legittimità compiere indagini per sopperire alle sue lacune ha articolato delle circostanze che, così come evidenziate, non possono considerarsi decisive. Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale infatti non può prescindersi dalla presenza di un nesso di causalità fra la 7 violazione, da parte di uno о di entrambi i coniugi, dei doveri coniugali, individuati nel caso nell'obbligo di fedeltà, e in esame della prosecuzione della l'intollerabilità convivenza che ha dato luogo alla separazione. Dalla stessa successione dei fatti però prospettata nei capitoli di prova un tale nesso sostanzialmente escluso, risultando da tali capitoli che il marito, nel lasciare la casa coniugale, andò ad abitare presso la zia fino alla solo morte di costei avvenuta nel 1994 e che successivamente si sarebbero verificate le convivenze con le altre donne. E' evidente infatti che tali convivenze more- uxorio, addotte a sostegno della domanda di addebito, essendo avvenute, secondo la tesi della stessa ricorrente, successivamente alla separazione di fatto verificatasi quando il marito andò ad abitare nella casa della zia, non possono essere considerate come determinanti della separazione medesima, con la conseguenza che ai relativi capitoli non può riconoscersi quella rilevanza richiesta dall'art. 360 n.5 C.P.C. perdecisiva ritenere 1'impugnata sentenza viziata in considerazione del loro omesso esame. 8 Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione agli artt. 156 comma 1 e 360 n.5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello, nel ridurre l'assegno mensile, non abbia considerato l'enorme divario di reddito proveniente dalla potenziale produttività del consistente patrimonio immobiliare, non coltivata per sua esclusiva incapacità nell'amministrazione, ed il diritto della moglie di continuare а godere 10 stesso tenore di vita, senza spiegare peraltro le ragioni per le quali egli deve continuare ad abitare in un appartamento di mq.400, che potrebbe locare a terzi, mentre una tale cessione potrebbe essere da lei attuata per la parte dell'appartamento а lei assegnato. Con il primo motivo del ricorso incidentale CC SE denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C. e conseguente violazione dell'art. 155 comma 4 C.P.C.. Lamenta in primo luogo che la Corte d'Appello non abbia considerato che sussiste pur un limite temporale all'obbligo dei genitori al mantenimento agli studi dei figli e che l'assegnazione della casa coniugale non può non 9 essere limitata alla sola parte occorrente ai bisogni dei figli, osservando che il riferimento "sia alla 'componente numericamente prevalente" che alle possibili turbative sul figlio non hanno ai fini in esame alcun riscontro giuridico. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, riguardando, quello principale, la censura relativa al mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie e di un assegno di importo maggiore rispetto a quello liquidato a titolo di contributo al mantenimento del figlio e, quello incidentale, oltre ad una riduzione nei limiti del fabbisogno della casa coniugale, troppa vasta per le necessità dei due, anche la doglianza per il riconoscimento del contributo al mantenimento del figlio, per il quale non potrebbe non porsi un limite temporale in relazione all'età del figlio, ormai trentenne, ed al suo assoluto disimpegno da ogni attività, sia essa di studio o lavorativa. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati, risolvendosi sostanzialmente in una diversa valutazione di merito rispetto a quella comparativa operata dalla Corte d'Appello sulle condizioni economiche dei due coniugi e sull'opportunità di 10 lasciare per intero il godimento dell'abitazione alla moglie ed al figlio. E' pur vero che la sentenza impugnata contiene un errore di diritto, ma esso non può considerarsi determinante ai fini delle conclusioni poi adottate ed è pertanto sufficiente correggere sul punto la motivazione ai sensi dell'art. 384 comma 2 C.P.C.. Certamente errata è infatti l'affermazione peraltro censurata con il secondo motivo del quì si esamina quindi ricorso incidentale che unitamente agli altri secondo cui, eccedendo la - casa coniugale per le sue dimensioni "il bisogno personale di lei e del figlio", la ricorrente potrebbe farne "un uso proficuo tale da procacciarle un ulteriore reddito". Il coniuge che non sia titolare о contitolare di alcun diritto personale o reale sull'abitazione assegnatagli in sede di separazione personale nell'interesse precipuo del figlio, anche se maggiorenne ma non ancora autosufficiente (Sez. Un. 11297/95), non ha infatti alcun potere di disporne e comunque di farne un uso diverso da quello per il quale è stata riconosciuta l'abitazione medesima, destinata unicamente ad uso abitativo per sè e per il figlio. 11 Ma da tale errore di diritto non può discendere, come si è detto, alcuna conseguenza ai fini in esame, rappresentando detta affermazione nient'altro che un "obiter" nell'economia della motivazione, basata essenzialmente, da una parte, mensilisul reddito da pensione di £ 2.500.000 netti di cui è titolare la PP, che peraltro gode dell'assegnazione di un'abitazione oltre alle reali esigenze e, dall'altra, sulla mancanza di liquidità adeguata da parte del marito che fruisce di un reddito mensile netto di £ 4.500.000 e deve far fronte anche alle notevoli spese di manutenzione degli immobili ed ai relativi tributi. In tale contesto non v'è spazio quindi, in relazione ad entrambi i ricorrenti, per un sindacato di legittimità, da ritenersi precluso allorchè, come nel caso in esame, si tenta con i motivi di ricorso di sostituire la valutazione di merito operata dalla Corte d'Appello. Anche in relazione alla specifica censura, riguardante il contributo al mantenimento del figlio, la Corte d'Appello si è limitata ad una valutazione di merito, rilevando la necessità di attendere ancora che egli si orienti un'attività lavorativa definitivamente verso 12 consona alle sue capacità. La reciproca soccombenza giustifica la totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Roma, 13.3.2001 Il Consigliere est. Il Presidente Mgo RivendeМдо Riumho Каливому CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE A 13 LUD. 2001 ) 4 A I E 7 . S D n S O 7 A 8 A R T 9 T 1 T S S o O I A z r P G R a M m E I T ' L R 6 L A L I e A I D g g D N e , L G E O 9 O T L 1 . N L t r E A O A ( S D B E 13