Articolo 71 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 70Articolo 72
Versione
19 aprile 1933
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Versione
23 maggio 1999
Art. 71.

Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica.

((Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67))
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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