Sentenza 26 settembre 2006
Massime • 1
L'imputato detenuto ha facoltà, ex art. 123 cod. proc. pen., di presentare l'atto di impugnazione, ancorché redatto e sottoscritto, nel suo interesse, dal difensore, al direttore dell'istituto in cui trovasi ristretto, considerato che la previsione di cui al suddetto art. 123 - nel consentire all'imputato detenuto la presentazione al direttore dell'istituto penitenziario di impugnazioni dotate della medesima efficacia di quelle ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria - non deve essere intesa restrittivamente e cioè circoscritta alle sole ipotesi in cui si tratti di atto formulato e sottoscritto dall'imputato, ma, al contrario, deve ritenersi parimenti operativa nell'ipotesi in cui egli presenti atto di gravame redatto e sottoscritto, nel suo interesse, dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2006, n. 34157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34157 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 26/09/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1198
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 043455/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA MO, N. IL 27/04/1975;
avverso ORDINANZA del 29/07/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
letta la requisitoria del P.G. che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
OSSERVA
La Corte di Appello di Venezia ha rigettato la istanza di remissione in termini per proporre appello avanzata dal detenuto LA HA, sostenendo che, ai sensi dell'art. 123 c.p.p., l'atto di appello non avrebbe dovuto esser ricevuto dalla direzione del carcere in quanto riferibile al solo difensore e non anche all'imputato, con la conseguenza che esso avrebbe dovuto essere presentato nelle forme ordinarie e con la ulteriore conseguenza che il ritardo nella sua presentazione andava imputato non a caso fortuito o a forza maggiore ma ad errore addebitabile all'LA e/o al suo difensore. Ricorre per Cassazione l'LA e deduce erronea interpretazione e applicazione della legge, atteso che al detenuto è sempre consentito presentare impugnazione presso la direzione dell'istituto di reclusione e non deve farsi differenza tra atto la cui paternità è riconducibile all'interessato e quello riconducibile al difensore, in quanto anche nel secondo caso l'imputato, avendo interesse a leggere quanto scritto dal suo difensore, deve avere la possibilità di avvalersi della fictio juris per la quale l'atto presentato in carcere equivale a quello presentato nella cancelleria. Il ricorso è fondato, atteso che al detenuto, ex art. 123 c.p.p., è consentito proporre impugnazione mediante presentazione alla direzione dell'istituto nel quale egli trovasi ristretto. Ratio della norma è quella di consentire all'interessato di superare le difficoltà che lo stato di detenzione inevitabilmente comporta, in quanto limitativo della libertà di movimento. Non vi è ragione alcuna di operare distinzioni tra atti di impugnazione redatti dall'imputato e atti redatti dal difensore, atteso che al primo deve comunque essere consentita la presentazione tramite direzione dell'istituto.
In tal senso si è pacificamente orientata la giurisprudenza di questa Corte (ASN 200002110-RV 216932 - ASN 199813301-RV 211872) per la quale l'art. 123 c.p.p., nel prevedere la facoltà dell'imputato detenuto di presentare al direttore dell'istituto penitenziario impugnazioni dotate della medesima efficacia di quelle ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria competente, non va inteso restrittivamente, nel senso che l'esercizio di tale facoltà sia limitato alle ipotesi di formulazione e sottoscrizione dell'atto da parte dello stesso imputato, atteso che il riferimento alla "facoltà di presentare impugnazione" non può ritenersi circoscritto al solo esercizio personale del relativo diritto, con la conseguenza che, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 123 c.p.p., deve ritenersi valida anche la presentazione al direttore dell'istituto penitenziario, da parte dell'imputato detenuto, di atto di gravame redatto e sottoscritto, nel suo interesse, dal difensore. Nel caso in esame, dal corpo del provvedimento impugnato, risulta che la direzione della casa cicr.le si rifiutò di ricevere l'atto e lo restituì all'LA, al quale altro non rimase da fare che spedirlo al suo difensore. Il ritardo causato dall'erronea condotta dei funzionari penitenziari determinò la scadenza del termine. Erra dunque la Corte di Appello nel ritenere che tale ritardo sia da addebitare la ricorrente.
Consegue annullamento senza rinvio con restituzione atti alla Corte di Appello di Venezia per corso ulteriore.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Venezia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006