Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
AULA "A" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig NAPPI ANTISTATARIO diritti € 28 MAG. 2003. REPUBBLICA ITALIANA IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO04 95 1 /0 3 R.G.N. 23703/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente Cron. 11038 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 28 gen- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere naio 2003 Dott. Bruno Balletti Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: società Ferrovie dello Stato società di trasporti e servizi 172,S.p.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. presso l'avv. Massimo Ozzola che la rappresenta e difende giusta dele- ga in atti;
- ricorrente
contro
OR EN, elettivamente domiciliato in Roma, via Agri n. 1, pres- so l'avv. Pasquale Nappi che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
447 - controricorrente avverso la sentenza n. 22681/98, decisa il 14 ottobre 1998 e pub- blicata il 17 novembre 1999, resa dal Tribunale di Roma nel proce- dimento n. 1418/96 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Pierino Orru per delega dell'avv. Massimo Ozzola nell'interesse della società ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma OR EN conveniva in giudizio la datrice di lavoro, società Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di ottenere il riconoscimento di rendita per malattia professiona- le. Con sentenza n. 760/95 in data 12 - 13 gennaio 1995, il Giudice adito accoglieva in parte la domanda, limitatamente alla componen- te data dalla ipoacusia bilaterale. Interponeva appello il OR EN e in esito il gravame veniva accolto, relativamente al riconoscimento della componente artrosi- ca, con sentenza n. 22681/99 emessa in data 14 ottobre - 17 novem- bre 1999 dal Tribunale di Roma. Il Collegio di merito osservava che la malattia era stata riscon- trata da entrambi i consulenti e appariva più convincente l'avviso espresso da quello officiato in grado di appello, siccome motivato 2 con riferimento alla particolare gravosità delle mansioni svolte dal lavoratore Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cas- sazione la società Ferrovie dello Stato con atto notificato in da- ta 16 novembre 2000, sulla base di un unico complesso motivo. OR EN resiste con controricorso notificato in data 22 di- cembre 2000. La Società ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli arti- coli 196 e 116 cpc, 38 DM 19 dicembre 1958, 64 DPR 1072/73 e anco- ra del DPR 1124/65. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma che il Tribunale, nel contrasto fra due consulenze di ufficio, ha privilegiato la seconda, attribuendole maggior logici- tà e completezza senza un effettivo vaglio critico. La censura non appare fondata. Invero parte ricorrente allega senza miglior precisazione sia l'ipotesi di violazione di legge che quella di falsa applicazione della stessa, pur se 1'una esclude l'altra, e non viene indicato un qualsiasi principio in ipotesi violato o applicato a fattispe- cie non pertinente. La doglianza si deve quindi ricondurre nell'ambito del vizio di 3 л - motivazione, peraltro denunciato in termini che non ne consentano il rilievo in sede di legittimità, dal momento che non viene indi- cato alcun errore argomentativo e il giudizio di fatto operato dal Tribunale viene censurato in quanto tale e non già in quanto vi- ziato da incoerenza. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in sede di giudizio di appello, venga disposta una"allorquando nuova consulenza tecnica di ufficio, l'eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, delle tesi del secondo consulente d'ufficio, non necessita di una confutazione in modo particolareg- giato delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulen- za, essendo necessario soltanto che il tribunale non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ri- tiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulen- te" (Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 1995, n. 8315, conf. ex plu- ribus Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 1994, n. 7227). E ancora la parte che in sede di legittimità si duole della acri- tica adesione del giudice alla consulenza tecnica, pur in pre- senza di deduzioni comportanti uno specifico esame, non può limi- a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazio- tarsi ne, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mez- ZO di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le circo- stanze e gli elementi rispetto а cui essa invoca il controllo 4 A ་ . ག ཞ བ ས ་ ལ ་ བ ས ། ་ ཞེ ས ་ ། ་ ཞ ན di logicità, non potendo limitarsi a richiamare a tal fine un at- to del pregresso giudizio di merito, per consentire l'apprezzamen- esaurendosi to dell'incidenza causale del difetto di motivazione tal modo la doglianza nell'invito ad una diversa ricostruzio- in dei fatti e ad una diversa valutazione delle prove" (Cass. ne civ., sez. I, 14 maggio 1998, n. 4848). A tali principi non si è attenuta l'odierna ricorrente la quale richiama il punto della denunciata sentenza ove le conclusioni del secondo consulente sono ritenute meritevoli di adesione 'a cagione di una loro 'maggiore logicità e analiticità'" e critica tale ri- lievo con un punto interrogativo, racchiuso tra parentesi e segui- to da due punti esclamativi, quasi a sottolineare che trattasi di affermazioni assurde e immeritevoli di confutazione. Ma il Collegio di merito si esprime in termini ben diversi e, pre- messo che la seconda consulenza risulta più analitica e supportata da logiche considerazioni, si da meritare adesione, enuncia le ra- gioni di tale convincimento, precisando che "pur se i caratteri costituzionali del rachide possono essere considerati predisponen- ti alla genesi dell'artrosi appare verosimile, in termini di ra- gionevole certezza, che la particolare gravosità delle mansioni svolte dal OR abbia determinato 'la rapida insorgenza e la gra- ve progressione' (v. CTU dott. A. Cordelli, pag. 12) della patolo- gia osservata". Tale argomentazione non viene considerata dalla società ricorrente che si limita a criticare le valutazioni operate dal CTU con rife- 5 rimento alla riscontrata rapidità di progressione della malattia, col rilievo che sarebbe stato necessario un nuovo accertamento, successivo all'assegnazione del periziando a mansioni meno pesan- ti, al fine di verificare il collegamento fra l'evoluzione della patologia e l'attività lavorativa espletata. Non vengono però indicati gli atti del giudizio di appello ove ta- le richiesta sarebbe stata avanzata al Collegio e pertanto il si- lenzio al riguardo della sentenza impugnata non può essere ricon- dotto nell'ambito del vizio di motivazione, dovendosi considerare la questione come del tutto nuova e insuscettibile di esame in se- de di legittimità. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, I 0 A D 1 liquidate in €: 17,00/phone/ re a € 1.700,00 per onorario, S S . 5 O A T con L T R L , N A ' O A R L S strazione a favore dell'avv. Pasquale Nappi, antistatario. 2 E L I 7 P E D - S D 8 I - A I N 1 T S Roma, 28 gennaio 2003 S G 1 N O O E P E S A I G M D IL PRESIDENTE I A G E A , E O L D O T R IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alberto Jer T E I T A T S R I L I N L E G D E S E E R O D Viluma BommiВний IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 1. APR. 2003 IL CANCELLIEREVilua fomun 006