Art. 1. 1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453 , e' posto in liquidazione e cessa la sua attivita', salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2, sono nominati uno o piu' liquidatori per l'ENCC e per le societa' controllate.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, puo' disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o piu' societa' controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2, sono nominati uno o piu' liquidatori per l'ENCC e per le societa' controllate.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, puo' disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o piu' societa' controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.