CASS
Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2023, n. 30783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30783 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IZ PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. FRANCESC9 CERONI RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 22/6/2022, depositata il 23/6/2022, ha respinto l'istanza con la quale LO IZ PE ha chiesto di sciogliere il cumulo operato dalla Procura Generale di Catania tra la pena alla reclusione di anni due (di cui alla sentenza del Tribunale d;
Catania del 25/11/202 per i reati di cui agli artt. 110 e 216 R.D.k; 267/1942, ordine di esecuzione già sospeso ex art. 656, comma 5,, cod. proc. pen., istanza di affidamento in prova al servizio sociale già proposta) e la pena alla reclusione di anni tre e mesi sei (di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catania del 10/2/2021). 2. Il Tribunale, in estrema sintesi, ha respinto l'istanza evidenziando che lo scioglimento del cumulo può essere disposto solo laddove, in presenza di reati ostativi, sia necessario determinare la pena residua da scontare per i reati per i quali può essere applicata una misura alternativa,non essendo possibile, negli altri casi, derogare al principio per il quale "le pene della stessa specie, 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 30783 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 21/03/2023 concorrenti a norma dell'art. 73 cod. pen., si considerano pena unica a ogni effetto giuridico". 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 73 cod. pen. e 656, comma 5, cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, lo scioglimento del cumulo, proprio al fine di favorire il recupero del condannato e la funzione rieducativa della pena, può essere disposto anche in altre ipotesi, come quella di specie. Nella situazione oggetto del ricorso, infatti, laddove non si facesse riferimento al principio tot crimina tot poena, ormai in fase di superamento per le ragioni sopra indicate, al condannato potrebbero essere applicate due misure alternative e così si potrebbe favorire il reinserimento sociale dello stesso. 47 In data 30 gennaio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Francesco, Ceroni ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa censura la conclusione del provvedimento impugnato con il quale il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di sciogliere il cumulo operato dalla Procura Generale di Catania tra la pena di condanna a due anni di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale d Catania del 25/11/202/ per i reati di cui agli artt. 110 e 216 R.D.267/1942 e quella alla reclusione di anni tre e mesi sei, di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catania del 10/2/2021. Nello specifico,con il ricorso, si rileva che il mancato scioglimento del cumulo -considerato che per la prima pena era già stato emesso l'ordine di esecuzione e che questo era sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., tanto che era stata proposta istanza di affidamento in prova al servizio sociale- impedirebbe il recupero del condannato e si porrebbe pertanto in contrasto con la finalità rieducativa della pena che sarebbe, di contro, favorita applicando due distinte e concorrenti misure alternative. La doglianza è infondata. 1.1. L'art. 73 cod. pen. prevede che,se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie,si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che di dovrebbero infliggere per i singoli reati. 2 La pena così calcolata, come stabilisce l'art. 76 cod. pen., è considerata "pena unica" a ogni effetto giuridico (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Bitri, Rv. 280650 - 01). Tali disposizioni, ai sensi dell'art. 80 cod. pen., si applicano anche alle pene inflitte con sentenze e decreti diversi. Il computo complessivo della pena unica da eseguire, tenuto conto dei periodi da considerarsi già espiati, è effettuato dal pubblico ministero competente per l'esecuzione che, ex art. 663 cod. proc. pen., provvede con il decreto di cumulo all'unificazione delle pene concorrenti. La pena così determinata è quella cui deve farsi riferimento a ogni effetto di legge e, pertanto, è la sola da tenere in considerazione anche per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione nelle cui norme si fa riferimento alla "pena detentiva inflitta", intendendosi così quella da eseguire o in esecuzione e non i singoli segmenti della stessa che possono assumere autonomo rilievo solo in casi specifici, come ad esempio nel caso in cui si riferiscano a reati c.d. ostativi e il residuo della "pena unica" ancora da eseguire sia nei limiti richiesti dalla norma. Lo scioglimento del cumulo, infatti, in deroga al principio di unitarietà della pena e del conseguente rapporto esecutivo di cui all'art. 76 cod. pen., è possibile solo quando il provvedimento riguardi pene relative a reati ostativi non avendo altrimenti tafe operazione alcuna base logica e giuridica (cfr. Sez. 1, n. 12554 del 21/02/2020, Torrisi, Rv. 278903 - 01 e, quanto all'impossibilità diversamen di sciogliere il cumulo, ancora, Sez. 1, Sentenza n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Bitri, Rv. 280650 - 01). 1.2. Nel caso di specie il provvedimento di cumulo riguarda reati non ostativi e la censura, pertanto, è infondata. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/3/2023
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. FRANCESC9 CERONI RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 22/6/2022, depositata il 23/6/2022, ha respinto l'istanza con la quale LO IZ PE ha chiesto di sciogliere il cumulo operato dalla Procura Generale di Catania tra la pena alla reclusione di anni due (di cui alla sentenza del Tribunale d;
Catania del 25/11/202 per i reati di cui agli artt. 110 e 216 R.D.k; 267/1942, ordine di esecuzione già sospeso ex art. 656, comma 5,, cod. proc. pen., istanza di affidamento in prova al servizio sociale già proposta) e la pena alla reclusione di anni tre e mesi sei (di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catania del 10/2/2021). 2. Il Tribunale, in estrema sintesi, ha respinto l'istanza evidenziando che lo scioglimento del cumulo può essere disposto solo laddove, in presenza di reati ostativi, sia necessario determinare la pena residua da scontare per i reati per i quali può essere applicata una misura alternativa,non essendo possibile, negli altri casi, derogare al principio per il quale "le pene della stessa specie, 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 30783 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 21/03/2023 concorrenti a norma dell'art. 73 cod. pen., si considerano pena unica a ogni effetto giuridico". 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 73 cod. pen. e 656, comma 5, cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, lo scioglimento del cumulo, proprio al fine di favorire il recupero del condannato e la funzione rieducativa della pena, può essere disposto anche in altre ipotesi, come quella di specie. Nella situazione oggetto del ricorso, infatti, laddove non si facesse riferimento al principio tot crimina tot poena, ormai in fase di superamento per le ragioni sopra indicate, al condannato potrebbero essere applicate due misure alternative e così si potrebbe favorire il reinserimento sociale dello stesso. 47 In data 30 gennaio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Francesco, Ceroni ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa censura la conclusione del provvedimento impugnato con il quale il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di sciogliere il cumulo operato dalla Procura Generale di Catania tra la pena di condanna a due anni di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale d Catania del 25/11/202/ per i reati di cui agli artt. 110 e 216 R.D.267/1942 e quella alla reclusione di anni tre e mesi sei, di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catania del 10/2/2021. Nello specifico,con il ricorso, si rileva che il mancato scioglimento del cumulo -considerato che per la prima pena era già stato emesso l'ordine di esecuzione e che questo era sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., tanto che era stata proposta istanza di affidamento in prova al servizio sociale- impedirebbe il recupero del condannato e si porrebbe pertanto in contrasto con la finalità rieducativa della pena che sarebbe, di contro, favorita applicando due distinte e concorrenti misure alternative. La doglianza è infondata. 1.1. L'art. 73 cod. pen. prevede che,se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie,si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che di dovrebbero infliggere per i singoli reati. 2 La pena così calcolata, come stabilisce l'art. 76 cod. pen., è considerata "pena unica" a ogni effetto giuridico (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Bitri, Rv. 280650 - 01). Tali disposizioni, ai sensi dell'art. 80 cod. pen., si applicano anche alle pene inflitte con sentenze e decreti diversi. Il computo complessivo della pena unica da eseguire, tenuto conto dei periodi da considerarsi già espiati, è effettuato dal pubblico ministero competente per l'esecuzione che, ex art. 663 cod. proc. pen., provvede con il decreto di cumulo all'unificazione delle pene concorrenti. La pena così determinata è quella cui deve farsi riferimento a ogni effetto di legge e, pertanto, è la sola da tenere in considerazione anche per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione nelle cui norme si fa riferimento alla "pena detentiva inflitta", intendendosi così quella da eseguire o in esecuzione e non i singoli segmenti della stessa che possono assumere autonomo rilievo solo in casi specifici, come ad esempio nel caso in cui si riferiscano a reati c.d. ostativi e il residuo della "pena unica" ancora da eseguire sia nei limiti richiesti dalla norma. Lo scioglimento del cumulo, infatti, in deroga al principio di unitarietà della pena e del conseguente rapporto esecutivo di cui all'art. 76 cod. pen., è possibile solo quando il provvedimento riguardi pene relative a reati ostativi non avendo altrimenti tafe operazione alcuna base logica e giuridica (cfr. Sez. 1, n. 12554 del 21/02/2020, Torrisi, Rv. 278903 - 01 e, quanto all'impossibilità diversamen di sciogliere il cumulo, ancora, Sez. 1, Sentenza n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Bitri, Rv. 280650 - 01). 1.2. Nel caso di specie il provvedimento di cumulo riguarda reati non ostativi e la censura, pertanto, è infondata. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/3/2023