Sentenza 25 maggio 2006
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione della misura alternativa adottato dal Magistrato di sorveglianza non perde efficacia quando la decisione del Tribunale di sorveglianza intervenga nel termine di 30 giorni e annulli la sospensione disposta, in quanto l'art. 51 ter O.P. prevede la perdita di efficacia del provvedimento "de quo" soltanto nel caso in cui non sia stato rispettato il termine stabilito e non anche quando vi sia stata pronuncia di annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2006, n. 20350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20350 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 25/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1897
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 005126/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA WA, N. IL 10/12/1971;
avverso ORDINANZA del 20/12/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 20 dicembre 2005 il Tribunale di Sorveglianza di Torino, a seguito di sospensione provvisoria disposta il 02/12/2005 dal Magistrato di Sorveglianza, ha revocato ex tunc la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94 concessa con provvedimento 27/01/2005 nei confronti di LL LT, per avere il suddetto abbandonato in data 30/11/2005 la comunità terapeutica cui era affidato. Ha proposto ricorso per Cassazione personalmente LL LT deducendo nullità del procedimento e del conseguente provvedimento conclusivo per omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia Avv. Labianca Mariagrazia nominato in data 12 dicembre 2005, nonché tardiva notificazione dell'avviso ad esso ricorrente, avvenuta il 15 dicembre 2005, senza il rispetto del termine di dieci giorni fissato dall'art. 666 c.p.p., comma 3. In via subordinata ha lamentato carenza e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato per avere il Tribunale di Sorveglianza revocato ex tunc l'affidamento terapeutico omettendo di considerare che la commissione di una singola infrazione, pur se grave, non era sufficiente per la revoca e che comunque almeno fino a settembre del 2005 il suo comportamento era stato proficuo e doveva essere considerato come periodo di pena espiata. Ha quindi concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con immediata scarcerazione a norma dell'art. 51 ter Ordinamento Penitenziario non essendo intervenuto nel termine di 30 giorni dalla sospensione provvisoria della misura un valido provvedimento del Tribunale di Sorveglianza.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato emergendo dagli atti che l'udienza si è svolta in data 20.12.2005 in assenza della parte e del difensore di fiducia, Avv. Labianca, come tale nominato dall'LL il 12/12/2005 allorché era stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordine di sospensione della misura alternativa emesso dal Magistrato di Sorveglianza il 02/12/2005 e che non aveva mai ricevuto la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, pur essendo stato tale decreto emesso il 13/12/2005 e quindi successivamente alla nomina dell'Avvocato Imbianca, che pure risultava dagli atti, come ha verificato questa Corte. Inoltre la fissazione dell'udienza è stata notificata al condannato soltanto in data 15/12/2005 e quindi cinque giorni prima della data dell'udienza, senza il rispetto del termine minimo di dieci giorni fissato dall'art. 666 c.p.p., comma 3. Si tratta di nullità assolute perché attinenti all'intervento del condannato ed alla partecipazione del difensore (art. 178 c.p.p., lett. c) e che determinano la nullità del giudizio e del provvedimento conclusivo, il quale deve essere in conseguenza annullato con rinvio a norma dell'art. 623 c.p.p., lett. a). È invece infondata la richiesta di scarcerazione proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 51 ter Ordinamento Penitenziario poiché il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è intervenuto nel termine di trenta giorni da quello di sospensione del Magistrato di Sorveglianza, non rilevando che sia stato successivamente annullato in quanto la caducazione degli effetti del provvedimento sospensivo discende dalla inosservanza del termine stabilito dall'art. 51 ter Ordinamento Penitenziario e non anche dalla erroneità o da successivo annullamento del provvedimento (v. Cass. Sez. Un. 21/02/1993, Piccioni, Rv. 193414, nell'analogo caso disciplinato dall'art. 309 c.p.p., comma 10, in cui la perdita di efficacia della ordinanza cautelare si verifica soltanto quando il Tribunale non provveda nel termine di dieci giorni e non anche nel caso in cui il provvedimento del Tribunale sia per qualche ragione nullo o annullabile).
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006