Articolo 5 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
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5 marzo 2010
Art. 5. Esami di laboratorio 1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che:
a) i donatori di tessuti e di cellule, ad eccezione dei donatori di cellule riproduttive, vengano sottoposti agli esami di cui all'allegato II, punto 1;
b) tali esami siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite nell'allegato II, punto 2.
2. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che:
a) i donatori di cellule riproduttive siano sottoposti agli esami di cui all'allegato III, punti 1 e 2;
b) gli esami di cui alla lettera a) siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite nell'allegato III, punto 3.
3. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivita' trasfusionali.
Entrata in vigore il 5 marzo 2010
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