Art. 6. Mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni 1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all' articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, a livello di distretto idrografico di cui all'articolo 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 , entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosita' da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonche' del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
2. ((Le mappe della pericolosita' da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:)) ((a) scarsa probabilita' di alluvioni o scenari di eventi estremi)) ;
b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilita');
c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilita').
3. Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati almeno i seguenti elementi:
((a) estensione dell'inondazione e portata della piena)) ;
((b) altezza e quota idrica)) ;
c) caratteristiche del deflusso (velocita' e portata).
4. Per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione e per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, le mappe di cui al comma 2 possono fare riferimento solo agli scenari di cui al comma 2, lettera a).
5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le 4 classi di rischio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1993, espresse in termini di:
a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc);
c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;
d) distribuzione e tipologia delle attivita' economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;
e) impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 ;
f) altre informazioni considerate utili dalle autorita' di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.
6. L'elaborazione delle mappe di cui al comma 1 per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, condivise con altri Stati membri della Comunita' europea e' effettuata previo scambio preliminare di informazioni tra le autorita' competenti interessate.
7. Le mappe della pericolosita' da alluvione, e le mappe del rischio di alluvioni di cui al comma 1 non sono predisposte qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 2.
2. ((Le mappe della pericolosita' da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:)) ((a) scarsa probabilita' di alluvioni o scenari di eventi estremi)) ;
b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilita');
c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilita').
3. Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati almeno i seguenti elementi:
((a) estensione dell'inondazione e portata della piena)) ;
((b) altezza e quota idrica)) ;
c) caratteristiche del deflusso (velocita' e portata).
4. Per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione e per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, le mappe di cui al comma 2 possono fare riferimento solo agli scenari di cui al comma 2, lettera a).
5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le 4 classi di rischio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1993, espresse in termini di:
a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc);
c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;
d) distribuzione e tipologia delle attivita' economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;
e) impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 ;
f) altre informazioni considerate utili dalle autorita' di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.
6. L'elaborazione delle mappe di cui al comma 1 per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, condivise con altri Stati membri della Comunita' europea e' effettuata previo scambio preliminare di informazioni tra le autorita' competenti interessate.
7. Le mappe della pericolosita' da alluvione, e le mappe del rischio di alluvioni di cui al comma 1 non sono predisposte qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 2.