Art. 11. Misure transitorie 1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all' articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non svolgono la valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4, se hanno stabilito, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosita' e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.
2. Le autorita' di cui al comma 1 si avvalgono di mappe della pericolosita' e di mappe del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni adeguato ai requisiti di cui all'articolo 6.
3. Le autorita' di cui al comma 1 si avvalgono di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, a condizione che il contenuto di tali piani sia adeguato ai requisiti di cui all'articolo 7.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fatti salvi i riesami di cui all'articolo 12. In ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano alle scadenze indicate rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell' art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006 si veda nelle note all'art. 3.
2. Le autorita' di cui al comma 1 si avvalgono di mappe della pericolosita' e di mappe del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni adeguato ai requisiti di cui all'articolo 6.
3. Le autorita' di cui al comma 1 si avvalgono di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, a condizione che il contenuto di tali piani sia adeguato ai requisiti di cui all'articolo 7.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fatti salvi i riesami di cui all'articolo 12. In ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano alle scadenze indicate rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell' art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006 si veda nelle note all'art. 3.