Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 12381
CASS
Sentenza 2 marzo 2010

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Massime1

Anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, è configurabile la fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che, oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto.

Commentario1

  • 1La nozione di “uso personale” di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020

    La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 12381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12381
Data del deposito : 2 marzo 2010

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