Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, è configurabile la fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che, oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto.
Commentario • 1
- 1. La nozione di “uso personale” di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020
La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 12381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12381 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 02/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 354
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 28400/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
1) IA MI N. IL 01/01/1980;
avverso la sentenza n. 784/2009 TRIBUNALE di VERONA, del 28/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
lette le conclusioni del PG: inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Il procuratore generale della Repubblica di Venezia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Verona pronunciata in data 28 marzo 2009, con la quale, ai sensi dell'art.444 c.p.p., veniva applicata nei confronti di SC
EL la pena concordata con il PM per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Il procuratore generale della Repubblica deduce in questa sede l'erronea interpretazione della legge penale sul rilievo che la coltivazione delle piante di sostanza stupefacente, ivi compresa la canapa indiana contestata nella specie, non legittima l'applicazione dell'attenuante citata difettando nella coltivazione quel nesso di immediatezza con l'uso personale che giustifica un trattamento di minor rigore da parte del legislatore nei casi di contiguità tra condotta e consumo.
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare infatti che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, è configurabile la circostanza attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73, comma 5, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto. (Sez. 6^, n. 31968 del 20/06/2007 Rv. 237210; Sez. 6^, n. 42590 del 29/09/2004 Rv. 230464). Tali motivazioni in quanto condivise devono essere integralmente in questa sede richiamate.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso del PM. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010