Articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 aprile 1989
Art. 6. Lavoro straordinario - Incompatibilita'
Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, ne' effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
2. Al personale interessato e' consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita' di istituto della stessa amministrazione o ente.
Entrata in vigore il 2 aprile 1989
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