Sentenza 25 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/02/2004, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Roma, in persona del Vice Sindaco pro tempore, ER CI, nella qualità di sostituto del Sindaco per impedimento temporaneo dello stesso e in assenza di suo delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, presso l'avv. Gabriele Scotto dell'Avvocatura comunale, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Condominio Lungotevere dei Mellini 45, in persona dell'Amministratore pro tempore Rag. Fausto Iannicca, elettivamente domiciliato in Roma, via Gradisca 7, presso l'avv. Carlo De Porcellinis, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Abbate giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 38, n. 92/38/00 del 11 luglio 2000, depositata il 26 settembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21 ottobre 20003 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l'avv. Onofri per l'Avvocatura comunale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gambardella Vincenzo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse. CONSIDERATO
che, con memoria depositata il 15 ottobre 2003, il Condominio controricorrente ha dichiarato di essersi avvalso, nelle more del giudizio, della facoltà di definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28 marzo 2003: unitamente alla memoria il controricorrente ha depositato la documentazione comprovante la presentazione della domanda di definizione agevolata, la esecuzione del pagamento previsto e la delibera assembleare che ha autorizzato l'Amministratore del Condominio alla definizione agevolata della lite pendente. Considerato, altresì, che il Comune di Roma, a mezzo del proprio difensore, ha confermato l'avvenuta definizione agevolata della lite.
Ritenuto che
in conseguenza di ciò si è determinata la cessazione della materia del contendere, che comporta il venir meno dell'interesse del Comune ricorrente alla definizione del giudizio di Cassazione.
RITENUTO
altresì, che il venir meno dell'interesse del ricorrente alla definizione del giudizio implica la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Considerato che
non sussiste contrasto tra le parti in ordine alla compensazione delle spese, per disporre la quale sussistono, peraltro, giusti motivi.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004