Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 2
Posto che la disciplina della sottoscrizione delle decisioni rese dal Consiglio nazionale forense è dettata dall'art. 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le decisioni del Consiglio nazionale forense devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario, come previsto dalla citata disposizione della legge professionale, che ha natura di "lex specialis", non anche dal relatore, come invece richiede l'art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ. Nè questa diversità di disciplina, relativamente alla sottoscrizione delle decisioni, rispetto al giudizio innanzi al giudice ordinario si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che la sottoscrizione del presidente e del segretario è in grado di assicurare la conformità del contenuto della decisione e della relativa motivazione alla deliberazione collegiale ed alle ragioni che la determinarono.
L'art. 50 della legge professionale forense (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) attribuisce effetto sospensivo al ricorso dell'interessato soltanto con riguardo alle sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio dell'ordine, ma non si estende ai provvedimenti di altro tipo adottati dallo stesso organo, salvo che altra, specifica disposizione di legge non disponga diversamente, come accade per la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 37, quinto comma, della stessa legge; ne consegue che detto effetto sospensivo non opera in relazione al ricorso proposto dall'interessato avverso il provvedimento, adottato in via di autotutela, di revoca o di annullamento di un atto di reiscrizione all'albo, provvedimento che, pertanto, è in grado di privare l'avvocato, nonostante la proposizione del ricorso, dello "ius postulandi", operando il principio generale, valido per tutti gli atti amministrativi, della loro immediata esecutività, e trovando in tal caso applicazione la regola dettata dal sesto comma del citato art. 37, il quale, richiamando il precedente art. 31 in tema di iscrizioni, riconosce effetto sospensivo soltanto al ricorso del pubblico ministero avverso la delibera, positiva o negativa, del Consiglio dell'ordine. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense di inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'interessato, rilevando che questi, per effetto della revoca della precedente delibera di reiscrizione adottata dal Consiglio dell'ordine, era stato privato dello "ius postulandi").
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- 1. E’ preclusa al praticante riabilitato da condanne penali l’iscrizione all’AlboDi Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
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Leggi di più… - 2. E’ precluso al praticante riabilitato da condanne penali l’iscrizione all’AlboDell’Agli Carlo · https://www.diritto.it/ · 4 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2003, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Primo Presidente f.f. -
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA CO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MENICACCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LARINO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
- intimati -
avverso la decisione n. 24/02 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 25/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino, dopo aver reiscritto all'Albo il 4 novembre 1999 l'Avv. Nicola Staniscia (già cancellato il 24 giugno 1999 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma), revocò tale delibera il 6 dicembre 1999, osservando che dalla cancellazione disposta dal Consiglio degli Avvocati di Roma non era decorso il termine minimo di un anno.
Avverso la delibera di revoca adottata dal Consiglio del l'Ordine di Larino propose ricorso personalmente l'Avv. Staniscia ed il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza resa in data 25 marzo 2002, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che lo stesso era stato proposto personalmente nonostante che il ricorrente fosse privo dello "jus postulandi", per essere stato cancellato dall'Albo, con effetto dal 24 giugno 1999, in esecuzione della decisione n. 7/97 del Consiglio dell'Ordine di Roma, e per essere stata revocata in via amministrativa (e, quindi, con efficacia immediata) l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Larino, con la delibera del 6 dicembre 1999.
Per la cassazione di tale sentenza l'Avv. Staniscia ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi.
Gli intimati, Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Larino, Consiglio Nazionale Forense e Procuratore Generale presso questa Corte, non hanno svolto attività difensiva.
Con ordinanza in data 20 giugno 2002 è stata rigettata l'istanza di sospensione della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col sesto motivo, che sul piano logico-giuridico assume preliminare rilevanza, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 6, co. 5^ R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, adducendo che nessuna comunicazione della data di discussione dinanzi al C.N.F. era pervenuta ad esso ricorrente e che la verosimile consegna della comunicazione per posta al portiere sarebbe stata nulla per l'omissione delle prescritte formalità.
La censura è infondata, poiché, in difetto di diverse indicazioni, risultanti dall'avviso di ricevimento del plico raccomandato, nonché di querela di falso volta a contestare l'autenticità della sigla apposta, per ricezione, dal consegnatario in calce all'avviso di ricevimento, deve presumersi che il plico sia stato consegnato personalmente al destinatario.
Anche il secondo motivo assume rilievo preliminare. Con esso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 132, 161 cod. proc. civ. e 51 R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, rilevando che la decisione impugnata è nulla per difetto di sottoscrizione del presidente, del segretario e del consigliere estensore. Osserva, all'uopo, che, mentre l'art. 51 L.P.F. prescrive che la decisione rechi la sottoscrizione del presidente e del segnatario, nel caso in esame la copia autentica della decisione notificatagli è priva di entrambe tali sottoscrizioni. Manca, peraltro, la sottoscrizione del consigliere estensore, in violazione dell'art. 132 c.p.c. applicabile al giudizio innanzi al C.N.F., in virtù del principio per cui, ove non disponga la legge professionale, soccorre la normativa codicistica. Al riguardo, il ricorrente sostiene che, attesa la natura giurisdizionale del giudizio innanzi al C.F.N., una diversità di disciplina relativamente alla sottoscrizione delle decisioni rispetto alla disciplina del giudizio innanzi al giudice ordinario sarebbe viziata da incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost... La censura non può essere condivisa.
La copia in atti della sentenza impugnata, certificata come conforme all'originale dal consigliere segretario, che sottoscrive l'attestazione, deve, in virtù di tale attestazione, ritenersi conforme all'originale e, pertanto, può aversi per certo, in difetto di querela di falso, che l'originale della sentenza sia stato sottoscritto dal segnatario e dal componente più anziano del collegio, essendo, nelle more della pubblicazione della sentenza, deceduto il presidente di udienza (anche di tale evento, oltre che della sottoscrizione da parte del segnatario e del consigliere più anziano, è fatta attestazione in calce alla sentenza). Risulta, in tal modo, soddisfatto il precetto di cui all'art. 51, cpv. R.D. n. 37 del 1934, secondo cui le decisioni del C.N.F. sono sottoscritte dal presidente o dal segretario, non anche dal relatore. La tesi del ricorrente, secondo cui la diversa prescrizione dell'art. 132, ult. co., cod. proc. civ. integrerebbe la disciplina di cui all'art. 51 suddetto, è manifestamente erronea, attesa la natura di lex specialis della disposizione della legge professionale rispetto alla disciplina codicistica.
Nè tale diversità pone il problema di incostituzionalità prospettato dal ricorrente, poiché la disciplina dettata dall'art. 51 R.D. n. 37 del 1934 è garantista quanto quella posta dall'art. 132 cod.proc.civ., dal momento che le sottoscrizioni del presidente e del segretario assicurano la conformità del contenuto della decisione e della relativa motivazione alla deliberazione collegiale ed alle ragioni che la determinarono.
L'eccezione di incostituzionalità è, pertanto, manifestamente infondata.
Col primo motivo il ricorrente, dolendosi di violazione degli artt. 1, 7, 33 R.D.L. n. 1578 del 1933 e 60 R.D. n. 37 del 1934, adduce che la decisione impugnata muove dall'erroneo presupposto che la decisione del Consiglio dell'Ordine di Larino avesse immediata efficacia esecutiva, indipendentemente dalla proposizione della impugnazione innanzi al C.N.F..
Al riguardo, il ricorrente osserva che: a) la giurisprudenza richiamata dal C.N.F. a sostegno della sua opinione, secondo cui egli era privo della jus postulandi, non era invocabile nel caso in esame, perché relativa a casi nei quali i ricorrenti non avevano mai avuto lo jus postulandi, mentre nella specie egli era stato dapprima regolarmente iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine di Larino;
b) ai sensi dell'art. 50 R.D.L. n. 1578 del 1933, il ricorso al C.N.F. ha effetto sospensivo e, proprio in virtù di tale norma, egli aveva potuto proporre ricorso al C.N.F. avverso il provvedimento di cancellazione dell'Albo adottato con decisione n. 7 del 1997 dal Consiglio dell'Ordine di Roma;
c) l'art. 37 R.D.L. n. 1578 del 1933 non consente la cancellazione dall'Albo quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare;
d) non può pervenirsi a diverse conclusioni ritenendo, come ha ritenuto il C.N.F., che la revoca dell'iscrizione sia stata deliberata "in via amministrativa" e che, pertanto, l'atto di revoca avesse immediata esecutività, perché la cancellazione dell'albo, secondo le previsioni degli artt. 16 e 37 L. P.F., non è inquadrabile nelle figure dell'annullamento o della revoca degli atti amministrativi, costituendo espressione di un potere vincolato, conferito al consiglio dell'ordine in sede di controllo dei requisiti del rapporto costituito con l'iscrizione, e, pertanto, può essere disposta per situazioni sopravvenute o preesistenti al rapporto;
e) peraltro, la cancellazione, ave non sia stata impugnata, opera sempre con effetto ex nunc.
La censura non può essere condivisa, avendo, il C.N.F., correttamente fatto derivare dall'esercizio della potestà di autotutela da parte del Consiglio dell'Ordine di Larino l'effetto di privare l'Avv. Staniscia dello jus postulandi nonostante la proposizione del ricorso.
Non v'è dubbio, invero, che trattasi di esercizio dell'autotutela, poiché la cancellazione della reiscrizione è avvenuta d'ufficio, ancorché a seguito di notizia pervenuta dal Consiglio dell'Ordine di Roma, che segnalava il difetto di uno dei requisiti richiesti dalla legge per la reiscrizione.
Va, dunque, applicato il principio generale, valido per tutti gli atti amministrativi, della loro immediata esecutività, che non può restare sospesa a seguito di ricorso giurisdizionale, salvo che la legge od un provvedimento cautelare del giudice non dispongano diversamente.
Nella specie, trattandosi di revoca (rectius: annullamento) di un provvedimento di reiscrizione, trova applicazione la regola dettata dall'art. 37, co. 6^, R.D.L. n. 1578 del 1933, secondo cui alle reiscrizioni sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 31 in tema di iscrizioni, che riconoscono effetto sospensivo solo al ricorso del P.M. avverso la delibera, positiva o negativa, del Consiglio dell'Ordine, sicché deve ritenersi che correttamente il C.N.F. abbia negato tale effetto al ricorso proposto dall'Avv. Staniscia, quando ha rilevato che, per effetto della "revoca" della precedente delibera di reiscrizione, egli era stato privato dello jus postulandi.
Si è, dunque, fuori dal campo di applicazione dell'art. 50 del citato r.d.l., la cui disposizione che attribuisce effetto sospensivo al ricorso dell'interessato riguarda solo le sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio dell'Ordine, per cui non può estendersi ai provvedimenti di altro tipo adottati dallo steso organo, salvo che altra, specifica disposizione di legge non disponga diversamente, come accade per la cancellazione delle iscrizioni ai sensi del co. 5^ dell'art. 37 citato.
Con i motivi terzo e quarto il ricorrente denuncia che la decisione del Consiglio dell'Ordine di Larino sarebbe viziata da violazione del principio del contraddittorio e da irregolarità nella costituzione del collegio decidente.
Entrambe le censure sono inammissibili, essendo rivolte, non già verso la sentenza del C.N.F., l'unica impugnabile in questa sede, bensì verso la decisione, avente peraltro natura amministrativa, del Consiglio dell'Ordine. Esse potrebbero essere esaminate dal C.N.F., se già ritualmente proposte col ricorso a suo tempo avanzate avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine e se la sentenza del C.N.F. fosse in questa sede annullata.
Col quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 37 r.d.l. n. 1578 del 1933, adducendo che la decisione impugnata parte dell'erroneo presupposto che la sanzione disciplinare della cancellazione dell'albo a suo tempo disposta dal Consiglio dell'Ordine di Roma fosse divenuta esecutiva a seguito dell'esito negativo del ricorso al C.N.F., trascurando di considerare che, invece, la decisione del C.N.F. era stata annullata da questa Suprema Corte con sentenza n. 1097 del 12 ottobre 2000 e che, conseguentemente, la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio dell'Ordine di Roma non era esecutiva.
La censura è inammissibile, perché propone per la prima volta in sede di legittimità una questione che poteva essere proposta in sede di merito innanzi al C.N.F. la cui decisione (quella che ora si impugna) è stata pronunciata dopo la sentenza n. 1097 del 12 ottobre 2000, con la quale questa Suprema Corte avrebbe cassato la decisione del C.N.F. sul ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine di Roma.
Conclusivamente, il ricorso va respinto, senza, tuttavia, alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 24 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003