Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2003, n. 257
CASS
Sentenza 10 gennaio 2003

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Posto che la disciplina della sottoscrizione delle decisioni rese dal Consiglio nazionale forense è dettata dall'art. 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le decisioni del Consiglio nazionale forense devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario, come previsto dalla citata disposizione della legge professionale, che ha natura di "lex specialis", non anche dal relatore, come invece richiede l'art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ. Nè questa diversità di disciplina, relativamente alla sottoscrizione delle decisioni, rispetto al giudizio innanzi al giudice ordinario si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che la sottoscrizione del presidente e del segretario è in grado di assicurare la conformità del contenuto della decisione e della relativa motivazione alla deliberazione collegiale ed alle ragioni che la determinarono.

L'art. 50 della legge professionale forense (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) attribuisce effetto sospensivo al ricorso dell'interessato soltanto con riguardo alle sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio dell'ordine, ma non si estende ai provvedimenti di altro tipo adottati dallo stesso organo, salvo che altra, specifica disposizione di legge non disponga diversamente, come accade per la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 37, quinto comma, della stessa legge; ne consegue che detto effetto sospensivo non opera in relazione al ricorso proposto dall'interessato avverso il provvedimento, adottato in via di autotutela, di revoca o di annullamento di un atto di reiscrizione all'albo, provvedimento che, pertanto, è in grado di privare l'avvocato, nonostante la proposizione del ricorso, dello "ius postulandi", operando il principio generale, valido per tutti gli atti amministrativi, della loro immediata esecutività, e trovando in tal caso applicazione la regola dettata dal sesto comma del citato art. 37, il quale, richiamando il precedente art. 31 in tema di iscrizioni, riconosce effetto sospensivo soltanto al ricorso del pubblico ministero avverso la delibera, positiva o negativa, del Consiglio dell'ordine. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense di inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'interessato, rilevando che questi, per effetto della revoca della precedente delibera di reiscrizione adottata dal Consiglio dell'ordine, era stato privato dello "ius postulandi").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2003, n. 257
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 257
Data del deposito : 10 gennaio 2003

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