Sentenza 22 febbraio 2013
Massime • 1
Se l'utente di uso civico di pascolo che esercita, come tale, la facoltà di condurre il bestiame a pascolare l'erba su un determinato terreno, nel fare ciò esorbita dal suo diritto e cagiona un danno al fondo, risponde di danneggiamento a seguito di pascolo, ai sensi dell'art. 636, ultimo comma, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2013, n. 12802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12802 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 22/02/2013
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 478
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 41568/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Cassino nei confronti di:
VE VA, nata a [...] il [...];
De RI AN, nato a [...] l'[...];
avverso la ordinanza 20/4/2012 del Tribunale per il riesame di Frosinone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20/4/2012, il Tribunale di Frosinone, a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di VE VA e De RI AN, indagati per il reato di pascolo abusivo, annullava il decreto di sequestro preventivo del Gip di Frosinone, emessa in data 23/3/2012, con il quale era stato convalidato il sequestro preventivo di cinque bovini (poi ridotto a quattro) operato dalla polizia giudiziaria, ritenendo insussistente il fumus commissi delicti.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica di Cassino deducendo violazione ed erronea interpretazione della norma incriminatrice di cui all'art. 636, nonché violazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto dolendosi dell'errata identificazione del diritto ad uso civico con la proprietà collettiva. Eccepisce, inoltre, l'abnormità dell'ordinanza per avere il Tribunale per il riesame superato i limiti della cognizione sommaria, avendo espletato un giudizio di merito a cognizione piena. Allega due note del Sindaco di Castelliri in ordine al pascolo sui terreni soggetti ad uso civico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'ordinanza impugnata ha escluso che nella fattispecie sussista il requisito dell'altruità del fondo, indispensabile per integrare l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 636 c.p., sulla base di erronea valutazione di norme giuridiche extrapenali. L'esistenza di usi civici che consentono il pascolo su aree demaniali di proprietà del Comune di Castelliri, non trasforma i titolari di tali usi civici in comproprietari dei fondi demaniali sui quali gli usi insistono. Anche a voler ritenere che il rapporto che si instaura fra l'Ente gestore e gli utenti realizza una proprietà collettiva in capo agli utenti (Cass. Sez. U civili, Ordinanza n. 5050 del 11/03/2004 (Rv. 571037), tale proprietà collettiva è ontologicamente ancorata ai limiti che regolano il godimento degli usi civici, e, nel caso di specie, ai limiti del diritto di pascolo. Di conseguenza questa Corte ha statuito che se l'utente di uso civico di pascolo che esercita, come tale, la facoltà di condurre il bestiame a pascolare l'erba su un determinato terreno, nel fare ciò esorbita dal suo diritto e cagiona un danno al fondo, risponde di danneggiamento a seguito di pascolo, secondo la previsione dell'art.636 c.p., u.c. (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 6778 del 25/01/1974 Ud.
(dep. 10/10/1974 ) Rv. 128141).
3. Di conseguenza non può essere esclusa in astratto la sussistenza del reato di pascolo abusivo nei confronti di colui che, titolare di un uso civico (in questo caso di Fida-pascolo) lo eserciti al di fuori dei limiti consentiti e, per giunta su terreni su cui insistono boschi cedui in fase di riproduzione.
4. Per quanto riguarda il "periculum in mora", che ai sensi dell'art.321 c.p.p., legittima il sequestro preventivo, questo deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della concretezza e della attualità; è, inoltre necessario che il bene oggetto della misura abbia un'intrinseca, specifica e strutturale strumentante rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 35394 del 19/09/2011 Cc. (dep. 29/09/2011) Rv. 250930).
5. Nel caso di specie non può essere revocata in dubbio l'intrinseca strumentante dei bovini sequestrati rispetto al reato di pascolo abusivo, pertanto sono illogiche le conclusioni del Tribunale del riesame che ha escluso la sussistenza del pericolo sulla base del fatto che soltanto una parte della mandria rinvenuta al pascolo sia stata sequestrata. Per escludere il periculum occorrerebbe verificare se il fatto sia meramente occasionale ed episodico.
6. Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Frosinone per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2013