Articolo 10 - Trattato della Legge 10 febbraio 2015, n. 17
Articolo 9Articolo 11
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5 marzo 2015

Art. 10.

Effetti del trasferimento nella Parte ricevente

1. Le Autorita' competenti della Parte ricevente dovranno proseguire l'applicazione della pena o misura privativa della liberta' senza modificare la sua natura giuridica e durata, cosi' come determinate dalla Parte mittente.
2. Qualora la natura o la durata della pena o misura privativa della liberta' sia incompatibile con la legge della Parte ricevente, la persona condannata non sara' trasferita, salvo il consenso delle Parti.
Entrata in vigore il 5 marzo 2015
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